Decreto del Presidente della Repubblica
Decreto del Presidente della Repubblica 888/1966
Modificazioni allo statuto della libera Universita' "L. Bocconi" di Milano.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1966, n. 888
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 888/1966
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1966, n. 888
## Modificazioni allo statuto della libera Universita' "L. Bocconi" di
Milano.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università commerciale "Luigi Bocconi" di Milano, approvato con regio decreto 8 marzo 1925, n. 547 , e modificato con regio decreto 2 dicembre 1928, n. 3108 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 27 luglio 1947, n. 1226 , con il quale veniva istituito, presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università commerciale "L. Bocconi" di Milano, il corso di laurea di lingue e letterature straniere; Veduta la legge 11 giugno 1954, n. 360 , con la quale veniva trasformato in Facoltà il corso di laurea in lingue e letterature straniere presso l'Istituto superiore di economia e commercio di Venezia; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1966, n. 179 , con il quale veniva disposto, presso l'Università commerciale "L. Bocconi" di Milano, il ruolo organico dei posti di professori di materie fondamentali; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: A decorrere dall'anno accademico 1966-67 il corso di laurea in lingue e letterature straniere presso l'Università commerciale "L. Bocconi" di Milano è costituito in Facoltà. Nulla, invece, è innovato per quanto riguarda l'ordinamento didattico, intendendosi che la Facoltà di lingue e letterature straniere rilascerà la laurea di cui alla tabella IX annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , già propria del corso di laurea in lingue e letterature straniere annesso alla Facoltà di economia e commercio, mentre quest'ultima Facoltà continuerà a rilasciare la laurea, prevista dalla tabella VIII, annessa al citato regio decreto. Pertanto le disposizioni degli articoli 1, 3, 7, 8 e 9 dello statuto della suddetta Università sono abrogate e sostituite dalle seguenti: Art. 1 È compresa nella categoria delle Università di cui al n. 2 dell'art. 1 del vigente testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e successive modificazioni. Essa è costituita dalle seguenti Facoltà: Facoltà di economia e commercio; Facoltà di lingue e letterature straniere. Art. 3. - Il governo della Università è esercitato dal Consiglio di amministrazione, dal rettore, dal Senato accademico e dai Consigli di facoltà, secondo le rispettive competenze a norma degli articoli seguenti e delle disposizioni di legge e di regolamento del vigente ordinamento universitario e purchè esse non contrastino con le norme del presente statuto. Art. 7. - Il ruolo organico dei professori di materie fondamentali è costituito di quattordici posti di cui nove per la Facoltà di economia e commercio e cinque per la Facoltà di lingue e letterature straniere. Ai professori di ruolo spetta il trattamento economico e di carriera che lo Stato attribuisce ai professori di ruolo delle Università governative provvisti della medesima anzianità di servizio. In caso di trasferimento alla Università Bocconi di professori appartenenti ad altri istituti universitari, saranno applicate le disposizioni vigenti in materia per i professori delle Università governative. Ai professori di ruolo è assicurato il trattamento di quiescenza che le norme legislative vigenti stabiliscono per i professori di ruolo delle Università governative. Art. 8. - Il Senato accademico è costituito dal rettore, che lo presiede, e dai presidi delle Facoltà. Alle adunanze del Senato accademico partecipa, con voto consultivo, il direttore amministrativo, il quale esercita le funzioni di segretario. Il Senato accademico esercita tutte le attribuzioni che gli sono determinate dalle leggi e dai regolamenti concernenti l'ordinamento universitario. Art. 9. - I Consigli di Facoltà si compongono dal preside, nominato a norma dell'art. 202 del vigente testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, che li presiede, e da tutti i professori di ruolo appartenenti a ciascuna Facoltà. Tuttavia, alle adunanze concernenti determinati oggetti possono essere invitati anche i professori di ruolo, che vi abbiano insegnamenti ufficiali, appartenenti ad altre Facoltà, Università o Istituto, nonchè i professori incaricati e due rappresentanti dei liberi docenti iscritti presso la Facoltà. Ai Consigli di Facoltà spettano le attribuzioni che sono loro demandate dalle leggi e dai regolamenti concernenti l'ordinamento universitario. Le funzioni di segretario sono esercitate dal più giovane dei professori di ruolo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 12 luglio 1966 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1966 Atti del Governo, registro n. 206, foglio n. 105. - VILLA
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