Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 844/1974

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari.

Pubblicato: 24/02/1975 In vigore dal: 28/10/1974 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1974, n. 844

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 844/1974 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1974, n. 844 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari. Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1098 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli da 63 a 72, relativi alla facoltà di ingegneria, sono abrogati e sostituiti dai seguenti con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi: Art. 63. - Il corso di laurea in ingegneria mineraria comprende i seguenti insegnamenti: Biennio propedeutico: 1° Anno: 1) Analisi matematica I; 2) Chimica; 3) Geometria; 4) Disegno (meccanico); 5) Fisica I. 2° Anno: 6) Analisi matematica II; 7) Fisica II; 8) Meccanica razionale; 9) Chimica applicata; Triennio di applicazione: 10) Arte mineraria; 11) Elettrotecnica; 12) Fisica tecnica; 13) Geologia; 14) Giacimenti minerari; 15) Macchine; 16) Meccanica applicata alle macchine; 17) Mineralogia e petrografia; 18) Scienza delle costruzioni; 19) Topografia; 20) Elementi di arte mineraria; 21) Geofisica mineraria; 22) Meccanica dei fluidi; 23) Preparazione dei minerali; 24) Tecnica delle costruzioni; 25) - 30) Un gruppo di materie a scelta fra quelle indicate nell'art. 68. Art. 64. - Il corso di laurea in ingegneria civile è distinto nelle seguenti tre sezioni: edile, idraulico, trasporti; esso comprende i seguenti insegnamenti: Insegnamenti comuni alle tre sezioni: Biennio propedeutico: 1° Anno: 1) Analisi matematica I; 2) Chimica; 3) Disegno I; 4) Fisica I; 5) Geometria. 2° Anno: 6) Analisi matematica II; 7) Disegno II (architettonico); 8) Fisica II; 9) Meccanica razionale. Triennio di applicazione: 10) Scienza delle costruzioni; 11) Meccanica applicata alle macchine e macchine; 12) Fisica tecnica; 13) Elettrotecnica; 14) Idraulica; 15) Tecnologia dei materiali e chimica applicata; 16) Tecnica delle costruzioni; 17) Architettura tecnica; 18) Topografia. Insegnamenti specifici per ciascuna sezione: SEZIONE EDILE Triennio di applicazione: 19) Sistemi di informazione; 20) Architettura e composizione architettonica; 21) Economia e diritto; 22) Estimo e contabilità dei lavori; 23) Scienza delle costruzioni II; 24) Tecnica urbanistica; 25)-30) Un gruppo di materie a scelta fra quelle indicate nell'art. 68. SEZIONE IDRAULICA Triennio di applicazione: 19) Metodi probabilistici, statistici e processi stocastici; 20) Costruzioni idrauliche; 21) Economia e diritto; 22) Estimo e contabilità dei lavori; 23) Scienza delle costruzioni II; 24) Geologia applicata; 25) Complementi di idraulica; 26)-30) Un gruppo di materie a scelta fra quelle elencate nell'art. 68. SEZIONE TRASPORTI Triennio di applicazione: 19) Economia; 26) Costruzione di strade, ferrovie ed aeroporti; 21) Tecnica ed economia dei trasporti; 22) Tecnica della circolazione stradale; 23) Metodi probabilistici, statistici e processi stocastici; 24) Tecnica urbanistica; 25)-30) Un gruppo di materie a scelta fra quelle elencate nell'art. 68. Art. 65. - Il corso di laurea in ingegneria meccanica comprende i seguenti insegnamenti: Biennio propedeutico: 1° Anno: 1) Analisi matematica I; 2) Chimica; 3) Disegno I; 4) Fisica I; 5) Geometria. 2° Anno: 6) Analisi matematica II; 7) Disegno II (meccanica); 8) Fisica II; 9) Meccanica razionale. Triennio di applicazione: 10) Chimica applicata; 11) Costruzioni di macchine; 12) Elettrotecnica; 13) Fisica tecnica; 14) Idraulica (meccanica dei fluidi); 15) Impianti meccanici; 16) Macchine; 17) Meccanica applicata alle macchine; 18) Scienza delle costruzioni; 19) Tecnologie meccaniche; 20) Complementi di matematica; 21) Controlli automatici; 22) Economia ed organizzazione aziendale; 23) Misure meccaniche, termiche e collaudi; 24) Progetti di macchine; 25) Tecnica delle costruzioni; 26)-30) Un gruppo di materie a scelta fra quelle elencate nell'art. 68. Art. 66. - Il corso di laurea in ingegneria chimica comprende i seguenti insegnamenti: Biennio propedeutico: 1° Anno: 1) Analisi matematica I; 2) Chimica; 3) Disegno I; 4) Fisica I; 5) Geometria. 