Decreto del Presidente della Repubblica
Decreto del Presidente della Repubblica 857/1953
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Bari.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 agosto 1953, n. 857
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 857/1953
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 agosto 1953, n. 857
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Bari.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 , e modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2169 ; 31 ottobre 1929, n. 2481 ; 30 ottobre 1930, n. 1858 ; 27 ottobre 1932, n. 2082 ; 13 dicembre 1934, n. 2404 ; 1 ottobre 1936, n. 2020 ; 13 luglio 1939, n. 1168 ; 26 ottobre 1940, n. 2029 e 24 ottobre 1942, n. 1785; con regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 58, con decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e con decreti del Presidente della Repubblica 21 aprile 1949, n. 451 ; 31 ottobre 1950, n. 1293 ; 11 maggio 1951, n. 633 e 23 gennaio 1952, n. 66 ; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 88 (già 85). - La dicitura usata di "scuole di perfezionamento" nell'art. 88 (già 85) ed in quelli successivi è modificata con quella di "scuole di specializzazione". L'art. 113 (già 110), relativo alla scuola di perfezionamento in otorinolaringoiatrica, è così modificato: Scuola di specializzazione in clinica otorinolaringoiatrica. Art. 1 Art. 113. - La scuola di specializzazione in clinica otorinolaringoiatrica è annessa alla clinica otorinolaringoiatrica. Gli anni di studio per il conseguimento del diploma di specialista sono tre. Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti: 1° anno: Anatomia clinica e fisiopatologia dell'orecchio e delle prime vie aeree e digerenti. 2° anno: Tecnica diagnostica speciale. 3° anno: Patologia e clinica otorinolaringologica. Gli iscritti alla scuola di specializzazione hanno l'obbligo dell'internato nella clinica otorinolaringoiatrica per tutta la durata del corso. Dopo l'art. 113, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in medicina interna e in urologia. Scuola di specializzazione in medicina interna. Art. 114. - La scuola di specializzazione in medicina interna è annessa all'Istituto di clinica medica. Gli anni di studio per il conseguimento del diploma di specialista sono cinque. Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono: 1° anno: Propedeutica clinica. 2° anno: Semeiotica clinica. 3° anno: Indagini di laboratorio. 4° anno: Radiologia clinica. 5° anno: Clinica medica. Durante lo svolgimento dell'intero corso gli aspiranti al diploma hanno l'obbligo di internato nella clinica medica. Scuola di specializzazione in urologia. Art. 115. - La scuola di specializzazione in urologia è annessa all'Istituto di clinica chirurgica. Gli anni di studio per il conseguimento del diploma di specialista sono tre. 1° anno: Anatomia; Fisiologia; Patologia chirurgica urologica. 2° anno: Anatomia patologica; Clinica chirurgica urologica; Tecnica di laboratorio e cistoscopia; Patologia chirurgica urologica. 3° anno: Clinica chirurgica urologica; Tecnica di laboratorio e cistoscopia; Radiologia urologica. Gli iscritti alla scuola di specializzazione hanno l'obbligo di internato nella clinica chirurgica per tutta la durata dell'insegnamento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 25 agosto 1953 EINAUDI SEGNI Visto, il Guardasigilli: AZARA Registrato atta Corte dei conti, addì 17 novembre 1953 Atti del Governo, registro n. 80, foglio n. 18. - PALLA
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