Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 917/1981

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze.

Pubblicato: 17/02/1982 In vigore dal: 28/10/1981 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1981, n. 917

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 917/1981 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1981, n. 917 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Firenze, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230 , e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1826 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 ; Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Firenze e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 1 Articolo unico Il testo dell'art. 64, relativo alla facoltà di medicina e chirurgia, è modificato nel modo seguente: "La facoltà di medicina e chirurgia conferisce la laurea in medicina e chirurgia e la laurea in odontoiatria e protesi dentaria". Dopo l'art. 71, con il conseguente spostamento degli articoli successivi, sono inseriti i nuovi seguenti articoli relativi al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria. Art. 72. - La durata del corso degli studi per la laurea in odontoiatria e protesi dentaria è di cinque anni, divisi in un biennio e in un triennio. I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge. L'accesso al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria verrà regolato da un esame di ammissione e il punteggio da attribuire nell'esame sarà così ripartito: il 30% sarà riservato al voto riportato dal candidato nell'esame di Stato di licenza della scuola secondaria superiore ed il 70% sarà riservato alla prova di esame di ammissione al corso di laurea con dei tests a scelta multipla su argomenti di biologia generale, chimica, fisica e matematica, secondo i programmi della scuola secondaria superiore. Il numero massimo degli allievi iscrivibili è di cinquanta per anno di corso. Art. 73. - Sono insegnamenti fondamentali per la laurea in odontoiatria e protesi dentaria: Biennio: 1) anestesia generale e speciale odontostomatologica (semestrale); *2) biologia generale applicata agli studi medici; *3) chimica; *4) chimica biologica; 5) farmacologia (semestrale); *6) fisica medica; 7) fisiologia umana e dell'apparato stomatognatico; 8) igiene e odontoiatria preventiva e sociale con epidemiologia (semestrale); 9) istituzioni di anatomia umana normale e dell'apparato stomatognatico; 10) istituzioni di anatomia ed istologia patologica; *11) istologia ed embriologia generale (compresa la citologia); 12) materiali dentari; 13) microbiologia (semestrale); 14) odontoiatria conservatrice (triennale I, III e IV anno); 15) patologia generale. Triennio: 16) chirurgia speciale odontostomatologica (biennale III e IV anno); 17) clinica odontostomatologica (biennale IV e V anno); 18) medicina legale e delle assicurazioni e deontologia in odontostomatologia (semestrale); 19) neuropatologia e psicopatologia (semestrale); 20) ortognatodonzia e gnatologia (funzione masticatoria) biennale IV e V anno; 21) paradontologia (biennale IV e V anno); 22) patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica; 23) patologia speciale medica e metodologia clinica (compresa la pediatria); 24) patologia speciale odontostomatologica; 25) pedodonzia (semestrale); 26) protesi dentaria (triennale III, IV e V anno); 27) radiologia generale e speciale odontostomatologica (semestrale). Insegnamenti complementari: *1) chirurgia maxillo-facciale; *2) dermatologia e venerologia (semestrale); *3) otorinolaringoiatria (semestrale); *4) statistica sanitaria; *5) auxologia normale e patologica; *6) istochimica; *7) tecnica e diagnostica istopatologica; altri insegnamenti complementari nel piano della facoltà sempre mutuati dal corso di laurea in medicina e chirurgia. Gli insegnamenti segnati con asterisco (*) sono mutuati dal corso di laurea in medicina e chirurgia. Gli insegnamenti fondamentali sono teorici e pratici e la loro frequenza è obbligatoria. Gli insegnamenti specificatamente odontostomatologici di ordine clinico comportano anche un tirocinio pratico continuativo da espletare prima di sostenere i relativi esami. Gli allievi, che non conseguono le attestazioni di frequenza, non possono essere ammessi a sostenere le relative prove di esame. Il tirocinio pratico, relativo ad ogni insegnamento clinico, deve prevedere da parte dei componenti dell'organico una assistenza didattica adeguata al numero degli studenti. ===================================================================== Non si può essere ammessi a | sostenere l'esame di: |Se non si è superato l'esame di: ===================================================================== |Istituzioni di anatomia umana Fisiologia umana e dell'apparato |normale e dell'apparato stomatognatico |stomatognatico; --------------------------------------------------------------------- Patologia generale |Chimica; --------------------------------------------------------------------- |Biologia generale applicata agli |studi medici; --------------------------------------------------------------------- |Fisica medica; --------------------------------------------------------------------- Patologia speciale medica e | metodologia clinica (compresa la |Fisiologia umana e dell'apparato pediatria) |stomatognatico; --------------------------------------------------------------------- Patologia speciale chirurgica e | propedeutica clinica |Patologia generale; --------------------------------------------------------------------- |Patologia speciale medica e |metodologia clinica (compresa la |pediatria); --------------------------------------------------------------------- |Patologia speciale chirurgica e |propedeutica clinica; --------------------------------------------------------------------- |Istituzioni di anatomia ed Clinica odontostomatologica |istologia patologica; --------------------------------------------------------------------- |Patologia speciale |odontostomatologica; --------------------------------------------------------------------- |Chirurgia speciale |odontostomatologica. Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, lo studente deve aver seguito i corsi ed aver superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in due insegnamenti scelti tra i complementari ed avere, inoltre, seguito le prescritte esercitazioni cliniche, i tirocini pratici ed averne conseguito le relative attestazioni. L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta su argomenti di odontostomatologia da richiedere almeno all'inizio dell'ultimo anno di corso. Per il trasferimento degli studenti iscritti al corso di laurea in medicina e chirurgia le abbreviazioni di corso non possono superare l'ammissione oltre il secondo anno, subordinatamente al numero di posti resisi disponibili all'inizio del secondo anno sempre che gli aspiranti abbiano superato gli esami di biologia generale applicata agli studi medici, chimica, fisica medica, istologia ed embriologia generale (compresa la citologia). Per i laureati in medicina e chirurgia le abbreviazioni di corso potranno essere concesse, sempre con iscrizione al secondo anno, subordinatamente al numero di posti resisi disponibili all'inizio del secondo anno e dopo che sia trascorso un anno accademico dal conseguimento della laurea precedente. Per esercitare la professione i laureati in odontoiatria e protesi dentaria devono superare un apposito esame di Stato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 ottobre 1981 PERTINI BODRATO Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1982 Registro n. 12 Istruzione, foglio n. 37

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