Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 940/1957

Modificazioni allo statuito dell'Universita' degli studi di Torino.

Pubblicato: 23/10/1957 In vigore dal: 02/09/1957 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1957, n. 940

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 940/1957 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1957, n. 940 ## Modificazioni allo statuito dell'Universita' degli studi di Torino. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2284 , e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788 e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istituzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 191 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in biochimica fisica applicata ed in fisica nucleare, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. Scuola di specializzazione in biochimica fisica applicata Art. 1 Art. 192. - Alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è annessa una scuola di specializzazione in biochimica fisica applicata avente lo scopo di dare, mediante corsi teorici e pratici, una preparazione specifica conferendo la qualifica di specialista a norma dell' art. 178 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 . Art. 193. - La durata del corso degli studi della scuola è di due anni. Durante il biennio vengono impartiti insegnamenti teorici e svolte esercitazioni pratiche. Art. 194. - Gli insegnamenti sono distinti in fondamentali e complementari: Insegnamenti fondamentali: Complementi di chimica e fisica; Tecniche di laboratorio chimico-fisico applicate alla chimica biologica, con esercitazioni; Complementi di biologia, anatomia, fisiologia e patologia umane; Lineamenti di anatomia e fisiologia degli animali da laboratorio, con esercitazioni; Tecniche di laboratorio farmacologico, con esercitazioni; Industrie fermentative e batteriologia industriale, con esercitazioni; Statistica applicata, alla biologia; Complementi di biochimica e biofisica, con esercitazioni; Complementi di parassitologia, microbiologia, immunologia ed igiene, con esercitazioni. Insegnamenti complementari: Organizzazione di laboratorio; Chimica forense con legislazione del farmaco; Industrie alimentari; Lineamenti di micologia e di anatomia e fisiologia delle droghe particolarmente attive. Gli insegnamenti verranno integrati da visite e da eventuali permanenze in stabilimenti o laboratori specializzati. Verranno inoltre tenuti brevi cicli di lezioni e conferenze su argomenti di attualità. I laureati in chimica sono dispensati dal seguire i corsi e sostenere gli esami di: complementi di chimica e fisica. I laureati in medicina e chirurgia sono dispensati dal seguire i corsi e sostenere gli esami di: complementi di biologia, anatomia, fisiologia e patologia umane. Art. 195. - Sono ammessi alla scuola di specializzazione i laureati in chimica, chimica industriale, chimica e farmacia, farmacia, medicina e chirurgia, medicina veterinaria, scienze agrarie, scienze biologiche, scienze naturali; i diplomati in farmacia previo esame di ammissione. Art. 196. - Le Commissioni degli esami di profitto sono costituite da insegnanti della scuola secondo le vigenti norme per gli esami universitari. Art. 197. - Per ottenere il diploma è necessario: a) aver ottenuto l'attestazione di regolare frequenza ai corsi teorici ed alle esercitazioni; b) aver superato gli esami degli insegnamenti fondamentali e almeno due a scelta fra i complementari c) aver superato l'esame di diploma, che consiste nella presentazione di una dissertazione scritta, compilativa o sperimentale, da sostenersi davanti ad una, apposita Commissione costituita da sette insegnanti della scuola. Art. 198. - Il Consiglio direttivo della scuola si compone di tutti gli insegnanti della medesima; esso fa le proposte relative all'ordinamento degli studi e dell'insegnamento e dà pareri su tutti i provvedimenti riguardanti il corso stesso. Art. 199. - Il direttore è eletto dal Consiglio di facoltà tra i professori di ruolo di discipline chimiche. Art. 200. - Gli iscritti alla scuola sono tenuti al pagamento di una tassa di iscrizione e di una soprattassa di esame pari a quella degli studenti per il corso di laurea in chimica, di una tassa di diploma di L. 6000 e di un contributo di laboratorio, il cui ammontare sarà fissato anno per anno dal Consiglio di amministrazione della Università su proposta del Consiglio direttivo della scuola stesso e della Facoltà. Tasse e contributi serviranno al finanziamento della scuola stessa. Scuola di specializzazione in fisica nucleare Art. 201. - Alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è annessa una scuola di specializzazione in fisica nucleare avente lo scopo di dare mediante corsi teorici e pratici, una preparazione specifica nella fisica nucleare conferendo la qualifica di specialista a norma dell' art. 178 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 . Art. 202. - La durata della scuola è biennale e consisterà di insegnamenti teorici e di esercitazioni pratiche. Art. 203. - Gli insegnamenti impartiti durante il biennio sono distinti in fondamentali e complementari. Insegnamenti fondamentali: Complementi di fisica sperimentale; Complementi di fisica teorica; Fisica nucleare sperimentale; Fisica nucleare teorica; Tecniche e misure nucleari con esercitazioni di laboratorio; Fisica del neutrone; Insegnamenti complementari; Elettronica; Radioisotopi; Macchine acceleratrici; Reattori nucleari; Teoria dell'urto e delle reazioni nucleari; Fisica delle alte energie. Verranno inoltre tenuti brevi cicli di lezioni su argomenti monografici e di attualità, conferenze, seminari. L'insegnamento potrà eventualmente essere integrato da visite e da permanenza in laboratori specializzati. Art. 204. - Sono ammessi alla scuola di specializzazione i laureati in fisica e matematica e fisica. I laureati in scienze matematiche, ingegneria e chimica dovranno previamente superare un colloquio di cultura in fisica. Art. 205. - Le Commissioni degli esami di profitto sono costituite da insegnanti della scuola secondo le vigenti norme per gli esami universitari. Art. 206. - Il diploma è rilasciato agli iscritti in base: a) alla regolare frequenza ai corsi teorici ed alle esercitazioni; b) all'esito degli esami sostenuti sugli insegnamenti fondamentali ed almeno due complementari; c) all'esame di diploma che consiste nella presentazione di una dissertazione scritta di carattere speri mentale o teorico, da sostenersi davanti ad un'apposita Commissione costituita da sette insegnanti della scuola. Art. 207. - Il Consiglio direttivo della scuola si compone di tutti gli insegnanti della medesima: esso fa le proposte relative all'ordinamento degli studi e dell'insegnamento e dà pareri su tutti i provvedimenti riguardanti il corso stesso. Art. 208. - Il Consiglio direttivo di cui all'art. 207 nomina il direttore della scuola. Art. 209. - Gli iscritti alla scuola sono tenuti al pagamento di una tassa di iscrizione, di una soprattassa di esame pari a quella degli studenti per il corso di laurea in fisica, di una tassa di diploma di L. 6000 e di un contributo di laboratorio, il cui ammontare sarà fissato, anno per anno, dal Consiglio di amministrazione della Università su proposta del Consiglio direttivo della scuola stessa. Tasse e contributi serviranno al finanziamento della scuola stessa. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 settembre 1957 GRONCHI MORO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1957 Atti del Governo, registro n. 108, foglio n. 87. - RELLEVA

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