Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 947/1975

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Genova.

Pubblicato: 07/04/1976 In vigore dal: 31/10/1975 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1975, n. 947

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 947/1975 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1975, n. 947 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Genova. Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054 e modificato con regio decreto 12 ottobre 1927, n. 2846 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Genova e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: All'art. 347, concernente le materie di insegnamento della scuola di specializzazione in puericultura, è aggiunto, dopo la norma relativa al 3° anno di corso, il seguente nuovo comma: Nel corso del 3° anno, allo scopo di inquadrare e focalizzare taluni settori di particolare interesse agli effetti della specifica preparazione pratica degli allievi della scuola, in particolare nel campo della neonatologia e dell'auxologia, verranno tenuti sotto forma di lezioni o seminari applicativi, i seguenti insegnamenti che hanno carattere eminentemente pratico: 1) rianimazione neonatale; 2) neurologia neonatale ed infantile; 3) radiologia neonatale; 4) cardiologia neonatale; 5) tecnica di assistenza al neonato ad alto rischio; 6) tecnica di esecuzione della exsanguinotrasfusione nel neonato; 7) tecniche di laboratorio (con riferimento alla fisiologia e biochimica neonatali); 8) tecnica di rilevamento dei parametri auxologici; 9) tecniche di indagine auxologica. I predetti insegnamenti, aventi le caratteristiche di guida al tirocinio pratico, verranno svolti presso l'istituto ove la scuola ha sede, ovvero presso istituti e cliniche universitarie, ove, a giudizio del consiglio della scuola, tale tirocinio didattico pratico possa essere assicurato in maniera qualificata. L'art. 365, relativo alla scuola di specializzazione in urologia, è modificato nel senso che il quinto comma è abrogato e sostituito dal seguente: "Per l'iscrizione è richiesto il diploma di laurea in medicina e chirurgia". L'art. 367, relativo alla suddetta scuola di specializzazione in urologia, è modificato nel senso che il secondo comma è abrogato e sostituito dal seguente: "Le norme per l'ammissione alla scuola, per le tasse, per gli esami, per le iscrizioni, per i trasferimenti per le commissioni e per tutto quanto non sia stato contemplato nello statuto di questa scuola, sono quelle generali per le scuole di specializzazione e di perfezionamento di cui agli articoli da 156 a 170 dell'Università". Gli articoli 442, 443, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, relativi alla scuola diretta a fini speciali per terapisti della riabilitazione specializzati in cinesiterapia o terapia del linguaggio, sono abrogati e sostituiti dai seguenti con il relativo spostamento della numerazione degli articoli successivi. Art. 442. - La durata del corso per il conseguimento del diploma di terapista della riabilitazione è di tre anni accademici: i primi due consistenti in lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche su materie propedeutiche e tecniche presso la clinica delle malattie nervose e mentali; il terzo anno di tirocinio pratico presso il centro della riabilitazione della clinica stessa o presso centri della riabilitazione riconosciuti idonei a tale scopo dalla scuola. Art. 443. - Possono essere ammessi alla scuola gli allievi di età non inferiore ai 17 anni ed in possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione alle università (preferibilmente del diploma di maturità classica, del diploma di maturità scientifica, del diploma di maturità magistrale). Gli studenti che non superino gli esami non possono iscriversi all'anno successivo, sono considerati fuori corso e non rientrano nel numero di 20 stabilito. Art. 447. - Le materie di insegnamento teorico del 1° anno sono: nozioni elementari e generalità di anatomo-fisiologia; anatomo-fisiologia del sistema nervoso; anatomo-fisiologia dell'apparato locomotore; chinesiologia e metodologia fisioterapica; elementi di anatomia e fisiologia riguardanti specificatamente il sistema fonatorio; elementi di semeiotica dei disturbi del linguaggio. Le materie di insegnamento teorico del 2° anno sono: elementi di patologia e clinica neuropsichiatrica; elementi di patologia e clinica ortopedica; metodologia e tecniche fisioterapiche; elementi di patologia del linguaggio; terapia del linguaggio; elementi di riabilitazione, psicologia e psichiatria geriatrica. Art. 448. - Al termine del 2° anno dopo aver seguito gli insegnamenti teorici gli allievi devono sostenere, per adire alle esercitazioni pratiche, una prova orale sulle seguenti materie: osteo-artro-miologia, cinesiologia e logopedia. Art. 449. - Al termine del 3° anno, per accedere all'esame di diploma di terapista della riabilitazione, gli allievi dovranno aver seguito i corsi, superati tutti gli esami in tutti gli insegnamenti prescritti ed aver compiuto con esito favorevole l'anno di tirocinio. L'esame di diploma comprende: a) una prova scritta; b) un esame orale sulle materie dell'intero corso; c) una prova pratica stabilita dalla commissione esaminatrice. Art. 450. - Le commissioni per gli esami del 1° e del 2° anno e per l'esame di diploma sono composte da tre membri scelti tra i docenti della scuola e nominati dal preside della facoltà di medicina e chirurgia su proposta del direttore della scuola. Ogni commissione ha a disposizione 10 punti. Art. 451. - I candidati non riconosciuti idonei possono ripresentarsi all'esame di diploma dopo un altro anno di frequenza alla scuola, ma se al secondo esame non sia riconosciuta loro una idoneità, saranno senz'altro esclusi da ulteriori prove. Art. 452. - Agli allievi che avranno superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di terapista della riabilitazione specializzato in cinesiterapia e terapia del linguaggio. Art. 453. - Le tasse e soprattasse da pagarsi dagli iscritti alla scuola sono le seguenti: tassa iscrizione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 18.000 contributo assistenziale. . . . . . . . . . . . . . . . L. 400 soprattassa esami. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 7.000 contributo riscaldamento . . . . . . . . . . . . . . . . L. 9.500 contributo unificato . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.000 tassa di immatricolazione. . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000 L. 43.900 L'ammontare dei contributi viene stabilito dal consiglio di amministrazione su proposta del senato accademico, udita la facoltà e la scuola. La tassa di diploma è fissata in L. 6.000 a norma dell' art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551 . Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1975 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1976 Atti di Governo, registro n. 4, foglio n. 47

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