Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 819/1983

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna.

Pubblicato: 28/01/1984 In vigore dal: 28/10/1983 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1983, n. 819

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 819/1983 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1983, n. 819 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217 ; Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28 ; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 ; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 1 Articolo unico Dopo l'art. 701, e con il conseguente spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della terza scuola di specializzazione in chirurgia generale afferente alla facoltà di medicina e chirurgia. Scuola di specializzazione in chirurgia generale III Art. 702. - È istituita presso l'Università di Bologna la scuola di specializzazione in chirurgia generale III che conferisce il diploma di specialista in chirurgia generale. Art. 703. - La direzione della scuola ha sede presso l'istituto di clinica chirurgica e cardiochirurgia. Art. 704. - La scuola ha lo scopo di preparare personale medico specializzato nel campo della chirurgia generale. Art. 705. - La durata del corso è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazioni. Art. 706. - Il numero degli iscritti è di cinque pei ogni anno e complessivamente di venticinque per l'intero corso di studi. Art. 707. - Alla scuola sono ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia. È richiesta l'abilitazione all'esercizio professionale. Art. 708. - Per l'ammissione alla scuola è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che dovrà svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e da una valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli: a) la tesi nella disciplina attinente alla specializzazione; b) il voto di laurea; c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione; d) le pubblicazioni nelle predette materie. Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito dal decreto ministeriale 16 settembre 1982. Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato. Art. 709. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: clinica chirurgica generale (quinquennale); patologia speciale chirurgica (triennale); semeiotica chirurgica (biennale); anatomia chirurgica e corso di operazioni (triennale); chirurgia sperimentale; anestesia e rianimazione; ricerche di laboratorio. 2° Anno: clinica chirurgica generale (quinquennale); patologia speciale chirurgica (triennale); semeiotica chirurgica (biennale); anatomia chirurgica e corso di operazioni (triennale); fisiopatologia chirurgica; trattamento pre e post-operatorio; anatomia e istologia patologica (biennale). 3° Anno: clinica chirurgica generale (quinquennale); patologia strumentale ed endoscopia; anatomia chirurgica e corso di operazioni (triennale); radiologia; anatomia ed istologia patologica (biennale). 4° Anno: clinica chirurgica generale (quinquennale); chirurgia ginecologica; chirurgia urologica; neurochirurgia; traumatologia ed ortopedia; chirurgia pediatrica. 5° Anno: clinica chirurgica generale (quinquennale); chirurgia toracica; chirurgia cardiovascolare; chirurgia riparativa e plastica; chirurgia d'urgenza; medicina legale. Art. 710. - Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di frequentare le lezioni teoriche e le esercitazioni. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La commissione d'esame, di cui fanno parte il direttore della scuola ed i docenti delle materie relative all'anno di corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attività pratiche prescritte per l'anno di corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta. Art. 711. - La frequenza nei reparti di degenza, nelle sale operatorie, negli ambulatori, nei laboratori di chirurgia sperimentale è obbligatoria, con un minimo del 75%. Per i corsi che non siano di clinica chirurgica generale viene stabilita, su parere del direttore della scuola, la continuativa frequenza presso i relativi reparti specializzati. Ai fini della frequenza e delle attività pratiche potrà essere riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38 , in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo. Art. 712. - Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio della scuola di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o più materie del corso. A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista in chirurgia generale. Art. 713. - L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione. Art. 714. - Il consiglio della scuola, presieduto dal direttore, è composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall' art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 , ai quali sono affidate attività didattiche nella scuola, nonchè da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalità di cui all' art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 . Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento di insegnamenti. La direzione della scuola è affidata a professore ordinario o straordinario che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 ottobre 1983 PERTINI FALCUCCI Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1984 Registro n. 2 Istruzione, foglio n. 196

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