Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 868/1961

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle province di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro.

Pubblicato: 02/09/1961 In vigore dal: 09/05/1961 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1961, n. 868

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 868/1961 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1961, n. 868 ## Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle province di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 per gli operai addetti alle industrie edilizia ed affini; Visto, per la provincia di Ancona, l'accordo collettivo integrativo 2 ottobre 1959, stipulato tra la Sezione Costruttori Edili dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Ancona ed il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini - F.I.L.L.E.A., il Sindacato Provinciale Lavoratori Costruzioni ed Affini - F.I.L.C. A., il Sindacato Provinciale Edili ed Affini - Fe.N.E.A.L.; Visti, per la provincia di Ascoli Piceno: - il contratto collettivo integrativo 30 settembre 1959, stipulato tra la Sezione Provinciale Costruttori Edili dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Ascoli Piceno e la Federazione Provinciale Lavoratori Edili Legno ed Affini - F.I.L.L.E.A., la Federazione italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini; - lo statuto 30 settembre 1959, relativo alla costituzione dell'Ente Scuola per la Formazione Professionale delle Maestranze Edili ed Affini, allegato al contratto che precede; Visto, per la provincia di Macerata, l'accordo collettivo integrativo 1 ottobre 1959, stipulato tra la Sezione Provinciale Costruttori Edili dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Macerata e il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini F.I.L.L. E. A., l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L., la Unione Provinciale del Lavoro - U.I.L. - al quale ha aderito l'Unione Provinciale del Lavoro - F.I.S.N.A.L. Visto, per la provincia di Pesaro, il contratto collettivo integrativo 1 ottobre 1959, stipulato tra il Collegio dei Costruttori della Provincia di Pesaro-Urbino e la Federedili Provinciale, il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini - F.I.L.L.E.A., la Federazione Provinciale Edili ed Affini - U.I.L.; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 2 della provincia di Ancona, in data 14 aprile 1960, n. 1 della provincia di Ascoli Piceno, in data 12 maggio 1960, n. 3 della provincia di Macerata, in data 3 giugno 1960, n. 1 della provincia di Pesaro, in data 1 luglio 1960, degli atti integrativi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Art. 1 Articolo unico. I rapporti di lavoro, costituiti per le attività edili ed affini per le quali sono stati stipulati, relativamente agli operai: - per la provincia di Ancona, l'accordo collettivo integrativo 2 ottobre 1959; - per la provincia di Ascoli Piceno, il contratto collettivo integrativo 30 settembre 1959 e relativo statuto 30 settembre 1959, per la costituzione dell'Ente Scuola per la Formazione Professionale delle Maestranze Edili ed Affini; - per la provincia di Macerata, l'accordo collettivo integrativo 1 ottobre 1959; - per la provincia di Pesaro, il contratto collettivo integrativo 1 ottobre 1959; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto. Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle province di Ancona; Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro.(1)(2) ((3)) Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 maggio 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1961 Atti del Governo, registro n. 138, foglio n. 38. - DI PRETORO -------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale con sentenza 26 giugno-8 luglio 1967, n. 99 (in G.U. 1a s.s. 17/7/1967, n. 177) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 868 , per la parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 10 del contratto collettivo 30 settembre 1959, per i dipendenti dalle imprese delle industrie edilizie ed affini della provincia di Ascoli Piceno". ------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale con sentenza 27 febbraio-17 marzo 1969, n. 33 (in G.U. 1a s.s. 26/3/1969, n. 78) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, n. 868 , nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 12 del contratto collettivo 1 ottobre 1959, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, da valere per gli operai dipendenti dalle imprese delle industrie edilizia e affini della provincia di Macerata". ------------- AGGIORNAMENTO (3) La Corte costituzionale con sentenza 24 giugno-9 luglio 1970, n. 126 (in G.U. 1a s.s. 15/7/1970, n. 177) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 868 , nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 8, secondo comma, del contratto collettivo 1 ottobre 1959, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, da valere per gli operai dipendenti dalle imprese delle industrie edilizia e affini della provincia di Macerata; dichiara inoltre, ai sensi dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del medesimo decreto presidenziale, nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 10, secondo comma, del medesimo contratto collettivo 1 ottobre 1959".

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