Decreto del Presidente della Repubblica
Decreto del Presidente della Repubblica 855/1974
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1974, n. 855
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 855/1974
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1974, n. 855
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1098 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli 178, 179, 180, 181, 182, relativi alla scuola di specializzazione in gerontologia e geriatria, sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in gerontologia e geriatria Art. 1 Art. 178. - Alla facoltà di medicina e chirurgia è annessa una scuola di specializzazione in gerontologia e geriatria con sede presso l'istituto di clinica medica generale, il cui direttore è anche direttore della scuola. Il corso ha la durata di tre anni. In nessun caso sono ammesse abbreviazioni di corso. Art. 179. - Alla scuola di specializzazione vengono ammessi i laureati in medicina e chirurgia in numero di 7 (sette) per l'intero corso. Nel caso che le domande di iscrizione al 1° anno superino il numero compatibile con la disposizione di cui sopra, l'ammissione sarà subordinata all'esito di un concorso per esami. Gli esami, che consisteranno in una prova scritta ed in una orale, si svolgeranno entro il mese di dicembre. Art. 180. - Gli iscritti hanno l'obbligo di partecipare a tutte le attività didattiche (conferenze, lezioni, esercitazioni, seminari, ecc.) contemplate nel programma dei corsi, nonchè di prestare servizio presso i reparti di degenza, gli ambulatori ed i laboratori dell'istituto sede della scuola. L'ottemperanza agli obblighi suddetti è indispensabile per ottenere la firma di frequenza a sua volta necessaria per l'ammissione agli esami di profitto. Questi hanno luogo alla fine di ogni anno di corso: il loro superamento è condizione necessaria per l'iscrizione all'anno di corso successivo. Art. 181. - All'esame di diploma verranno ammessi coloro che avranno superato gli esami di profitto, concernenti le dodici materie di insegnamento obbligatorio. Esso consisterà nella presentazione e discussione di una dissertazione scritta su argomento di gerontologia e geriatria concordato con il direttore della scuola all'inizio del 2° anno e depositato presso la direzione almeno quindici giorni prima dell'esame. Art. 182. - Gli iscritti non riconosciuti idonei agli esami di un determinato corso o all'esame di diploma potranno ripresentarsi alle prove dopo un altro anno di frequenza (fuori corso). L'ultimo comma dell'art. 183 è soppresso. Gli articoli 184, 185, 186, 187, 188, relativi alla scuola di specializzazione in medicina interna, sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in medicina interna Art. 184. - Alla facoltà di medicina e chirurgia è annessa una scuola di specializzazione in medicina interna con sede presso l'istituto di clinica medica generale il cui direttore è anche direttore della scuola. Il corso ha la durata di cinque anni. In nessun caso sono ammesse abbreviazioni di corso. Art. 185. - Alla scuola di specializzazione vengono ammessi i laureati in medicina e chirurgia in numero di 22 (ventidue) per l'intero corso. Nel caso che le domande di iscrizione al 1° anno superino il numero compatibile con la disposizione di cui sopra, l'ammissione sarà subordinata all'esito di un concorso per esami. Gli esami che consisteranno in una prova scritta ed in una orale, si svolgeranno entro il mese di dicembre. Art. 186. - Gli iscritti hanno l'obbligo di partecipare a tutte le attività didattiche (conferenze, lezioni, esercitazioni, seminari, ecc., contemplate nel programma dei corsi, nonchè di prestare servizio presso i reparti di degenza, gli ambulatori ed i laboratori dell'istituto sede della scuola. L'ottemperanza agli obblighi suddetti è indispensabile per ottenere la firma di frequenza a sua volta necessaria per l'ammissione agli esami di profitto. Questi hanno luogo alla fine di ogni anno di corso: il loro superamento è condizione necessaria per l'iscrizione all'anno di corso successivo. Art. 187. - All'esame di diploma verranno ammessi coloro che avranno superato gli esami di profitto concernenti le tredici materie di insegnamento obbligatorie ed almeno una scelta fra le facoltative. Esso consisterà nella presentazione e discussione di una dissertazione scritta su argomento di medicina interna concordato con il direttore della scuola all'inizio del 2° anno e depositato presso la direzione almeno quindici giorni prima dell'esame. Art. 188. - Gli iscritti non riconosciuti idonei agli esami di un determinato corso o all'esame di diploma potranno ripresentarsi alle prove dopo un altro anno di frequenza (fuori corso). L'ultimo comma dell'art. 189 è soppresso. Gli articoli 190, 191, 192, 194, relativi alla scuola di specializzazione in nefrologia medica, sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in nefrologia medica Art. 190. - Alla facoltà di medicina e chirurgia è annessa una scuola di specializzazione in nefrologia medica con sede presso l'istituto di clinica medica generale, il cui direttore è anche direttore della scuola. Il corso ha la durata di tre anni. In nessun caso sono ammesse abbreviazioni di corso. Art. 191. - Alla scuola di specializzazione vengono ammessi i laureati in medicina e chirurgia in numero di 5 (cinque) per l'intero corso. Nel caso che le domande di iscrizione al 1° anno superino il numero compatibile con la disposizione di cui sopra, l'ammissione sarà subordinata all'esito di un concorso per esami. Gli esami, che consisteranno in una prova scritta ed in una orale, si svolgeranno entro il mese di dicembre. Art. 192. - Gli iscritti hanno l'obbligo di partecipare a tutte le attività didattiche (conferenze, lezioni, esercitazioni, seminari, ecc.) contemplate nel programma dei corsi, nonchè di prestare servizio presso i reparti di degenza, gli ambulatori ed i laboratori dell'istituto sede della scuola. L'ottemperanza agli obblighi suddetti è indispensabile per ottenere la firma di frequenza a sua volta necessaria per l'ammissione agli esami di profitto. Questi hanno luogo alla fine di ogni anno di corso: il loro superamento è condizione necessaria per l'iscrizione all'anno di corso successivo. Art. 194. - All'esame di diploma verranno ammessi coloro che avranno superato gli esami di profitto, concernenti le sedici materie di insegnamento obbligatorio. Esso consisterà nella presentazione e discussione di una dissertazione scritta su argomento nefrologico concordato con il direttore della scuola all'inizio del 2° anno e depositato presso la direzione almeno quindici giorni prima dell'esame. Gli iscritti non riconosciuti idonei agli esami di un determinato corso o all'esame di diploma potranno ripresentarsi alle prove dopo un altro anno di frequenza (fuori corso). Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1974 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1975 Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 133
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