Decreto del Presidente della Repubblica
Decreto del Presidente della Repubblica 810/1974
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 1974, n. 810
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 810/1974
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 1974, n. 810
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo.
Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 , e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936; n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli da 90 a 99 relativi all'ordinamento degli studi della facoltà di architettura sono abrogati e sostituiti dai seguenti: FACOLTÀ DI ARCHITETTURA Art. 90. - La facoltà di architettura ha il fine di pro muovere e di sviluppare gli studi sull'architettura ne campo della progettazione dell'ambiente. Al termine del corso degli studi, la cui durata è di cinque anni, conferisce la laurea in dottore in architettura. Art. 91. - Nel contesto della facoltà sono attivati gli istituti, come servizio alla didattica ed alla ricerca, sono retti da un direttore, che è responsabile del loro funzionamento e della loro amministrazione. Art. 92. - La facoltà comprende i seguenti istituti policattedra ai quali fanno capo tutti gli insegnamenti attivati: 1) Istituto di composizione architettonica; 2) Istituto di elementi di architettura; 3) Istituto di scienza e tecnica delle costruzioni 4) Istituto di storia dell'architettura; 5) Istituto di studi sull'architettura; 6) Istituto di tecnologia ambientale; 7) Istituto di urbanistica e pianificazione territoriale. Art. 93. - I titoli di studio che danno diritto all'ammissione al 1° anno della facoltà sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Il consiglio di facoltà determinerà di volta in volta, a quale anno potranno essere ammessi gli studenti od i laureati provenienti da altre facoltà universitarie od istituti superiori, stabilendo quali esami da essi superati siano convalidabili al fine del corso di studi da cui il presente statuto. Art. 94. - Nella facoltà sono istituiti i seguenti insegnamenti: A) Fondamentali: 1) Analisi matematica e geometria analitica (annuale + un semestre); 2) Arredamento (annuale); 3) Composizione architettonica (quinquennale); 4) Disegno e rilievo (annuale); 5) Estimo ed esercizio professionale (semestrale); 6) Fisica (semestrale); 7) Fisica tecnica ed impianti (annuale); 8) Geometria descrittiva (annuale); 9) Igiene edilizia (semestrale); 10) Statica (annuale); 11) Restauro dei monumenti (annuale); 12) Scienza delle costruzioni (annuale); 13) Storia dell'architettura (biennale); 14) Tecnica delle costruzioni (annuale); 15) Tecnologia dell'architettura (biennale); 16) Urbanistica (biennale). B) Complementari: 1) Letteratura italiana; 2) Plastica ornamentale; 3) Lingua straniera; 4) Arte dei giardini; 5) Scenografia; 6) Decorazione; 7) Materie giuridiche; 8) Applicazione di geometria descrittiva; 9) Architettura sociale; 10) Allestimento e museografia; 11) Indirizzi dell'architettura moderna; 12) Caratteri stilistici e costruttivi dei monumenti; 13) Complementi di matematica; 14) Consolidamento ed adattamento degli edifici; 15) Disegno dal vero; 16) Ponti e grandi strutture; 17) Impianti speciali; 18) Istituzioni di storia dell'arte; 19) Illuminazione ed acustica nell'edilizia; 20) Letteratura artistica; 21) Pianificazione territoriale urbanistica; 22) Progettazione artistica per l'industria; 23) Storia dell'urbanistica; 24) Geotecnica e tecnica delle fondazioni; 25) Tipologia strutturale; 26) Unificazione edilizia e prefabbricazione; 27) Materiali da costruzioni speciali; 28) Complementi di fisica; 29) Costruzioni in zone sismiche; 30) Sociologia; 31) Economia dello spazio; 32) Topografia; 33) Analisi dei sistemi urbani; 34) Infrastrutture dei trasporti; 35) Geografia urbana; 36) Metodologia della progettazione; 37) Percezione e metodi di rappresentazione; 38) Istituzione di analisi matematica; 39) Metodologia degli approcci scientifici; 40) Controllo ecologico dell'ambiente; 41) Strumenti di comunicazione visiva; 42) Teoria dei modelli nella progettazione; 43) Architettura e mezzi di produzione; 44) Teorie dell'architettura. Tutti gli insegnamenti complementari compresi nella tabella B) sono annuali. Art. 95. - Nella concorrenza alla formazione del numero minimo di esami da superare per l'ammissione alla laurea, giusta quanto dettato dal successivo art. 98, due insegnamenti semestrali si considerano equivalenti ad un insegnamento annuale. La facoltà attiva annualmente un numero di insegnamenti complementari pari o equivalenti a quattordici insegnamenti di durata annuale. Art. 96. - Sono stabilite le seguenti precedenze di esami: non si può essere ammessi a sostenere l'esame di statica e di fisica tecnica ed impianti se non è stato superato l'esame di analisi matematica e geometria analitica; non si può essere ammesso a sostenere l'esame di scienza delle costruzioni se non è stato superato l'esame dia statica. Nella serie degli esami stabiliti dalla facoltà per la composizione architettonica, non può essere sostenuto un esame senza che sia stato superato il precedente. Art. 97. - Gli insegnamenti sono svolti mediante lezioni, integrate da seminari, esercitazioni pratiche, conferenze, visite, etc. Gli esami di profitto consistono in colloqui sugli argomenti e le tematiche dei corsi svolti. Art. 98. - Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito le lezioni e le esercitazioni, e deve aver superato i relativi esami di tutti gli esami fondamentali e di sei insegnamenti complementari della durata di un anno (o equivalente) da lui scelti tra i quattordici proposti dalla facoltà. Art. 99. - L'esame di laurea consiste nella valutazione dell'attività svolta e del profitto tratto dal candidato durante il corso di studi e nella discussione d'una tesi riguardante il campo disciplinare della facoltà. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 ottobre 1974 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1975 Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 68
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