Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 801/1971

Modificazioni allo statuto della libera Universita' degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti.

Pubblicato: 07/10/1971 In vigore dal: 11/05/1971 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1971, n. 801

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 801/1971 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1971, n. 801 ## Modificazioni allo statuto della libera Universita' degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti. Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto della libera Università degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1965, n. 1007 , e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1966, n. 1291 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Veduta la legge 11 dicembre 1969, n. 910 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta, intese ad ottenere il completamento del corso di studi per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto della libera Università degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato nel senso che la facoltà di medicina e chirurgia comprende un primo ed un secondo triennio e cioè l'ordinamento completo degli studi per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia e pertanto dall'art. 1, secondo comma, accanto alla facoltà di medicina e chirurgia va tolta la frase "limitata al 1° triennio"; tale frase va tolta anche tra l'art. 42 e 43, e l'art. 44 è abrogato e sostituito dal seguente: Facoltà di medicina e chirurgia Art. 44. - La durata del corso degli studi per la laurea in medicina e chirurgia è di sei anni divisi in due trienni. Sono insegnamenti fondamentali: 1° triennio: 1) Chimica; 2) Fisica; 3) Biologia e zoologia generale, compresa la genetica e la biologia delle razze; 4) Anatomia umana normale (biennale); 5) Fisiologia generale (biennale); 6) Patologia generale (biennale); 7) Chimica biologica; 8) Microbiologia. 2° triennio: 1) Patologia speciale medica e metodologia clinica (biennale); 2) Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica (biennale); 3) Anatomia e istologia patologica (biennale); 4) Clinica otorinolaringoiatrica (semestrale); 5) Clinica medica generale e terapia medica (biennale); 6) Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica (biennale); 7) Clinica pediatrica; 8) Clinica ostetrica e ginecologica; 9) Igiene; 10) Medicina legale e delle assicurazioni; 11) Clinica delle malattie nervose e mentali (semestrale); 12) Clinica dermosifilopatica (semestrale); 13) Clinica oculistica (semestrale); 14) Clinica odontoiatrica (semestrale); 15) Radiologia (semestrale); 16) Farmacologia. Sono insegnamenti complementari: 1) Istologia e embriologia generale; 2) Nozioni di matematica con elementi di biometria e di statistica; 3) Anatomia topografica; 4) Istochimica; 5) Parassitologia; 6) Virologia; 7) Scienza dell'alimentazione; 8) Radiobiologia; 9) Storia della medicina; 10) Psicologia; 11) Anatomia chirurgica e corso di operazioni; 12) Anestesiologia e rianimazione; 13) Audiologia; 14) Cardiologia; 15) Chirurgia plastica; 16) Clinica ortopedica; 17) Ematologia; 18) Fisica nucleare applicata alla medicina; 19) Genetica medica; 20) Gerontologia; 21) Idrologia medica; 22) Malattie infettive; 23) Medicina costituzionale ed endocrinologia; 24) Medicina del lavoro; 25) Medicina dello sport; 26) Patologia ostetrica e ginecologica; 27) Psichiatria; 28) Puericultura; 29) Reumatologia; 30) Semeiotica medica; 31) Semeiotica chirurgica; 32) Statistica sanitaria; 33) Terapia medica sistematica; 34) Traumatologia della strada; 35) Urologia. Le esercitazioni pratiche nelle discipline fondamentali sono obbligatorie per tutti gli studenti. Le esercitazioni pratiche per le discipline complementari sono obbligatorie invece soltanto per gli studenti che seguono i corsi relativi. Per ottenere l'iscrizione al 3° e 5° anno lo studente deve avere seguito gli insegnamenti fondamentali prescritti rispettivamente per il 1° e per il 2° biennio e superati i relativi esami. Gli esami di "Fisiologia umana" e di "Patologia generale" debbono essere superati prima di sostenere quelli di "Patologia speciale medica" e di "Patologia speciale chirurgica". Per gli insegnamenti complementari è prescritto un corso semestrale; essi vengono ripartiti nei vari anni di corso con il manifesto degli studi. Per l'insegnamento di anatomia e istologia patologica è prescritto, prima dell'espletamento dell'esame su tutta la materia, alla fine del 5° anno, un colloquio sulle "Istituzioni" e sulla "Istologia patologica". Lo studente che non abbia superato questo esame non può essere ammesso a sostenere gli esami nelle discipline del 6° anno. L'insegnamento di clinica ortopedica deve includersi tra gli insegnamenti complementari che occorrono a completare il numero di quelli richiesti per conseguire la laurea. Gli insegnamenti delle cliniche speciali, a corso semestrale, e quelli complementari, pure a corso semestrale, debbono essere impartiti in non meno di 25 lezioni; gli studenti vi possono essere ammessi in due turni. Dopo il 6° anno e prima dell'esame di abilitazione all'esercizio professionale, lo studente è tenuto a completare l'insegnamento delle cliniche medico-chirurgica ed ostetrica-ginecologica con un tirocinio continuativo di almeno sei mesi, in istituti ospedalieri. Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti tra i complementari e deve avere inoltre seguito le prescritte esercitazioni pratiche e cliniche. L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta ed in una prova di cultura generale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 maggio 1971 SARAGAT MISASI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1971 Atti del Governo, registro n. 244, foglio n. 124. - CARUSO

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