Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 898/1955

Modificazioni allo statuto della Universita' degli studi di Roma.

Pubblicato: 20/10/1955 In vigore dal: 27/08/1955 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 agosto 1955, n. 898

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 898/1955 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 agosto 1955, n. 898 ## Modificazioni allo statuto della Universita' degli studi di Roma. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con i regi decreti 26 ottobre 1939, n. 1734 ; 26 ottobre 1940, n. 2069 ; 4 maggio 1942, n. 565 ; 24 luglio 1942, n. 949 ; 24 agosto 1942, n. 1098 ; 24 ottobre 1942, n. 1672; con decreto luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 242; con decreti del Capo provvisorio dello Stato 12 aprile 1947, n. 461 e 31 dicembre 1947, n. 1758; e con decreti del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1948, n. 1619 ; 18 luglio 1949, n. 882 ; 20 ottobre 1949, n. 989 ; 20 ottobre 1949, n. 991 ; 20 ottobre 1949, n. 1178 ; 30 ottobre 1949, n. 1152 ; 11 giugno 1950, n. 622 ; 16 novembre 1950, n. 1313 ; 11 maggio 1951, n. 653 ; 27 ottobre 1951, n. 1813 ; 14 aprile 1952, n. 888 ; 16 agosto 1952, n. 2589 ; 19 settembre 1952, n. 1697 ; 11 marzo 1953, n. 565 ; 12 maggio 1953, n. 570 ; 25 agosto 1953, n. 834 ; 26 ottobre 1954, n. 1232 ; 12 febbraio 1955, n. 34 ; 30 giugno 1955, n. 694 e 19 luglio 1955, n. 760 ; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: La statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato, come appresso, per la parte relativa all'ordinamento della scuola speciale per archivisti e bibliotecari: Art. 1 Art. 149. - Il comma primo è abrogato e sostituito dal seguente: "Per essere ammessi a sostenere l'esame di diploma, gli allievi devono aver seguito i corsi e superato gli esami negli insegnamenti fondamentali ed in almeno tre dei complementari della sezione prescelta (tra quelli della sezione bibliotecari comprendendosi obbligatoriamente la lingua e la letteratura francese nonchè la lingua e letteratura inglese o la lingua e letteratura tedesca), salvo quanto previsto dall'art. 152, comma primo e ultimo". Art. 152. - Il comma terzo è abrogato e sostituito dal seguente: "A coloro che siano provvisti di un diploma rilasciato da una scuola di paleografia italiana o estera e aspirino al diploma di archivista paleografo o a quello di conservatore di manoscritti, a coloro che sino provvisti di un diploma rilasciato da una scuola di biblioteconomia italiana o estera e aspirino al diploma di bibliotecario, nonchè a coloro che abbiano prestato almeno un anno di lodevole servizio volontario presso gli archivi di Stato o presso le biblioteche pubbliche governative, purchè muniti dei titoli di studio previsti dall'art. 144, e aspirino rispettivamente al diploma di archivista-paleografo ovvero al diploma di conservatore di manoscritti o di bibliotecario, può essere concessa, dietro domanda documentata e sul conforme parere del Consiglio della Scuola, l'abbreviazione di un anno di corso". È, inoltre, aggiunto il comma, seguente: "Per coloro, ai quali, appartenendo al ruolo degli archivisti di Stato o al ruolo dei bibliotecari nelle biblioteche di Stato, sia stata concessa l'abbreviazione di cui al comma quarto del presente articolo, gli esami sullo sostiuiti da colloqui, fermo restando il disposto degli articoli 149, comma secondo, terzo e quarto, e 151". Art. 153. - Il secondo comma è abrogato e sostituito dal seguente: "Su conforme parere del medesimo Consiglio, il preside può prescrivere o semplicemente raccomandare agli allievi la frequenza di corsi di insegnamenti anche diversi da quelli indicati per ciascuna sezione nell'articolo 148, che siano impartiti nell'Università e abbiano particolare interesse ai fini della preparazione dei singoli, e può altresì prescrivere che i colloqui di cui all'art. 152, comma ultimo, siano sostenuti per gruppi di insegnamenti". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi dei decreti della Repubblica, italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Lurisia, addì 27 agosto 1955 GRONCHI ROSSI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1955 Atti del Governo, registro n. 93, foglio n. 41. - CARLOMAGNO

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