Decreto del Presidente della Repubblica
Decreto del Presidente della Repubblica 887/1977
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Siena.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 ottobre 1977, n. 887
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 887/1977
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 ottobre 1977, n. 887
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Siena.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni dagli organi accademici dell'Università di Siena e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli 148, 149 e 150, relativi alla scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in cardiologia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in cardiologia Art. 1 Art. 148. - La scuola di specializzazione in cardiologia ha sede presso la clinica medica generale e terapia medica e conferisce il diploma di specialista in cardiologia. La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente. La durata del corso di studi è di quattro anni e non suscettibile di abbreviazioni di corso. Il numero massimo degli allievi è di diciannove al primo anno di corso. L'ammissione al corso avviene per esami. Art. 149. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: 1) anatomia umana normale ed embriologia dello apparato cardiovascolare; 2) fisiologia dell'apparato cardiovascolare I; 3) biochimica e biofisica; 4) semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare I; 5) informatica medica e strumentazione biomedica I. 2° Anno: 1) anatomia patologica I; 2) fisiologia dell'apparato cardiovascolare II; 3) patologia e clinica cardiovascolare I; 4) semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare II; 5) informatica medica e strumentazione biomedica II; 6) radiologia I; 7) aspetti sociali ed epidemiologici delle malattie cardiovascolari. 3° Anno: 1) anatomia patologica II; 2) semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare III; 3) patologia e clinica cardiovascolare II; 4) radiologia II; 5) terapia medica e farmacologia clinica I. 4° Anno: 1) semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare IV; 2) patologia e clinica cardiovascolare III; 3) terapia medica e farmacologia clinica II; 4) terapia chirurgica; 5) terapie intensive cardiologiche. Art. 150. - La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non hanno conseguito le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame. Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni successivi, devono superare le prove di esami sulle materie impartite durante l'anno. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in cardiologia, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento di carattere cardiologico. Le tasse, soprattasse e contributi della scuola di specializzazione in cardiologia sono così fissate: immatricolazione . . . . . . . . . . . . .. . . . . L. 12.000 tassa annuale di iscrizione . . . . . . . . . . . . " 200.000 soprattassa annuale di esame. . . . . . . . . . . . " 16.000 contributi annui di laboratorio . . . . . . . . . . " 14.000 tassa di diploma. . . . . . . . . . . . . . . . . . " 20.000 Gli articoli 171 e 172, relativi alla scuola di specializzazione in malattie infettive, sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in malattie infettive Art. 171. - La scuola di specializzazione in malattie infettive ha sede presso la cattedra di malattie infettive dell'Università di Siena e conferisce il diploma di specialista in malattie infettive. La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dalle autorità competenti. La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione. Il numero massimo di allievi è di quattro per anno di corso e complessivamente di sedici iscritti per l'intero corso di studi. L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 172. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: 1) epidemiologia generale delle malattie infettive; 2) batteriologia e micologia; 3) virologia; 4) parassitologia; 5) immunologia generale. 2° Anno: 1) tecniche batteriologiche e micologia applicata alle malattie infettive; 2) tecniche virologiche applicate alle malattie infettive; 3) tecniche parassitologiche applicate alle malattie infettive; 4) tecniche immunologiche applicate alle malattie infettive; 5) anatomia patologica; 6) genetica. 3° Anno: 1) clinica delle malattie infettive (I anno); 2) diagnostica e semeiotica delle malattie infettive; 3) radiologia; 4) medicina preventiva delle malattie infettive. 4° Anno: 1) clinica delle malattie infettive (II anno); 2) malattie tropicali; 3) legislazione sanitaria delle malattie infettive; 4) farmacologia e terapia delle malattie infettive. La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Al termine di ciascun anno di corso gli allievi sono tenuti a sostenere gli esami del rispettivo anno; al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in malattie infettive gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente la specialità. Agli allievi i quali abbiano ottenuto l'approvazione nell'esame di diploma verrà rilasciato il diploma di specializzazione in malattie infettive. Le tasse, soprattasse e contributi della scuola di specializzazione in malattie infettive sono così fissate: immatricolazione . . . .. . . . . . . . . . . . . . L. 12.000 tassa annuale di iscrizione . . . . . . . . . . . . " 200.000 soprattassa annuale di esame. . . . . . . . . . . . " 16.000 contributi annui di laboratorio . . . . . . . . . . " 14.000 tassa di diploma. . . . . . . . . . . . . . . . . . " 20.000 Dopo l'art. 193, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in odontostomatologia. Scuola di specializzazione in odontostomatologia Art. 194. - La durata del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in odontostomatologia è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni. La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Il numero degli iscritti, distribuiti nei tre anni di corso, è di dodici (quattro per anno di corso). Art. 195. - Gli insegnamenti della scuola sono così ripartiti nei tre anni di corso: 1° Anno: embriologia ed anatomia dentale e maxillo-facciale (semestrale); microbiologia e igiene orale (semestrale); farmacologia (annuale); odontotecnica (annuale); anestesia e chirurgia stomatologica (annuale); patologia odonto-stomatologica (annuale); odontoiatrica conservativa (biennale I); esercitazioni pratiche. 2° Anno: odontoiatria conservativa (biennale II); clinica protesica dentaria e maxillo-facciale (biennale I); parodontologia (biennale I); ortopedia dento-maxillo-facciale (biennale I); chirurgia maxillo-facciale (biennale I); odontoiatria infantile (annuale); radiologia odonto-stomatologica (annuale); anatomia e isto-patologia odonto-stomatologica (annuale); esercitazioni pratiche. 3° Anno: clinica odonto-stomatologica (annuale); chirurgia maxillo-facciale (biennale II); ortopedia dento-maxillo-facciale (biennale II); paradontologia (biennale II); clinica protesica dentaria e maxillo-facciale (biennale II); medicina legale e delle assicurazioni odonto-stomatologica (semestrale); esercitazioni pratiche. Art. 196. - Al termine di ciascun anno di corso gli allievi dovranno sostenere un esame di profitto teorico e pratico sulle materie che sono state oggetto di insegnamento dinanzi ad una apposita commissione di almeno tre membri e presieduta dal direttore della scuola. Per il conseguimento del diploma di specialista in odontostomatologia l'allievo dovrà sostenere, dinanzi ad una apposita commissione di sette membri e presieduta dal direttore della scuola, la discussione di una tesi scritta. Le tasse, soprattasse e contributi della scuola di specializzazione in odontostomatologia sono così fissate: immatricolazione . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 12.000 tassa annuale di iscrizione . . . . . . . . . . . . " 200.000 soprattassa annuale di esame. . . . . . . . . . . . " 16.000 contributi annui di laboratorio . . . . . . . . . . " 14.000 tassa di diploma. . . . . . . . . . . . . . . . . . " 20.000 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 ottobre 1977 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1977 Registro n. 136 Istruzione, foglio n. 215
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