Decreto del Presidente della Repubblica
Decreto del Presidente della Repubblica 888/1981
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1981, n. 888
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 888/1981
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1981, n. 888
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217 ; Veduto l' art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Ferrara e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Veduta la necessità di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 ; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Articolo unico Lo statuto dell'Università di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 156, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in "nefrologia" e in "diabetologia e malattie del ricambio". Scuola di specializzazione in nefrologia Art. 1 Art. 157. - La scuola di specializzazione in nefrologia ha sede presso la facoltà di medicina e chirurgia nell'istituto di semeiotica medica e conferisce il diploma di specialista in nefrologia. La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima. Art. 158. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione allo esercizio professionale rilasciato dalla autorità competente. La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni. Il numero massimo degli allievi è di sei per anno di corso e complessivamente di ventiquattro iscritti per l'intero corso di studi. L'ammissione alla scuola avviene per titoli ed esami. Art. 159. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: struttura ed ultrastruttura normale del rene; aspetti biochimici della funzione renale; fisiologia renale; microbiologia ed immunologia applicata alla nefrologia; genetica applicata alla nefrologia; semeiotica renale I. 2° Anno: struttura ed ultrastruttura patologica del rene; patologia del ricambio idro-elettrolitico; insufficienza renale; rene ed ipertensione arteriosa; semeiotica renale II; nefropatie tubulari. 3° Anno: nefropatie glomerulari; nefropatie interstiziali; nefropatie vascolari; terapia dietetica e dialitica I; farmacologia di interesse nefrologico. 4° Anno: nefrouropatie calcolotiche, malformative e neoplastiche; terapia dietetica e dialitica II; fisiopatologia e clinica del trapianto renale; aspetti di nefrologia nell'età pediatrica; problemi chirurgici in nefrologia; terapia medica delle nefropatie. Art. 160. - La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove d'esame. Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono aver superato tutte le prove di esame sulle singole materie impartite durante l'anno. Al termine del corso di studi, per il conseguimento del diploma di specialista in nefrologia, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella discussione di una dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione. Scuola di specializzazione in diabetologia e malattie del ricambio Art. 161. - La scuola di specializzazione in diabetologia e malattie del ricambio ha sede presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ferrara e conferisce il diploma di specialista in diabetologia e malattie del ricambio. La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima. Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto almeno all'inizio del corso il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dalla competente autorità. La durata del corso di studi è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni. Il numero massimo degli allievi è di otto per anno di corso e complessivamente di ventiquattro iscritti per l'intero corso di studi. L'ammissione alla scuola avviene per titoli ed esami. Art. 162. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: 1) anatomia e citomorfologia funzionale; 2) elementi di genetica del diabete e delle malattie del ricambio; 3) metodi di analisi chimica e quantitativa; 4) patologia molecolare; 5) fisiopatologia clinica del diabete e delle malattie del ricambio; 6) elementi di biometria e di statistica (complementare); 7) auxologia e aucopatia metaboliche (complementare). 2° Anno: 1) patologia sperimentale metabolica; 2) semeiotica fisica e funzionale del diabete e delle malattie del ricambio; 3) clinica del diabete e delle malattie del ricambio I; 4) medicina sociale e preventiva del diabete e delle malattie del ricambio; 5) neuropatologia del diabete e delle malattie del ricambio (complementare); 6) fisiopatologia e clinica ostetrico-ginecologica del diabete e delle malattie del ricambio (complementare). 3° Anno: 1) clinica del diabete e delle malattie del ricambio II; 2) farmacologia e terapia del diabete e delle malattie del ricambio; 3) dietologia del diabete e delle malattie del ricambio; 4) elementi di psicologia nel diabete e nelle malattie del ricambio (complementare); 5) terapia chirurgica nel diabete e nelle malattie del ricambio (complementare); 6) oftalmologia nel diabete e nelle malattie del ricambio (complementare). I corsi saranno integrati da conferenze su argomenti specialistici e da esercitazioni pratiche cliniche e di laboratorio. Art. 163. - La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove d'esame. Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono avere superato tutte le prove di esame sulle singole materie impartite durante l'anno. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in diabetologia e malattie del ricambio, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella discussione di una dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 ottobre 1981 PERTINI BODRATO Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1982 Registro n. 6 Istruzione, foglio n. 96
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