Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 830/1958

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari.

Pubblicato: 23/08/1958 In vigore dal: 03/05/1958 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1958, n. 830

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 830/1958 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1958, n. 830 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098 , modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743 , e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 23. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio sono aggiunti i seguenti: "Tecnica delle ricerche di mercato e della distribuzione generale"; "Contabilità degli Enti pubblici"; "Diritto minerario". Dopo l'art. 119 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della Scuola di specializzazione in stomatologia (odontoiatria e protesi dentaria). Art. 1 Art. 120. - Alla Facoltà di medicina e chirurgia è annessa una Scuola di specializzazione in stomatologia (odontoiatria e protesi dentaria) con sede presso l'Istituto di clinica odontoiatrica. Art. 121. - Alla Scuola di specializzazione vengono ammessi i laureati in medicina e chirurgia in numero di cinque per anno. L'ammissione si fa previo concorso per titoli ed esami. Art. 122. - La durata dei corsi è di due anni. Art. 123. - Gli iscritti hanno l'obbligo della frequenza ai corsi ed alle esercitazioni; debbono altresì frequentare il laboratorio di odontotecnica e per almeno sei mesi di ogni anno di corso debbono svolgere una reale attività in Istituto, con orario pieno. Art. 124. - Saranno ammessi a sostenere gli esami solo gli iscritti che abbiano adempiuto agli obblighi dell'articolo precedente. Art. 125. - L'ammissione al secondo anno è possibile solamente per gli specializzandi che hanno frequentato il primo anno ed abbiano superato le relative prove di esami. Art. 126. - Alla fine del corso per ottenere il titolo di specialista in stomatologia (odontoiatria e protesi dentaria) il candidato deve sostenere una prova di diploma discutendo una tesi scritta. Art. 127. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1) Embriologia, istologia e anatomia normale dei denti e della bocca; 2) Anatomia patologica (biennale); 3) Radiologia dentaria e mascellare; 4) Patologia e clinica odontostomatologica (biennale); 5) Odontotecnica (biennale); 6) Conservativa (biennale); 7) Chirurgia dentaria e della bocca (biennale); 8) Anestesia; 9) Clinica ortodontica (biennale); 10) Clinica odontoprotesica (biennale). Art. 128. - L'ordine degli esami è il seguente: Al termine del primo anno: Embriologia, istologia e anatomia normale; Anestesia; Patologia odontostomatologica; Conservativa (tecnica e metodi); Anatomia patologica dell'organo dentale; Laboratorio (merceologia e metallurgia). Al termine del secondo anno: Clinica odontoiatrica; Chirurgia orale e dentale; Conservativa (clinica); Clinica odontoprotesica; Ortodonzia; Radiologia; Laboratorio (prova pratica); Anatomia patologica della bocca. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 3 maggio 1958 GRONCHI MORO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1958 Atti del Governo, registro n. 113, foglio n. 178. - DI PRETORO

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