Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 802/1974

Modificazioni allo statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma.

Pubblicato: 13/02/1975 In vigore dal: 29/10/1974 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 1974, n. 802

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 802/1974 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 1974, n. 802 ## Modificazioni allo statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1960, n. 1594 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1968, n. 1109 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Istituto anzidetto; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli 7, 8 ed 11, relativi alla composizione del consiglio di amministrazione, sono abrogati e sostituiti dai seguenti. Art. 7. - Il consiglio di amministrazione si compone: a) del direttore dell'Istituto che lo presiede; b) del rappresentante del Ministero della pubblica istruzione; c) dell'intendente di finanza; d) di un rappresentante del Ministero del tesoro; e) di tre professori, eletti dal consiglio direttivo fra i suoi componenti; f) di un delegato di ciascuno degli enti che concorrono al mantenimento dell'Istituto con un contributo annuo non inferiore a L. 10.000.000; g) di un membro designato dalla regione nel cui territorio ha sede l'Istituto; h) di due membri nominati, su terne proposte dal C.N.E.L., dal Ministro per la pubblica istruzione, uno dei quali appartenente alla categoria dei lavoratori, e uno a quella degli imprenditori; i) di un membro nominato, su terna proposta dal C.N.R., dal Ministro per la pubblica istruzione di intesa col Ministero per la ricerca scientifica; l) di due rappresentanti dei professori incaricati stabilizzati; m) di un rappresentante e del personale non insegnante; n) di tre rappresentanti degli studenti. Alle riunioni del consiglio di amministrazione interviene il dirigente tecnico con voto consultivo. Esercita le funzioni di segretario il segretario amministrativo dell'Istituto. I membri di diritto del consiglio di amministrazione durano in carica per un triennio accademico e possono essere riconfermati, gli altri membri durano in carica un triennio semprechè continuino a far parte degli organi che li hanno designati e si verifichino le condizioni previste dalla lettera e) ed anch'essi possono essere riconfermati. Art. 8. - Il consiglio direttivo si compone: a) del direttore che lo presiede; b) dei professori incaricati presso l'Istituto di educazione fisica che siano professori universitari di ruolo; c) di professori incaricati d'insegnamento da almeno un triennio presso l'Istituto superiore di educazione fisica eletti a maggioranza assoluta dal consiglio dei professori in numero pari a quello dei componenti di cui alla lettera b); tali membri, semprechè insegnanti presso l'Istituto stesso durano in carica per un triennio accademico e possono essere rieletti. Alle riunioni del consiglio direttivo, interviene il dirigente tecnico dell'Istituto. Le funzioni di segretario sono esercitate dal segretario amministrativo dell'Istituto. Art. 1 Art. 11. - Il consiglio dei professori si compone di tutti i professori dell'Istituto ed è convocato dal direttore dell'Istituto che lo presiede. Alle adunanze del consiglio dei professori può intervenire una rappresentanza di cinque studenti, i quali hanno diritto di parola e di proposta sulle materie che ritengano di interesse degli studenti stessi. L'art. 20, relative alle norme di esami, è modificato nel senso che il penultimo comma è abrogato e sostituito dal seguente: Data la necessità che l'addestramento individuale proceda per gradi, lo studente che non ha superato almeno tre esami sia per essere stato respinto sia per non essersi presentato agli esami stessi, degli insegnamenti tecnico-addestrativi compresi nelle voci 3) e 4) del gruppo B dell'art. 19 dello statuto, non è ammesso all'iscrizione all'anno successivo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 ottobre 1974 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1975 Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 71

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