Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 907/1981

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Parma.

Pubblicato: 13/02/1982 In vigore dal: 21/10/1981 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 ottobre 1981, n. 907

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 907/1981 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 ottobre 1981, n. 907 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Parma. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797 , e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Parma e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Art. 1 Articolo unico Lo statuto dell'Università di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli 273, 274, 275, 276 e 277, relativi alla scuola di specializzazione in biochimica e chimica clinica, sono soppressi e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in biochimica e chimica clinica Art. 273. - La scuola di specializzazione in biochimica e chimica clinica conferisce il diploma di specialista in biochimica e chimica clinica ad indirizzo diagnostico e di specialista in biochimica e chimica clinica ad indirizzo biochimico analitico. Art. 274. - La durata del corso di studi è di quattro anni. Art. 275. - Il numero massimo di allievi è di ventidue per anno di corso e complessivamente di ottantotto iscritti per l'intero corso di studi. Art. 276. - La scuola si articola in due indirizzi: l'uno diagnostico, l'altro biochimico-analitico. Al primo possono essere ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia, al secondo anche i laureati in medicina veterinaria, scienze biologiche, farmacia, chimica e tecnologie farmaceutiche, scienze delle preparazioni alimentari, chimica e chimica industriale. Art. 277. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: INDIRIZZO DIAGNOSTICO 1° Anno: biochimica generale; biologia molecolare; biometria statistica sanitaria; biochimica analitica I con esercitazioni; tecnica dei prelevamenti. 2° Anno: biochimica dinamica; biochimica patologica; chimica clinica; elementi di ematologia diagnostica; elementi di microbiologia diagnostica; biochimica analitica II con esercitazioni. 3° Anno: biochimica ormonale; biochimica della riproduzione e dello sviluppo; immunologia diagnostica; enzimologia clinica; organizzazione, gestione, automazione di laboratorio. 4° Anno: biochimica dei tessuti e degli organi; biochimica farmacologica e farmacocinetica; tossicologia; informatica medica; elementi di istologia patologica; elementi di legislazione sanitaria. INDIRIZZO BIOCHIMICO-ANALITICO 1° Anno: biologia generale e speciale; biochimica generale; biometria; biochimica applicata con esercitazioni; elementi di fisiopatologia. 2° Anno: biochimica dinamica; biochimica analitica e strumentale; biochimica patologica; chimica clinica; laboratorio I; raccolta, conservazione e trattamento dei campioni biologici. 3° Anno: biochimica ormonale; elementi di immunologia e tecniche immunochimiche; enzimologia clinica; tecniche radioisotopiche di laboratorio; elementi di ematologia; laboratorio II. 4° Anno: biochimica dei tessuti e degli organi; farmaci e veleni; l'automazione in chimica clinica; chimica clinica comparata; informatica medica; elementi di legislazione sanitaria. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 21 ottobre 1981 PERTINI BODRATO Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1982 Registro n. 12 Istruzione, foglio n. 29

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