Decreto del Presidente della Repubblica
Decreto del Presidente della Repubblica 897/1974
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1974, n. 897
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 897/1974
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1974, n. 897
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, numero 1207 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 159, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i nuovi articoli relativi alla scuola, a fini speciali, per tecnici di istopatologia. Scuola per tecnici di istopatologia (Scuola diretta a fini speciali) Art. 1 Art. 160. - È istituita presso l'istituto di anatomia ed istologia patologica dell'Università di Ferrara ai sensi dell' art. 20 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , una "Scuola speciale di preparazione per tecnici di istopatologia" che ha lo scopo di preparare adeguatamente personale tecnico in grado di collaborare nella ricerca scientifica e nella pratica ospedaliera. Art. 161. - La scuola ha indirizzo teorico-pratico e la durata del corso degli studi è di due anni accademici. È titolo minimo di ammissione il diploma di scuola media unica, il diploma di avviamento professionale, commerciale o industriale o agrario o ad altro indirizzo. L'età minima per l'iscrizione è di anni 18. Alla frequenza della scuola si accede previo esame orale di cultura generale sostenuto davanti ad una commissione composta dal direttore della scuola e da due insegnanti della stessa. L'esame di ammissione ha luogo entro il mese di ottobre di ciascun anno, in un giorno stabilito dal direttore della scuola. Il numero massimo dei partecipanti è di quattro per ogni anno di corso. Art. 162. - Il direttore della scuola è il direttore dell'istituto di anatomia e istologia patologica della Università di Ferrara. La scuola è sotto la vigilanza della facoltà di medicina e chirurgia. Gli insegnanti della scuola sono proposti dal direttore della stessa, approvati dalla facoltà di medicina e chirurgia e nominati dal rettore. Essi possono essere scelti tra i professori ufficiali, tra i liberi docenti, tra gli aiuti e gli assistenti della facoltà di medicina e chirurgia o tra persone di riconosciuta competenza anche al di fuori dell'ambito universitario. Art. 163. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: 1) Nozioni di microscopia; 2) Nozioni di istologia generale e speciale; 3) Tecnica istologica e istochimica (1); 4) Nozioni di anatomia e istologia patologica (1). 2° Anno: 1) Citologia generale e tecnica citologica; 2) Tecnica istologica e istochimica (2); 3) Nozioni di anatomia e istologia patologica (2); 4) Tecnica istofisica ed ultrastrutturale. Art. 164. - Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di seguire un tirocinio pratico nell'istituto di anatomia ed istologia patologica dell'Università per la durata di due anni. I programmi d'insegnamento e gli orari vengono predisposti dal direttore e dal personale insegnante della scuola. La sorveglianza degli iscritti per quanto riguarda le attività di laboratorio spetta al direttore della scuola. La frequenza è obbligatoria. Assenze ingiustificate comportano la esclusione dal corso. Per essere ammessi a frequentare il secondo anno gli allievi dovranno aver sostenuto tutti gli esami del primo corso. Per essere ammessi a sostenere l'esame di diploma, gli allievi dovranno aver seguito i corsi, superato gli esami di tutti gli insegnamenti prescritti ed aver compiuto con esito favorevole tutte le esercitazioni pratiche previste. Art. 165. - Le commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal preside della facoltà di medicina e chirurgia, su proposta del direttore della scuola. Le commissioni sono composte di tre membri: il direttore della scuola e due docenti della scuola, di cui almeno un professore ufficiale o libero docente. Ogni commissario ha a disposizione dieci punti. L'esame di diploma consiste in un esame orale sui temi trattati durante il corso in una o più prove pratiche stabilite dalla commissione esaminatrice. L'esame di diploma viene sostenuto davanti ad una commissione di cinque membri scelti fra i docenti della scuola, nominata dal preside della facoltà di medicina e chirurgia su proposta del direttore della scuola. Ogni commissario ha a sua disposizione dieci punti. I candidati non riconosciuti idonei possono ripresentarsi all'esame di diploma dopo un altro anno di frequenza alla scuola. Agli allievi che avranno superato l'esame finale viene rilasciato un diploma di "tecnico di istopatologia". Art. 166. - L'ammontare dei contributi, sarà determinato dal consiglio di amministrazione dell'Università di Ferrara su proposta del senato accademico, udita la facoltà di medicina e chirurgia. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1974 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: REALI Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1975 Atti di Governo, registro n. 9, foglio n. 70
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