2° Anno: 6) Analisi matematica II; 7) Chimica organica; 8) Fisica II; 9) Meccanica razionale. Triennio di applicazione: 10) Complementi di chimica; 11) Chimica applicata; 12) Chimica fisica; 13) Chimica industriale; 14) Elettrochimica; 15) Elettrotecnica; 16) Fisica tecnica; 17) Impianti chimici; 18) Macchine; 19) Meccanica applicata alle macchine; 20) Meccanica dei fluidi; 21) Metallurgia; 22) Principi di ingegneria chimica; 23) Scienza delle costruzioni; 24) Strumentazione, misure e collaudi; 25-30) Un gruppo di materie a scelta fra quelle elencate nell'art. 68. Art. 67. - I corsi necessari per raggiungere, per ogni singolo corso di laurea, il numero totale degli insegnamenti previsto nei piani stessi, ai sensi dell'ultimo comma dell' art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53 , verranno, per ciascun indirizzo, precisati anno per anno dalla facoltà, traendoli o fra le materie obbligatorie per altri corsi di laurea e indirizzi o fra quelle complementari di cui al successivo art. 68. La facoltà potrà inoltre proporre con la stessa modalità, ulteriori indirizzi di specializzazione ai sensi dell' art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53 ; e predisporre, anno per anno, piani alternativi nel rispetto delle leggi vigenti. Art. 68. - Insegnamenti complementari: Acquedotti, bonifiche e fognature; Analisi dei sistemi; Analisi e riconoscimento dei minerali; Analisi delle strutture territoriali; Analisi sperimentale delle tensioni; Applicazione di geometria descrittiva; Architettura e composizione architettonica II; Architetture degli interni; Calcolo automatico delle strutture; Calcolo numerico; Campinatura e valutazione dei giacimenti; Chimica analitica; Chimica macromolecolare; Coltivazione dei giacimenti di idrocarburi; Combustibili e lubrificanti; Complementi di elettrotecnica; Complementi di idraulica; Complementi di mineralogia e petrografia; Complementi di geofisica mineraria; Complementi di chimica fisica; Corrosione e protezione; Costruzioni automobilistiche e ferroviarie; Costruzioni di macchine II; Costruzioni di strade, ferrovie e aeroporti II; Costruzioni elettromeccaniche; Costruzioni marittime; Costruzioni metalliche; Difesa del suolo; Dinamica delle strutture e ingegneria sismica; Economia; Economia industriale; Elaboratore elettronico nella progettazione, costruzione e conduzione degli impianti chimici; Elementi delle macchine; Elettronica applicata; Estimo, economia e legislazione mineraria; Fotogrammetria; Generatori di vapore, e tecnica della combustione; Geochimica; Geofisica applicata; Geologia applicata; Geologia applicata per minerari; Geologia degli idrocarburi; Idrologia tecnica; Impianti di sollevamento e trasporto; Impianti elettrici; Impianti minerallurgici; Impianti minerari; Impianti meccanici II; Impianti petrolchimici; Impianti speciali idraulici; Impianti tecnici edili; Industrializzazione ed unificazione dell'edilizia; Industrie agrarie ed alimentari; Ingegneria delle reazioni chimiche; Ingegneria sanitaria; Inquinamento e tecniche di prevenzione; Macchine di sollevamento e trasporto; Macchine II; Macchine e centrali elettriche; Macchine elettriche; Meccanica applicata II; Meccanica delle terre e fondazioni; Meccanica delle rocce; Metodi matematici per l'ingegneria; Metodi probabilistici, statistici e processi stocastici; Misure elettriche; Organizzazione dei cantieri; Ottimazione economica degli impianti chimici; Paleontologia; Ponti e strutture speciali; Procedimenti analitici nei processi ed operazioni unitarie; Programmazione degli impianti meccanici e manutenzione programmata; Prospezione geomineraria; Resistenza e sicurezza delle