Decreto del Presidente della Repubblica
Decreto del Presidente della Repubblica 95/1982
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Messina.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 gennaio 1982, n. 95
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 95/1982
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 gennaio 1982, n. 95
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Messina.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Messina, approvato con regio decreto 1 ottobre 1936, n. 1923 e modificato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217 ; Veduto l' art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Messina e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Veduta la necessità di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali, a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 ; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Articolo unico Lo statuto dell'Università di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli 125 e 126 relativi alla scuola di specializzazione in malattie infettive sono sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in malattie infettive Art. 1 Art. 125. - La scuola di specializzazione in malattie infettive ha sede presso la clinica delle malattie infettive e conferisce il diploma di specialista in malattie infettive. Art. 126. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dalle autorità competenti. Art. 127. - La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima. Art. 128. - La durata del corso è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione. Art. 129. - Il numero massimo degli allievi è di cinque per anno di corso, e complessivamente di venti per l'intero corso di studi. Art. 130. - L'ammissione al corso avviene per titoli e per esami. Art. 131. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: epidemiologia generale delle malattie infettive; batteriologia e micologia; virologia; parassitologia; immunologia generale. 2° Anno: tecniche batteriologiche e micologiche applicate alle malattie infettive; tecniche virologiche applicate alle malattie infettive; tecniche parassitologiche applicate alle malattie infettive; tecniche immunologiche applicate alle malattie infettive; anatomia patologica; genetica. 3° Anno: clinica delle malattie infettive (1° anno); diagnostica e semeiotica delle malattie infettive; radiologia; medicina preventiva delle malattie infettive. 4° Anno: clinica delle malattie infettive (2° anno); malattie tropicali; legislazione sanitaria delle malattie infettive; farmacologia e terapia delle malattie infettive. Art. 132. - La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Art. 133. - Al termine di ciascun corso gli allievi sono tenuti a sostenere gli esami del rispettivo anno. Art. 134. - Al termine del corso di studi, gli specializzandi dovranno superare un esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specialità. Art. 135. - Alla fine del corso agli interessati verrà rilasciato il diploma di specialista in malattie infettive. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 6 gennaio 1982 PERTINI BODRATO Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1982 Registro n. 38 Istruzione, foglio n. 257
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