Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, per l'istituzione dell'Ordine dei giornalisti nella regione Molise.
Qual è l'obiettivo principale del DPR 85/2004 e come modifica l'ordinamento degli Ordini dei giornalisti?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 85/2004 istituisce l'Ordine dei giornalisti nella regione Molise, modificando il precedente decreto del 1965 che disciplinava le circoscrizioni territoriali degli Ordini. Prima di questa riforma, il Molise era aggregato al Lazio in un'unica circoscrizione interregionale; il nuovo decreto lo costituisce come Ordine autonomo con sede a Campobasso. La modifica riguarda tutti i giornalisti professionisti iscritti all'albo nella regione Molise, che ora fanno capo a un Consiglio dell'Ordine indipendente anziché condiviso con il Lazio. Il decreto rappresenta un riconoscimento dell'autonomia amministrativa e organizzativa della professione giornalistica a livello regionale, allineando la struttura dell'Ordine alla realtà territoriale e alle esigenze della categoria professionale molisana.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 2004, n. 85
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 85/2004
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 2004, n. 85
## Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della
Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, per l'istituzione dell'Ordine dei
giornalisti nella regione Molise.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' articolo 87 della Costituzione ; Visto l' articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Visto l' articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115 , il quale prevede che con decreto del Presidente della Repubblica si procede alla modifica delle circoscrizioni territoriali degli Ordini dei giornalisti; Ritenuto di dover procedere all'istituzione dell'Ordine dei giornalisti per la regione Molise; Sentiti il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti ed il Consiglio interregionale del Lazio e Molise; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 giugno 2003; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 2004; Sulla proposta del Ministro della giustizia; Emana il seguente regolamento: Art. 1 1. L' articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115 , è sostituito dal seguente: «Art. 1 (Circoscrizioni territoriali). - Le regioni di cui al quinto comma dell'articolo 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 , ed i comuni sede dei Consigli dei relativi Ordini sono determinati come segue: 1) Piemonte; sede del consiglio: Torino; 2) Valle d'Aosta; sede del consiglio: Aosta; 3) Lombardia; sede del consiglio: Milano; 4) Veneto; sede del consiglio: Venezia; 5) Trentino-Alto Adige; sede del consiglio: Trento; 6) Friuli-Venezia Giulia; sede del consiglio: Trieste; 7) Liguria; sede del consiglio: Genova; 8) Emilia-Romagna; sede del consiglio: Bologna; 9) Marche; sede del consiglio: Ancona; 10) Toscana; sede del consiglio: Firenze; 11) Umbria; sede del consiglio: Perugia; 12) Abruzzo; sede del consiglio: L'Aquila; 13) Lazio; sede del consiglio: Roma; 14) Campania; sede del consiglio: Napoli; 15) Calabria; sede del consiglio: Catanzaro; 16) Puglia; sede del consiglio: Bari; 17) Basilicata; sede del consiglio: Potenza; 18) Sicilia; sede del consiglio: Palermo; 19) Sardegna; sede del consiglio: Cagliari; 20) Molise; sede del consiglio: Campobasso.». Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 febbraio 2004 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Castelli, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 2004 Ministeri istituzionali, registro n. 3, foglio n. 72 Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo dell' art. 87 della Costituzione : «Art. 87. - Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. Può inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Può concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica.». - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.): «1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonchè dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.». Note all'art. 1: - Si riporta il testo del quinto comma dell'art. 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista): «Le funzioni relative alla tenuta dell'albo, e quelle relative alla disciplina degli iscritti, sono esercitate, per ciascuna regione o gruppo di regioni da determinarsi nel Regolamento, da un Consiglio dell'Ordine, secondo le norme della presente legge.».
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Il DPR 85/2004 modifica l'articolo 1 del DPR 115/1965 per disciplinare le circoscrizioni territoriali degli Ordini dei giornalisti, istituendo l'Ordine autonomo del Molise con sede a Campobasso. La normativa si applica ai giornalisti professionisti iscritti all'albo e riguarda l'organizzazione e il funzionamento dell'Ordine professionale, la tenuta dell'albo e la disciplina degli iscritti secondo quanto previsto dalla legge 69/1963 sull'ordinamento della professione di giornalista.
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