Decreto del Presidente della Repubblica
Decreto del Presidente della Repubblica 807/1966
Proroga della durata del Consorzio italiano Cooperative Lavoratori Ausiliari Traffico "CICLAT" e modifica dello statuto.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 luglio 1966, n. 807
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 807/1966
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 luglio 1966, n. 807
## Proroga della durata del Consorzio italiano Cooperative Lavoratori
Ausiliari Traffico "CICLAT" e modifica dello statuto.
Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 25 giugno 1909, n. 422 ed il regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278 , emanato in esecuzione di essa; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 , ratificato con modificazioni dalla legge 2 aprile 1951, n. 302 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1953, n. 1261, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 2 luglio 1954 , con il quale fu costituito, per la durata di anni dieci, il Consorzio italiano Cooperative Lavoratori Ausiliari Traffico "CICLAT", con sede in Roma e ne fu approvato il relativo statuto; Visto il verbale dell'assemblea straordinaria dei delegati del Consorzio, tenutasi il 5 maggio 1964, nella quale è stata deliberata la proroga della durata dell'ente per dieci anni, con conseguente modifica dell'art. 2, nonchè la modifica degli articoli 3 e 4 dello statuto consortile; Vista l'istanza 11 maggio 1964 con la quale l'ente citato chiede l'approvazione delle modifiche suddette; Udito, in via d'urgenza, il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19, lett. b) del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 ; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici; Decreta: È approvata la proroga di dieci anni della durata del Consorzio italiano Cooperative Lavoratori Ausiliari Traffico "C I C L A T", e la conseguente modifica dell'art. 2 dello statuto, nonchè la modifica degli articoli 3 e 4 dello statuto consortile, deliberate dall'assemblea dei delegati in data 5 maggio 1964. Gli articoli 2, 3 e 4 risultano così modificati: Art. 2.- "Il Consorzio avrà la durata di anni 20 dal 2 luglio 1954, cioè dalla data di pubblicazione del decreto di riconoscimento del Presidente della Repubblica del 30 luglio 1953, n. 1261 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 148 del 2 luglio 1954 e potrà prorogarsi nelle forme di legge mediante deliberazione dell'assemblea dei delegati". Il resto dell'articolo rimane invariato. Art. 3. - primo comma: "Il Consorzio ha per scopo: di assumere dalla Amministrazione delle ferrovie dello Stato, dall'Amministrazione dei monopoli di Stato, da Enti militari e da tutte le altre Amministrazioni statali, nonchè dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e dagli Enti di cui all' art. 55 del regolamento 12 febbraio 1911, n. 278 , l'esecuzione, anche in appalto, dei servizi di facchinaggio, carico e scarico, trasporti, spedizioni terrestri, aeree e marittime, pulizie, servizi di nettezza urbana, servizi e manutenzioni in genere, nonchè lavori di sbancamento, sterro e livellamento". Rimane invariato il resto dell'articolo. Art. 4. - primo comma: "Oltre quelle che lo hanno costituito, possono far parte del Consorzio le cooperative di lavoro esercitanti attività di carico, scarico, facchinaggio in genere, trasporti, spedizioni terrestri, aeree e marittime, pulizie, servizi di nettezza urbana, servizi e manutenzioni in genere, nonchè lavori di sbancamento, sterro e livellamento, nel territorio nazionale, costituite tra i lavoratori facchini, portabagagli, operai addetti all'esecuzione di opere ferroviarie ed a lavori di carico, scarico, trasporti, spedizioni, pulizie e servizi in genere, nonchè all'esecuzione di tutti i lavori di cui allo scopo sociale del Consorzio". Il resto dell'articolo rimane immutato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 luglio 1966 SARAGAT BOSCO - MANCINI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1966 Atti del Governo, registro n. 206, foglio n. 41. - VILLA
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Decreto del Presidente della Repubblica 807/1966 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Prova gratis Vai alla dashboardNormative correlate
Decreto del Presidente della Repubblica 118/2026
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2024, n. 23, co…
Decreto del Presidente della Repubblica 102/2026
Regolamento recante modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari i…
Decreto del Presidente della Repubblica 82/2026
Recepimento dell'accordo sindacale per il personale della carriera diplomatica …
Decreto del Presidente della Repubblica 73/2026
Modifica del regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'a…
Decreto del Presidente della Repubblica 41/2026
Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei m…
Decreto del Presidente della Repubblica 20/2026
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei minis…
Decreto del Presidente della Repubblica 12/2026
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 1° feb…
Decreto del Presidente della Repubblica 202/2025
Recepimento dell'accordo sindacale relativo al triennio 2018-2020 per il person…
Altre normative del 1966
Riordinamento di Istituti tecnici Industriali statali.
Decreto del Presidente della Repubblica 1398
Istituzione dell'Istituto d'arte in Roma per la decorazione e l'arredo della chiesa.
Decreto del Presidente della Repubblica 1397
Revoca della dichiarazione di zone ad endemia malarica per Comuni della provincia di Gori…
Decreto del Presidente della Repubblica 1396
Revoca delle dichiarazioni di zone ad endemia malarica per i Comuni della provincia di En…
Decreto del Presidente della Repubblica 1395
Scioglimento del Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro "Consorzio regionale sa…
Decreto del Presidente della Repubblica 1393
Riordinamento degli istituti tecnici agrari e revisione delle relative tabelle organiche.
Decreto del Presidente della Repubblica 1394
Modificazioni allo statuto del Fondo pensioni per il personale del Banco di Roma.
Decreto del Presidente della Repubblica 1392
Istituzione degli Istituti tecnici agrari di Nuoro e Palidano.
Decreto del Presidente della Repubblica 1391
Altri Decreto del Presidente della Repubblica
Recepimento degli accordi sindacali relativi al triennio 2018-2020 per il personale dirig…
203/2025
Recepimento dell'accordo sindacale relativo al triennio 2021-2023 per il personale dirige…
204/2025
Recepimento degli accordi sindacali relativi al triennio 2021-2023 per il personale dirig…
205/2025
Regolamento di istituzione di una zona economica esclusiva comprendente parte delle acque…
193/2025
Modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia, di cui al dec…
189/2025
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, …
176/2025
Vedi tutti i Decreto del Presidente della Repubblica →