Decreto del Presidente della Repubblica
Decreto del Presidente della Repubblica 81/1970
Revisione del corrispettivo di appalto dei gestori dei magazzini vendita dei generi di monopolio.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1970, n. 81
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 81/1970
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1970, n. 81
## Revisione del corrispettivo di appalto dei gestori dei magazzini
vendita dei generi di monopolio.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto l' art. 5 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 , sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074 ; Attesa la necessità di procedere alla modifica dello art. 33 del regolamento di esecuzione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 , sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, approvato con decreto del Presidente della Repubblica succitato; Sentito il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze; Decreta: Art. 1 Articolo unico L'art. 33 del regolamento di esecuzione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 , sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074 , è sostituito dal seguente: "Durante il corso dell'appalto dei magazzini di vendita il corrispettivo stabilito può essere sottoposto, su domanda del gestore o di ufficio, a revisione ordinaria o straordinaria. La revisione ordinaria può aver luogo quando si siano determinate variazioni superiori al 10% nella media aritmetica, ricavata dai numeri indici di cui alle seguenti lettere a) e b), raffrontata alla stessa media relativa al mese in cui venne stipulato il contratto ovvero presa a base per la precedente revisione: a) indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (già costo della vita) della regione nella quale è ubicato il magazzino; b) retribuzioni del settore commercio, compresi gli assegni familiari: media tra il numero indice dei salari minimi contrattuali degli operai e il numero indice degli stipendi minimi contrattuali degli impiegati. I numeri indici di cui innanzi saranno desunti dai dati pubblicati sul Bollettino mensile dell'Istituto centrale di statistica. La revisione straordinaria può essere richiesta dal gestore o dalla direzione generale in caso di variazione della circoscrizione del magazzino a seconda che ne risulti, rispettivamente, una diminuzione o un aumento nel valore della vendita dei generi superiori, al 10% rispetto ai dati presi a base per la stipulazione del contratto ovvero per la precedente revisione ed inoltre dalla direzione generale nei casi di introduzione della meccanizzazione nelle scritture contabili del magazzino o di variazione della tariffa di vendita al pubblico dei generi di monopolio. La revisione, sia ordinaria che straordinaria, dei corrispettivi di appalto è operata da una apposita commissione centrale, nominata con decreto del Ministro per le finanze, presieduta da un magistrato amministrativo o ordinario con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, e composta da un rappresentante dell'Amministrazione dei monopoli con qualifica non inferiore ad ispettore generale amministrativo e da un rappresentante dell'Associazione dei gestori dei magazzini di vendita che conti il maggiore numero di iscritti. Funge da segretario un funzionario amministrativo della carriera direttiva o di concetto dell'Amministrazione dei monopoli. Il gestore del magazzino, tramite il competente Ispettorato compartimentale, dovrà inviare l'istanza di revisione ordinaria o straordinaria alla direzione generale la quale, se da un esame preliminare accerta che sussistono le condizioni per procedere alla revisione, la sottopone alla commissione centrale mentre in caso contrario la respinge direttamente con motivata decisione da notificare alla parte. La commissione centrale investita della revisione determina il nuovo corrispettivo di appalto che avrà decorrenza dal primo del mese successivo a quello di presentazione della domanda di revisione da parte del gestore ovvero di notifica della relativa decisione della direzione generale. Il nuovo corrispettivo d'appalto, obbligatorio per la amministrazione, diventa definitivo anche per il gestore se questi, entro 30 giorni dalla ricevuta notifica dello stesso, non esercita la facoltà di disdetta contrattuale di cui al secondo comma della lettera a) dell'art. 14 della legge". Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 gennaio 1970 SARAGAT RUMOR - BOSCO Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1970 Atti del Governo, registro n. 234, foglio n. 2. - CARUSO
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