Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 871/1959

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Milano.

Pubblicato: 26/10/1959 In vigore dal: 26/08/1959 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1959, n. 871

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 871/1959 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1959, n. 871 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Milano. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 , e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2056 , e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Silla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 57. - All'elenco, delle Scuole annesse alla Facoltà di lettere e filosofia è aggiunta quella di "perfezionamento in storia dell'arte antica, medioevale e moderna". Dopo l'art. 82 e con il conseguente spostamento della numerazione di quelli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla: Scuola di perfezionamento in storia dell'arte antica, medioevale e moderna Art. 83. - La Scuola di perfezionamento in storia dell'arte antica, medioevale e moderna ha lo scopo, nell'ambito delle discipline costitutive della Scuola di: 1) guidare e promuovere la continuazione della ricerca scientifica nei giovani laureati; 2) promuovere, mediante il coordinamento dei singoli insegnamenti, la loro integrazione con speciali corsi ed esercitazioni e l'assistenza dei docenti, una cultura specifica più approfondita nei giovani laureati che a queste aspirano, anche allo scopo di preparare insegnanti di storia dell'arte per le scuole secondarie e personale dirigente nelle Sopraintendenze e musei; 3) promuovere gli studi ai quali si intitola la Scuola con l'insegnamento, con pubblicazioni, raccolta di materiali, collaborazione con istituti similari ed ogni altra iniziativa consentita dai mezzi finanziari disponibili (quali borse di studio, viaggi, stampa di lavori degli allievi più meritevoli, ecc.). Art. 84. - La durata del corso di studi è di due anni. Per ognuno dei due anni di perfezionamento lo studente deve ottenere la firma di iscrizione e frequenza di almeno tre corsi e sostenere i relativi esami: biennali per la disciplina prescelta per la tesi, annuali per le altre. Gli insegnamenti costitutivi della Scuola si articolano in tre rami: storia dell'arte medioevale e moderna; archeologia e storia dell'arte greca e romana; egittologia. Sono insegnamenti obbligatori per tutti e tre i rami la storia dell'arte medioevale e moderna e l'archeologia e storia dell'arte greca e romana. Le discipline a completamento degli esami fondamentali in ciascuna branca saranno scelte fra quelle insegnante nella Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Milano, a seconda dell'indirizzo dei suoi studi, dai candidato d'accordo con il direttore della Scuola. Art. 85. - La Scuola è retta da un direttore e da un Consiglio della scuola. Il direttore è scelto dalla Facoltà fra i titolari delle cattedre di storia dell'arte medioevale e moderna, di archeologia e storia dell'arte greca e romana e di egittologia. Il Consiglio della scuola è costituito dai professori ufficiali che vi tengono gli insegnamenti costitutivi. Art. 86. - Alla Scuola possono iscriversi i laureati in lettere, in filosofia e in lingue e letterature straniere moderne. I candidati dovranno indicare all'atto della iscrizione in quale delle discipline costitutive della Scuola intendono conseguire il perfezionamento. Art. 87. - Per conseguire il diploma di perfezionamento della Scuola gli iscritti dovranno, oltrechè aver superato gli esami di cui all'art. 84: a) sostenere un esame di cultura generale nell'ambito delle discipline prescelte, dimostrando di conoscere, ai fini di una corrente lettura e traduzione di testi, almeno in due lingue straniere; b) presentare una dissertazione scritta intorno ad un tema prescelto nell'ambito delle discipline della e) sostenere la discussione orale intorno a tale dissertazione. Art. 88. - Le Commissioni dei singoli esami di profitto sono nominate dal preside di Facoltà di intesa con il direttore della Scuola e sono composte di tre membri, dei quali almeno due professori del corso. La Commissione dell'esame di diploma è nominata, dai rettore, sentiti il preside della Facoltà di lettere e filosofia e il direttore della Scuola, ed è composta di sette membri fra cui il preside della Facoltà di lettere e filosofia, il direttore della Scuola e almeno tre docenti della Scuola stessa. Dopo il corso di perfezionamento