costruzioni; Ricerca operativa; Rilievo e restauro dei monumenti; Scienza dei metalli; Sistemazione dei bacini idrografici; Sistemi di informazione; Sperimentazione dei materiali e delle strutture; Stabilità e dinamica dei sistemi; Stechiometria industriale; Storia dell'architettura; Strumentazione e misure elettroniche; Tecnica del freddo; Tecnica degli scavi e delle gallerie; Tecnica dei sondaggi; Tecnica delle miniere; Tecnica ed economia dei trasporti II; Tecnologia di lavorazione degli alti polimeri; Tecnologie generali; Tecnologie speciali metallurgiche; Teoria e sviluppo dei processi chimici; Teoria dei modelli; Termocinetica e termodinamica applicata; Termofluidodinamica delle macchine; Teoria e tecnica della pianificazione; Trattamento dei solidi; Trazione elettrica; Urbanistica II; Utilizzazione delle risorse idriche; Vibrotecnica. Art. 69. - I corsi elencati negli articoli precedenti hanno la durata di un anno accademico. Gli insegnamenti predetti sono di regola integrati da esercitazioni secondo quanto stabilità di volta in volta il consiglio di facoltà e verrà comunicato dal manifesto degli studi. All'inizio di ogni anno accademico la facoltà delibera l'orario delle lezioni e il numero di ore di lezione e di esercitazione per ogni insegnamento. Art. 70. - Gli esami consistono in prove orali, che possono essere integrate da prove scritte, grafiche e pratiche secondo modalità che, per ciascuna prova, vengono stabilite dal consiglio di facoltà ai fini della ammissione agli esami predetti; le firme di frequenza ottenute hanno validità di 6 anni. Art. 71. - Gli studenti del primo anno di corso potranno ottenere la iscrizione al secondo anno di corso qualora abbiano superato almeno due fra i quattro seguenti esami: Analisi matematica I, Geometria I, Fisica I, Chimica. Al termine del secondo anno di corso lo studente, per essere iscritto al terzo anno, oltre che essere in possesso delle attestazioni di frequenza di tutte le discipline previste per il primo e secondo anno, dovrà aver superato i relativi esami, fatta eccezione degli insegnamenti aggiunti ai sensi del comma terzo dell'art. 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53 . Lo studente tuttavia che sia in debito, oltrechè degli esami per i detti insegnamenti aggiunti, anche di un solo esame, a sua scelta, del secondo anno di corso, potrà ugualmente essere iscritto al terzo anno, con l'obbligo di superare tale esame prima di sostenere qualsiasi esame del triennio di applicazione. I due esami di fisica comprendono la parte riguardante le relative esercitazioni. Il numero di esami per ciascuno corso di laurea, è fissato in 30 annuali od equivalenti. Per essere ammessi all'esame di laurea gli studenti debbono aver superato, nel numero stabilito, gli esami relativi agli insegnamenti elencati negli articoli 63, 64, 65, 66, integrati con quelli riportati nell'art. 68, ovvero tutti gli esami dei piani individuali, approvati dalla facoltà ai sensi di legge. Art. 72. - L'esame di laurea consiste: a) nella redazione di un progetto di un'opera di ingegneria, nell'esecuzione di uno studio di carattere monografico anche teorico o di una ricerca sperimentale, il cui argomento dovrà inquadrarsi nel corso di laurea e nell'orientamento scelto dallo studente (tesi di laurea); b) in urna prova orale comprendente la discussione sulla tesi di laurea con eventuali richiami ai vari insegnamenti della facoltà. Art. 73. - Il programma degli studi che debbono essere compiuti e degli esami che debbono essere sostenuti presso la facoltà dagli ingegneri del Corpo statale delle miniere viene, per ciascuno di essi, deliberato dal consiglio di facoltà con l'intervento del capo del Corpo delle miniere o di un suo rappresentante. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 ottobre 1974 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1975 Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 101

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