Decreto del Presidente della Repubblica
Decreto del Presidente della Repubblica 940/1975
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1975, n. 940
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 940/1975
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1975, n. 940
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna.
Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2170 , e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bologna e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 484 - all'elenco degli insegnamenti del terzo anno di corso della scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia è aggiunto quello di "bio-ingegneria dell'apparato locomotore". Gli articoli 583, 584, 585, relativi alla scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente, sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente Art. 583. - La scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente, conferisce il diploma in malattie dell'apparato digerente. Abbreviazioni di corso potranno essere concesse, a giudizio insindacabile del consiglio della scuola, soltanto a coloro che diano dimostrazione rigorosamente documentata di avere preparazione, servizi e attività scientifica nel campo specifico, di riconosciuto merito e svolti in ambienti qualificati. In ogni caso l'abbreviazione di corso deve essere rigorosamente e dettagliatamente motivata dal consiglio direttivo della scuola. La scuola avrà la durata di anni 4, di cui uno di tirocinio pratico. Art. 584. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: anatomia patologica; fisiopatologia; chimica clinica; semeiotica fisica e funzionale; clinica medica. 2° Anno: semeiotica fisica e strumentale; semeiotica radiologica; malattie del tubo digerente; clinica medica. 3° Anno: malattie del fegato e del pancreas; clinica medica. 4° Anno: tirocinio pratico da svolgersi in una clinica medica o in reparti ospedalieri. A queste materie fondamentali obbligatorie potranno essere aggiunte materie complementari con corsi semestrali in numero non superiore a 6 per la totalità del corso: farmacologia, immunologia, psicopatologia, parassitologia, dietetica. Art. 585. - L'iscrizione alla scuola avviene per titoli. Nel caso che le domande superino il numero dei posti disponibili, l'ammissione avverrà per titoli ed esami. Sono disponibili n. 10 (dieci) posti per ciascun anno di corso. Il numero complessivo dei posti nei tre anni di corso non dovrà essere superiore a 30. Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di frequentare le lezioni, le visite cliniche, gli ambulatori, nonchè di prestare, se richiesti, servizio nella clinica come medici interni, estendendo storie cliniche e praticando le ricerche di laboratorio. Gli allievi che non conseguano le attestazioni sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove d'esame. Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti sono tenuti a superare, per gruppi di materie, tutti gli esami relativi ai singoli insegnamenti fondamentali e complementari di ciascun anno per il passaggio all'anno successivo. Gli esami biennali (semeiotica fisica e strumentale) e triennali (clinica medica) saranno superati rispettivamente alla fine del biennio e alla fine del triennio. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista, i candidati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento di carattere gastroenterologico. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1975 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1976 Atti di Governo, registro n. 4, foglio n. 49
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