Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 807/1966

Proroga della durata del Consorzio italiano Cooperative Lavoratori Ausiliari Traffico "CICLAT" e modifica dello statuto.

Pubblicato: 17/10/1966 In vigore dal: 07/07/1966 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 luglio 1966, n. 807

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 807/1966 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 luglio 1966, n. 807 ## Proroga della durata del Consorzio italiano Cooperative Lavoratori Ausiliari Traffico "CICLAT" e modifica dello statuto. Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 25 giugno 1909, n. 422 ed il regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278 , emanato in esecuzione di essa; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 , ratificato con modificazioni dalla legge 2 aprile 1951, n. 302 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1953, n. 1261, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 2 luglio 1954 , con il quale fu costituito, per la durata di anni dieci, il Consorzio italiano Cooperative Lavoratori Ausiliari Traffico "CICLAT", con sede in Roma e ne fu approvato il relativo statuto; Visto il verbale dell'assemblea straordinaria dei delegati del Consorzio, tenutasi il 5 maggio 1964, nella quale è stata deliberata la proroga della durata dell'ente per dieci anni, con conseguente modifica dell'art. 2, nonchè la modifica degli articoli 3 e 4 dello statuto consortile; Vista l'istanza 11 maggio 1964 con la quale l'ente citato chiede l'approvazione delle modifiche suddette; Udito, in via d'urgenza, il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19, lett. b) del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 ; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici; Decreta: È approvata la proroga di dieci anni della durata del Consorzio italiano Cooperative Lavoratori Ausiliari Traffico "C I C L A T", e la conseguente modifica dell'art. 2 dello statuto, nonchè la modifica degli articoli 3 e 4 dello statuto consortile, deliberate dall'assemblea dei delegati in data 5 maggio 1964. Gli articoli 2, 3 e 4 risultano così modificati: Art. 2.- "Il Consorzio avrà la durata di anni 20 dal 2 luglio 1954, cioè dalla data di pubblicazione del decreto di riconoscimento del Presidente della Repubblica del 30 luglio 1953, n. 1261 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 148 del 2 luglio 1954 e potrà prorogarsi nelle forme di legge mediante deliberazione dell'assemblea dei delegati". Il resto dell'articolo rimane invariato. Art. 3. - primo comma: "Il Consorzio ha per scopo: di assumere dalla Amministrazione delle ferrovie dello Stato, dall'Amministrazione dei monopoli di Stato, da Enti militari e da tutte le altre Amministrazioni statali, nonchè dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e dagli Enti di cui all' art. 55 del regolamento 12 febbraio 1911, n. 278 , l'esecuzione, anche in appalto, dei servizi di facchinaggio, carico e scarico, trasporti, spedizioni terrestri, aeree e marittime, pulizie, servizi di nettezza urbana, servizi e manutenzioni in genere, nonchè lavori di sbancamento, sterro e livellamento". Rimane invariato il resto dell'articolo. Art. 4. - primo comma: "Oltre quelle che lo hanno costituito, possono far parte del Consorzio le cooperative di lavoro esercitanti attività di carico, scarico, facchinaggio in genere, trasporti, spedizioni terrestri, aeree e marittime, pulizie, servizi di nettezza urbana, servizi e manutenzioni in genere, nonchè lavori di sbancamento, sterro e livellamento, nel territorio nazionale, costituite tra i lavoratori facchini, portabagagli, operai addetti all'esecuzione di opere ferroviarie ed a lavori di carico, scarico, trasporti, spedizioni, pulizie e servizi in genere, nonchè all'esecuzione di tutti i lavori di cui allo scopo sociale del Consorzio". Il resto dell'articolo rimane immutato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 luglio 1966 SARAGAT BOSCO - MANCINI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1966 Atti del Governo, registro n. 206, foglio n. 41. - VILLA

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