Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 938/1957

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna.

Pubblicato: 23/10/1957 In vigore dal: 02/09/1957 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1957, n. 938

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 938/1957 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1957, n. 938 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 , e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227 e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli dal n. 137 al n. 144 sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Sezione II - FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA Scuola di perfezionamento in scienze amministrative Art. 1 Art. 137. - Alla Facoltà di giurisprudenza è annessa una scuola biennale di perfezionamento in scienze amministrative. Art. 138. - La scuola ha lo scopo di conferire una preparazione specializzata agli aspiranti alle carriere burocratiche pubbliche. Ad esso possono essere iscritti i laureati in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze politiche. Art. 139. - Il direttore della scuola di perfezionamento in scienze amministrative è nominato per un triennio dal rettore fra i professori ordinari, anche fuori ruolo, della Facoltà di giurisprudenza, su proposta del Consiglio della facoltà medesima ed è rieleggibile. Il Consiglio dei professori è costituito da tutti i docenti che impartiscono un insegnamento. Art. 140. - La scuola di perfezionamento ha la durata biennale e comprende i seguenti insegnamenti: Anno 1°: A. Corso introduttivo: 1) introduzione allo studio della scienza dell'amministrazione: a) l'amministrazione nella società moderna; b) teoria dell'organizzazione amministrativa; c) le relazioni umane nella amministrazione. B. Materie giuridiche: 1) principi costituzionali, amministrativi e politici dello Stato italiano; organizzazione attuale della pubblica Amministrazione; 2) i mezzi dell'azione amministrativa: 3) gli atti amministrativi e la giustizia nell'amministrazione. C. Materie economico-finanziario: 1) metodi e tecniche della statistica nell'amministrazione; 2) amministrazione pubblica della economia; 3) economia e politica della pubblica finanza; 4) tecnica del bilancio e relativi controlli; 5) il processo formativo ed esecutivo del bilancio; 6) tecnica amministrativa e contabile delle imprese pubbliche. Esercitazioni di seminario per tutte le materie insegnate. Anno 2°: Scienza dell'amministrazione: 1) l'organizzazione nella pubblica Amministrazione: a) la funzione direttiva e l'organizzazione; b) il personale nella pubblica Amministrazione; 2) l'evoluzione della politica amministrativa dello Stato moderno con analisi dei più importanti istituti; 3) la legislazione sui lavori pubblici; 4) esercitazioni pratiche di attività amministrativa (metodo, misurazione, semplificazione del lavoro amministrativo; 5) esercitazioni pratiche di lavoro amministrativo (redazione di provvedimenti, relazioni, circolari, decisioni di giustizia amministrativa). Art. 141. - 1) i corsi verranno integrati da cicli di conferenze su argomenti monografici di particolare interesse. Le conferenze verranno affidate a persone specialmente qualificate, sia italiane che straniere. Esse avranno per oggetto anche l'amministrazione delle grandi imprese private; 2) nel primo anno di corso si dà preponderanza all'esposizione ex cathedra, rispetto alle esercitazioni di seminario, nel secondo la situazione si inverte; 3) nel secondo anno si compiranno visite ai principali uffici pubblici per studiare il funzionamento pratico dei vari rami dell'amministrazione; 4) non tutte le materie richiedendo un corso completo di 45 lezioni, quelle per cui il numero di lezioni risulti minore, verranno esposte successivamente con coordinamento logico. Il personale insegnante verrà scelto anche fra funzionari di grado elevato che si siano dedicati agli stadi nel campo dell'amministrazione. Art. 142. - Le date d'inizio e di termine delle lezioni sono stabilite dal Consiglio dei professori, il quale predispone anche l'ordinamento e la successione dei corsi, graduandoli nel modo più confacente ai fini didattici. Art. 143. - Il Consiglio dei professori compilerà il regolamento di esecuzione delle presenti norme statutarie. Art. 144. - Al termine del biennio verrà rilasciato agli iscritti che abbiano sostenuto le prove finali sugli insegnamenti previsti un diploma di perfezionamento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 settembre 1957 GRONCHI MORO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1957 Atti del Governo, registro n. 108, foglio n. 76. - RELLEVA

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