Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 834/1985

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli.

Pubblicato: 27/01/1986 In vigore dal: 31/10/1985 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1985, n. 834

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 834/1985 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1985, n. 834 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2090 , e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2281 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217 ; Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28 ; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 ; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 1 Articolo unico Dopo l'art. 623, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della scuola di specializzazione in chirurgia maxillo-facciale afferente alla prima facoltà di medicina e chirurgia. Scuola di specializzazione in chirurgia maxillo-facciale Art. 624. - È istituita la scuola di specializzazione in chirurgia maxillo-facciale presso l'Università degli studi di Napoli, prima facoltà di medicina e chirurgia. La scuola ha lo scopo di conferire una completa preparazione specialistica in chirurgia maxillo-facciale con le conseguenti possibilità operative. La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia maxillo-facciale. Art. 625. - La scuola ha la durata di 5 anni. Ciascun anno di corso prevede 800 ore di insegnamento e di attività pratiche guidate. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di venticinque specializzandi. Art. 626. - Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia prima. Art. 627. - Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia. Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione. Art. 628. - La scuola comprende sette aree di insegnamento e tirocinio professionale: a) morfologia normale e patologica; b) odontoiatria; c) chirurgia; d) otorinolaringoiatria; e) anestesiologia e farmacologia; f) maxillo-facciale; g) radiologia. Art. 629. - Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti: a) morfologia normale e patologica: organizzazione macroscopica e aspetti ultrastrutturali del distretto maxillo-facciale; embriologia; anatomia e istologia del distretto maxillo-facciale; diagnostica isto-citopatologica dei tumori; b) odontoiatria: gnatologia e protesi oro-maxillo-facciale; ortognatodonzia e cefalometria; patologia speciale odontostomatologica; chirurgia orale; c) chirurgia: anatomia chirurgica del distretto maxillo-facciale; nozioni generali di tecnica operatoria I; nozioni generali di tecnica operatoria II; diagnosi precoce dei tumori (tecnica bioptica e dell'esame citologico); elementi di chirurgia plastica e ricostruttiva della faccia; elementi di neurochirurgia; d) otorinolaringoiatria: elementi di otorinolaringoiatria; e) anestesiologia e farmacologia: anestesiologia e rianimazione; nozioni di farmacologia e farmacoterapia; f) maxillo-facciale: patologia speciale chirurgica maxillo-facciale I; patologia speciale chirurgica maxillo-facciale II; patologia e clinica delle malformazioni e deformazioni maxillo-facciale; patologia orbitaria; terapia chirurgica delle lesioni delle ossa e delle A.T.M.; terapia chirurgica delle lesioni dei tessuti molli della faccia; terapia chirurgica delle malformazioni e deformazioni del distretto maxillo-facciale; chirurgia ortopedica dei mascellari; chirurgia oncologica maxillo-facciale; traumatologia maxillo-facciale; g) radiologia: radiodiagnostica maxillo-facciale; radioterapia. Art. 630. - L'attività didattica comprende ogni anno 800 ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in un'attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (400 ore come di seguito ripartite) ed in un'attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico applicativo di ulteriori 400 ore, rivolta all'approfondimento del curriculum corrispondente ad uno dei settori formativo-professionale (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato. 1° Anno: Morfologia normale e patologica - ore 70: organizzazione macroscopica e aspetti ultrastrutturali del distretto maxillo-facciale - ore 20; embriologia - ore 50. Odontoiatria - ore 120: gnatologia e protesi oro-maxillo-facciale - ore 60; ortognatodonzia e cefalometria - ore 60. Chirurgia - ore 160: anatomia chirurgica del distretto maxillo-facciale - ore 80; nozioni generali di tecnica operatoria I - ore 80. Otorinolaringoiatria - ore 50: elementi di otorinolaringoiatria. Monte ore elettivo - ore 400. 2° Anno: Morfologia normale e patologica - ore 60: anatomia e istologia del distretto maxillo-facciale. Odontoiatria - ore 60: patologia speciale odontostomatologica. Chirurgia - ore 90: nozioni generali di tecnica operatoria II. Anestesiologia e farmacologia - ore 110: anestesiologia e rianimazione - ore 70; nozioni di farmacologia e farmacoterapia - ore 40. Maxillo-facciale - ore 80: patologia speciale chirurgica maxillo-facciale. Monte ore elettivo - ore 400. 3° Anno: Morfologia normale e patologica - ore 80: diagnostica istocitopatologica dei tumori. Maxillo-facciale - ore 260: patologia speciale chirurgica maxillo-facciale - ore 100; patologia e clinica delle malformazioni e deformazioni maxillo-facciali - ore 100; patologia orbitaria - ore 60. Radiologia - ore 60: radiodiagnostica maxillo-facciale; Monte ore elettivo - ore 400. 4° Anno: Odontoiatria - ore 80: chirurgia orale. Chirurgia - ore 100: elementi di chirurgia plastica e ricostruttiva della faccia. Maxillo-facciale - ore 160: terapia chirurgica delle lesioni delle ossa e delle A.T.M. - ore 80; terapia chirurgica delle malformazioni e deformazioni del distretto maxillo-facciale - ore 80. Radiologia - ore 60: radioterapia. Monte ore elettivo - ore 400. 5° Anno: Maxillo-facciale - ore 340: terapia chirurgica delle lesioni dei tessuti molli della faccia - ore 100; chirurgia ortopedica dei mascellari - ore 70; chirurgia oncologica maxillo-facciale - ore 100; traumatologia maxillo-facciale - ore 70. Chirurgia - ore 60: elementi di neurochirurgia. Monte Ore elettivo - ore 400. Art. 631 - Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti, divisioni, ambulatori, laboratori: protesi oro-maxillo-facciale, odontostomatologia, ortognatodonzia, chirurgia generale, chirurgia oncologica, chirurgia plastica e ricostruttiva della faccia, degenza, ambulatorio, cefalometria, gipsometria, fotometria, kinesiografia ed elettromiografia, stomatognatica, traumatologia facciale, chirurgia orale, chirurgia maxillo-facciale. La frequenza nelle varie aree per complessive 800 ore annue, compreso il monte ore elettivo di 400 ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo. Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e delle acquisizioni dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1985 COSSIGA FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1986 Registro n. 2 Istruzione, foglio n. 121

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