in matematica applicata, annesso alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, sono aggiunti, con lo spostamento della, numerazione successiva, i seguenti nuovi articoli relativi all'ordinamento delle Scuole di perfezionamento delle Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali. Art. 1 Art. 141. Alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è annessa la Scuola di perfezionamento in fisica. La durata del corso per il conseguimento dei singoli diplomi è di due anni. Alla Scuola di perfezionamento sono ammessi i laureati in possesso dei titoli indicati per ogni singolo diploma. Art. 142. - Il direttore della Scuola è nominato dal rettore su proposta del Consiglio della Facoltà. Il Consiglio nomina, altresì, un Comitato direttivo preposto all'organizzazione e alla disciplina degli studi. Esso è costituito da almeno tre professori di ruolo, competenti nei rami degli studi relativi. I docenti di ruolo di altre Facoltà dell'Università di Milano che abbiano incarichi di insegnamento nelle scuole stesse, possono far parte del Comitato. Il Comitato è presieduto dal direttore della Scuola. Art. 143. - Ogni anno, entro il mese di maggio, il Consiglio della Facoltà, su proposta del Comitato della Scuola, stabilisce il numero dei posti disponibili al primo anno di ogni Scuola. È comunque vietata L'iscrizione contemporanea a due o più corsi di perfezionamento. Art. 144. - Gli allievi dovranno sostenere gli esami di profitto e di diploma secondo l'ordinamento della Scuola. L'ammissione all'esame di diploma implica, in ogni caso, un giudizio preventivo di maturità dei candidati, da parte del Comitato preposto al corso di ogni singolo diploma. Art. 145. - Le Commissioni per gli esami di profitto sono composte di non meno di tre membri, compreso un libero docente, e sono nominate dal direttore della Scuola. Le Commissioni per gli esami di diploma sono costituite da sette membri nominati dal preside della Facoltà, udito il direttore della Scuola. I commissari debbono rivestire la qualità di professori ufficiali, ed è chiamato a far parte della Commissione anche un libero docente. Art. 146. - Le tasse e soprattasse per gli iscritti alla Scuola di perfezionamento sono quelle stabilite per il conseguimento delle varie lauree della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali. L'ammontare dei contributi vari e dei contributi speciali per ogni singola Scuola verrà stabilito ogni anno dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Senato accademico, udita la Facoltà e sarà devoluto agli istituti presso i quali funzionano le Scuole di perfezionamento. Art. 147. - Per quanto riguarda, le modalità di iscrizione si richiamano le norme del regolamento sugli studenti approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269 . Art. 148. - La Scuola di perfezionamento in fisica conferisce il diploma in: a) elettronica; b) fisica atomica e nucleare. A) Diploma in elettronica: Al corso sono ammessi i laureati in fisica, in ingegneria, in chimica, in chimica industriale. Gli insegnamenti sono: 1) elementi e teoria dei circuiti elettrici; 2) fisica degli elettroni; 3) tubi e circuiti elettronici; 4) apparecchiature elettroniche; 5) elettronica industriale; 6) esercitazioni di laboratorio. Ciascuno insegnamento comporta un esame annuale. Per l'ammissione al secondo anno è obbligatorio il superamento di almeno due esami degli insegnamenti predetti. L'esame di diploma consiste nella discussione orale di una dissertazione scritta su un tema approvato in precedenza dal Consiglio direttivo, corredato da rilievi teorici e sperimentali personali. B) Diploma di fisica atomica e nucleare Al corso sono ammessi i laureati in fisica, in matematica e fisica, in scienze matematiche e in ingegneria. Gli insegnamenti sono: 1) fisica atomica e molecolare; 2) fisica nucleare; 3) fisica teorica; 4) fisica delle particelle elementari; 5) tecniche e misure di fisica nucleare. L'ammissione al secondo anno di corso implica il superamento di due degli esami degli insegnamenti sopra elencati. Il conferimento del diploma implica il superamento di tutti gli esami degli insegnamenti del corso e lo svolgimento di una ricerca originale, giudicata degna di pubblicazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 agosto 1959 GRONCHI MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte del conti, addì 23 ottobre 1959 Atti del Governo, registro n. 121, foglio n. 76. - VILLA

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