Decreto del Presidente della Repubblica
Decreto del Presidente della Repubblica 899/1955
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Sassari.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 1955, n. 899
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 899/1955
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 1955, n. 899
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Sassari.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217 e con decreti del Presidente della Repubblica 28 aprile 1951, n. 769 ; 27 ottobre 1951, n. 1804 e 1 marzo 1955, n. 331 ; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 1 Art. 17. - Il secondo comma è sostituito dal seguente: . "La dissertazione scritta deve essere presentata in tre esemplari stampati o dattilografati, almeno quindici giorni prima della, data fissata dalla Facoltà per l'inizio degli esami di laurea. Il preside provvederà a trasmettere detta dissertazione ad uno dei membri della Commissione perchè ne riferisca nella seduta di esame". Art. 25. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di: 8) Anatomia topografica; 9) Clinica ortopedica. Art. 28. - Il primo comma è sostituito dal seguente: "Per l'ammissione all'esame di laurea lo studente deve presentare, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'esame stesso, una dissertazione scritta, sopra un argomento da lui liberamente scelto. La dissertazione deve essere presentata in segreteria in almeno tre copie". Art. 29. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia è aggiunto quello di: 10) "Flora ed erboristeria della Sardegna". Art. 32. - Il primo comma è sostituito dal seguente: "Non sono ammessi agli esami di botanica farmaceutica, di fisiologia generale, di chimica biologica, di farmacologia e di chimica bromatologica, gli studenti che non hanno superato l'esame di chimica organica". Art. 34. - La disposizione di cui alla lettera b) è così modificata: "b) la discussione su due tesine in argomenti scelti dal candidato tra, gli insegnamenti fondamentali o complementari su materie diverse fra loro e da quella sulla quale verte la dissertazione scritta". Dopo l'ultimo comma dell'art. 34 è aggiunto quanto appresso: "La dissertazione scritta in triplice copia stampata o dattiloscritta, insieme con i titoli delle tesine orali dovrà essere depositata nella segreteria della Facoltà almeno quindici giorni prima della data fissata per l'inizio degli esami di laurea". L'art. 37 è sostituito dal seguente: "L'esame di laurea consiste nella discussione orale di una dissertazione scritta e di due tesine orali su materie diverse fra loro e da quella sulla quale verte la dissertazione scritta, approvato dai professori della rispettiva disciplina. La dissertazione scritta ed i titoli delle tesine devono essere depositati, con la firma del candidato, alla segreteria di Facoltà almeno quindici giorni prima della data d'inizio degli esami di laurea". Art. 45. - L'ultimo comma è sostituito dal seguente: "La dissertazione scritta in triplice esemplare, con i titoli delle due tesi orali, scelte dal candidato, dovrà essere presentata alla segreteria di Facoltà almeno quindici giorni prima della data d'inizio degli esami di laurea". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 20 settembre 1955 GRONCHI ROSSI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1955 Atti del Governo, registro n. 93, foglio n. 52. - CARLOMAGNO
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