Decreto del Presidente della Repubblica
Decreto del Presidente della Repubblica 817/1974
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Messina.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1974, n. 817
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 817/1974
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1974, n. 817
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Messina.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1090 , e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1905 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 188, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti nuovi articoli relativi alla scuola di specializzazione in microbiologia applicata presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali. Scuola di specializzazione in microbiologia applicata Art. 1 Art. 189. - È istituita presso l'istituto di microbiologia della facoltà di scienze la scuola di specializzazione in microbiologia applicata, che è disciplinata in conformità alle norme generali delle vigenti disposizioni di legge sulle scuole di specializzazione delle Università, alle norme generali dello statuto relative alle scuole di specializzazione dell'Università di Messina ed alle norme del seguente ordinamento. - La scuola ha lo scopo di allargare e completare sul piano scientifico la cultura di coloro che si dedicano allo studio della microbiologia e di fornire sul piano tecnico una preparazione pratica specifica. Art. 190. - Possono essere ammessi alla scuola di specializzazione in microbiologia applicata. 1) i laureati in scienze biologiche, in scienze naturali, in medicina veterinaria ed in farmacia che nel piano di studi per il conseguimento della laurea abbiano incluso il corso di microbiologia e superato il relativo esame; 2) i laureati in medicina e chirurgia; 3) i laureati in agraria; 4) i laureati in chimica e chimica industriale. I laureati in scienze naturali e scienze biologiche, medicina veterinaria, in farmacia, in chimica ed in chimica industriale che non abbiano comprese nel piano di studi la microbiologia frequenteranno un corso integrativo di microbiologia. Tale corso sarà pratico e teorico ed avrà luogo entro il mese di ottobre di ciascun anno. La commissione per l'esame di ammissione alla scuola è formata dal direttore della scuola, da un professore di ruolo e da un libero docente che siano nel contempo docenti della scuola. Art. 191. - Il corso degli studi per il conseguimento del diploma di specializzazione ha la durata di anni tre ed ha luogo presso l'istituto di microbiologia della facoltà di scienze dell'Università di Messina. Art. 192. - Il numero degli iscritti al primo anno di corso non può superare il numero di dodici. Nel caso di domande eccedenti, la selezione verrà effettuata mediante concorso con norme che verranno precisate nel manifesto annuale. A quegli aspiranti che, oltre alle condizioni prescritte per la ammissione, documentino il possesso di titoli comprovanti una speciale preparazione nel campo della microbiologia, potrà essere consentita, su proposta del direttore della scuola, l'iscrizione direttamente al secondo anno di corso. Art. 193. - La direzione della scuola è affidata ad un professore di microbiologia di ruolo e fuori ruolo. Il direttore della scuola può nominare un vice-direttore che lo coadiuvi e lo supplisca ed un segretario. Art. 194. - Il numero degli ammessi non potrà di norma superare il numero assegnato al corso. Sono ammessi in soprannumero i riprovati degli anni precedenti e coloro che, per giustificato motivo, avessero interrotto la successione degli studi. Art. 195. - L'ordine degli studi (distribuzione degli insegnamenti nei diversi anni del corso) e l'ordine e le modalità degli esami verranno stabilite nel manifesto annuale. Art. 196. - Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti: 1° Anno: 1) Microbiologia generale e tecnica microbiologica; 2) Chimica microbiologica; 3) Statistica applicata alla microbiologia e dosaggio biologico; 4) Genetica dei micro-organismi. 2° Anno: 5) Batteriologia speciale; 6) Protozoologia e micologia; 7) Virologia generale; 8) Sierologia. 3° Anno: 9) Virologia applicata; 10) Microbiologia del suolo, delle acque e degli alimenti; 11) Microbiologia applicata alla diagnostica delle malattie infettive dell'uomo, degli animali e delle piante; 12) Chimica delle fermentazioni e microbiologia applicata. Art. 197. - Il direttore può stabilire, per un più proficuo conseguimento dei fini della scuola, che siano tenuti corsi complementari con conferenze su materie ed argomenti che abbiano attinenza o affinità con gli insegnamenti impartiti dalla scuola. Art. 198. - Gli iscritti al corso sono tenuti ad osservare l'orario delle lezioni e delle esercitazioni ed hanno l'obbligo di frequentare per tutta la durata del corso e di ottenere l'attestazione di frequenza per poter essere ammessi a sostenere gli esami. Art. 199. - Per essere ammessi all'esame di diploma gli iscritti debbono avere superato tutti gli esami. L'esame di diploma consiste in una prova pratica e nella discussione di una dissertazione scritta di carattere sperimentale su argomenti di microbiologia. I candidati non riconosciuti idonei potranno ripresentarsi dopo un altro anno di frequenza alla scuola, ma se al secondo esame non sia loro riconosciuta l'idoneità, saranno senz'altro esclusi da ulteriori prove. A coloro che abbiano superato l'esame di diploma verrà rilasciato un diploma di specializzazione in microbiologia applicata. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 ottobre 1974 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1975 Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 64
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