Decreto del Presidente della Repubblica
Decreto del Presidente della Repubblica 790/1976
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Milano.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 1976, n. 790
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 790/1976
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 1976, n. 790
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Milano.
Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Milano e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nei suoi pareri; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: L'art. 272, relativo alla scuola di specializzazione in fisica, è modificato come segue: La scuola di perfezionamento in fisica conferisce il diploma in: elettronica; fisica atomica e nucleare; fisica sanitaria ed ospedaliera. Nello stesso articolo dopo l'ultimo comma viene aggiunto il seguente: Diploma di fisica sanitaria ed ospedaliera I corsi per il conseguimento del diploma in fisica sanitaria ed ospedaliera saranno organizzati con la collaborazione dell'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano che metterà a disposizione anche attrezzature necessarie per le esercitazioni pratiche. Al primo anno della scuola per il conferimento di detto diploma sono ammessi i laureati in fisica, chimica ed ingegneria nucleare, elettronica e chimica. Non sono consentite abbreviazioni di corso per alcun motivo. Gli insegnamenti sono i seguenti: 1° Anno: 1) complementi di fisica (corso annuale); 2) fisica e dosimetria delle radiazioni I (corso biennale); 3) strumentazione sanitaria e tecnologie biomediche I (corso biennale); 4) informatica e statistica nelle applicazioni sanitarie I (corso biennale); 5) elementi di anatomia, biologia e fisiologia umana (corso annuale). 2° Anno: 1) protezionistica personale ed ambientale (corso annuale); 2) informatica e statistica nelle applicazioni sanitarie II (corso biennale); 3) fisica e dosimetria delle radiazioni II (corso biennale); 4) strumentazione sanitaria e tecnologie biomediche II (corso biennale); 5) elementi di biofisica (corso annuale). La frequenza alle lezioni è obbligatoria. Per l'ammissione al secondo anno lo studente deve aver conseguito gli attestati di frequenza dei cinque insegnamenti del primo anno e deve aver superato almeno due dei relativi esami di profitto scelti fra i corsi annuali e biennali. Gli esami biennali potranno anche essere sostenuti in un'unica prova alla fine del secondo anno. Per l'ammissione all'esame di diploma lo studente deve aver superato tutti gli esami di profitto indicati nel piano di studio. L'esame di diploma consiste in una dissertazione scritta su una ricerca originale svolta dal candidato, approvata preventivamente dal direttore della scuola. L'ammissione all'esame di diploma implica, in ogni caso, un giudizio preventivo di maturità dei candidati da parte del comitato direttivo preposto al corso. Il numero dei posti disponibili al primo anno di corso verrà fissato dal consiglio di facoltà su proposta del comitato direttivo della scuola. Questo comitato sceglierà gli ammessi secondo l'ordine risultante dalla graduatoria stabilita dal comitato stesso. L'art. 328, relativo alla scuola di preparazione per tecnici di audiometria e ortofonia, è abrogato e sostituito dal seguente: La durata dei corsi degli studi della scuola di preparazione per tecnici di audiometria e di ortofonia è di tre anni. Dopo un anno di insegnamento in comune i corsi si differenziano nei due anni successivi. Seguendo il primo si consegue il titolo di tecnico di audiometria, mentre seguendo il secondo si consegue il titolo di tecnico di ortofonia. L'art. 330, relativo alla scuola di preparazione per tecnici di audiometria e ortofonia è abrogato e sostituito dal seguente: "Alla scuola si accede previo esame di perfetta dizione della lingua italiana e prova di lettura di un testo di lingua straniera ed esame di cultura generale. La commissione giudicatrice sarà composta dal direttore della scuola e da due docenti di discipline o audiologiche o neuropsichiatriche o psicologiche". L'art. 332, relativo alla scuola di preparazione per tecnici di audiometria e ortofonia, è abrogato e sostituito dal seguente: "Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno (comune ai due diplomi): nozioni di anatomia e fisiologia dell'orecchio, delle vie, dei centri acustici e degli organi fonatori; nozioni di fisica acustica; tecniche audiometriche; psicologia del bambino. 2° Anno (audiometria): audiometria neonatale; audiometria infantile; audiometria tonale e vocale; impedenzometria. 3° Anno (audiometria): patologia dell'udito; audiometria elettroencefalografica; la protesi acustica. 2° Anno (ortofonia): nozioni di psicologia; audiometria infantile; patologia dell'udito e della voce; tecniche di rieducazione del linguaggio (I parte). 3° Anno (ortofonia): nozioni di neuropsichiatria infantile; tecniche di rieducazione del linguaggio (II parte); psicomotricità; la protesi acustica. Gli allievi sono obbligati all'internato per un periodo di tre anni nell'istituto di audiologia od in istituti qualificati approvati dal direttore della scuola". L'art. 336, relativo alla suddetta scuola, è abrogato e sostituito dal seguente: "Verranno rilasciati agli allievi che avranno superato l'esame finale i diplomi di tecnico di audiometria o di tecnico di ortofonia". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 giugno 1976 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1976 Registro n. 96 Istruzione, foglio n. 59
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