Decreto del Presidente della Repubblica Procedimenti

Decreto del Presidente della Repubblica 857/1950

Disposizioni di coordinamento e di attuazione della legge 14 luglio 1950, n. 581, che ratifica il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni e aggiunte al Codice di procedura civile, e disposizioni transitorie.

Pubblicato: 02/11/1950 In vigore dal: 17/10/1950 Documento ufficiale

Cosa stabilisce il DPR 857/1950 in materia di tentativo di conciliazione nel processo civile?

Spiegato da FiscoAI
Il DPR 857/1950 modifica l'articolo 185 del Codice di procedura civile, introducendo disposizioni specifiche sul tentativo di conciliazione nelle cause civili. La norma si applica a tutte le controversie civili la cui natura lo consente e riguarda i giudici istruttori, che hanno l'obbligo di cercare di conciliare le parti nella prima udienza. Il giudice può disporre la comparizione personale delle parti quando lo ritiene necessario per favorire l'accordo. La disposizione prevede che il tentativo di conciliazione non sia limitato alla prima udienza, ma possa essere rinnovato in qualunque momento durante l'istruzione della causa, offrendo così più opportunità di raggiungere un accordo. Quando le parti si conciliano, viene redatto un processo verbale della convenzione conclusa, che assume particolare rilevanza perché costituisce titolo esecutivo, cioè può essere eseguito direttamente senza necessità di una sentenza di condanna.

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Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 ottobre 1950, n. 857

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 857/1950 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 ottobre 1950, n. 857 ## Disposizioni di coordinamento e di attuazione della legge 14 luglio 1950, n. 581, che ratifica il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni e aggiunte al Codice di procedura civile, e disposizioni transitorie. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto l' art. 52 della legge 14 luglio 1950, n. 581 , che ratifica il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483 , contenente modificazioni e aggiunte al Codice di procedura civile Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la Grazia e Giustizia; Decreta: Art. 1 (Tentativo di conciliazione) Il testo dell' art. 185 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente: "Art. 185 (Tentativo di conciliazione). - Se la natura della causa lo consente, il giudice istruttore, nella prima udienza, deve cercare di conciliare le parti, disponendo, quando occorre, la loro comparizione personale. "Il tentativo di conciliazione può essere rinnovato in qualunque momento dell'istruzione. "Quando le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della convenzione conclusa. Il processo verbale costituisce titolo esecutivo".

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