Decreto del Presidente della Repubblica
Decreto del Presidente della Repubblica 789/1966
Modificazioni allo statuto dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore di Milano.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1966, n. 789
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 789/1966
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1966, n. 789
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore
di Milano.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 , e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 98, e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, vengono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della Scuola speciale delle comunicazioni sociali. Scuola superiore delle comunicazioni sociali (Scuola diretta a fini speciali) Art. 99. È istituita, annessa alla Facoltà di lettere e filosofia, ai sensi dell' art. 20 lettera a) del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , una Scuola superiore delle comunicazioni sociali che ha lo scopo di specializzare, con adeguata preparazione scientifica, i laureati che intendono dedicarsi ai vari rami delle comunicazioni sociali. Art. 1 Art. 100. La durata del corso degli studi della Scuola è di due anni. Sono titoli di ammissione: la laurea nei vari indirizzi della Facoltà di lettere e filosofia e di magistero e le lauree in Giurisprudenza, in Scienze politiche, in Economia e commercio. Art. 101. Il direttore della Scuola e i docenti vengono nominati dal rettore dell'Università cattolica su designazione del Consiglio della Facoltà di lettere e filosofia. I docenti possono essere scelti tra i professori ufficiali, tra i liberi docenti e tra persone di riconosciuta competenza anche fuori dell'ambito dell'Università. Il Consiglio della Scuola, presieduto dal direttore, si compone di tutti i professori designati a tenere i corsi. Al direttore spetterà la scelta, fra i docenti, dei responsabili delle singole Sezioni. Art. 102. La Scuola rilascia cinque diplomi: a) diploma in giornalismo; b) diploma in pubblicità; c) diploma in critica e tecnica del cinema; d) diploma in critica e tecnica della radio e della televisione; e) diploma in critica e tecnica del teatro; Art. 103. Le materie istituzionali comuni a tutti i cinque indirizzi sono: 1) Esposizione della dottrina e della morale cattolica (biennale); 2) Psicologia sociale; 3) Sociologia; 4) Storia della letteratura italiana; 5) Storia della chiesa nell'epoca moderna e contemporanea; 6) Storia moderna e contemporanea; 7) Disciplina giuridica della stampa e dei mezzi audiovisivi; 8) Deontologia professionale; 9) Storia dell'arte; 10) Drammaturgia; 11) Dottrina e tecnica del giornalismo (corso generale); 12) Dottrina e tecnica della pubblicità (corso generale); 13) Dottrina e tecnica del cinema (corso generale); 14) Dottrina e tecnica delle trasmissioni radio e TV (corso generale); 15) Dottrina e tecnica del teatro (corso generale). Gli studenti potranno iscriversi alle materie costitutive della specializzazione prescelta solo dopo aver superato gli esami nelle cinque "dottrine e tecniche" istituzionali (corso generale); essi sceglieranno una specializzazione primaria, in cui conseguiranno il diploma, ed una specializzazione secondaria di cui seguiranno per un anno il corso superiore di dottrina e tecnica. Art. 104. Le materie costitutive per conseguire il diploma in giornalismo sono: 1) Dottrina e tecnica del giornalismo (corso superiore) (biennale); 2) Storia del giornalismo; 3) Organizzazione direzionale e redazionale; 4) Tecnica editoriale; 5) Tecnica tipografica. Gli iscritti che aspirano a conseguire il diploma in giornalismo debbono inoltre scegliere come materie ausiliarie due fra le seguenti: 1) La stampa quotidiana; 2) La stampa periodica; 3) Il rotocalco; 4) La stampa per ragazzi; 5) Le pubblicazioni aziendali; 6) L'ufficio stampa; 7) La stampa tecnica. Art. 105. Le materie costitutive per conseguire il diploma in pubblicità sono: 1) Dottrina e tecnica della pubblicità (corso superiore) (biennale); 2) Psicologia della pubblicità; 3) Sociologia della pubblicità; 4) Ricerca di mercato e pubblicità; 5) Organizzazione e pianificazione della campagna pubblicitaria. Gli iscritti che aspirano a conseguire il diploma in pubblicità debbono inoltre scegliere come materie ausiliarie due fra le seguenti: 1) Pubblicità grafica; 2) Pubblicità cinematografica; 3) Pubblicità radiofonica e televisiva; 4) Pubblicità a stampa. Art. 106. Le materie costitutive per conseguire il diploma in critica e tecnica del cinema sono: 1) Dottrina e tecnica del film (corso superiore) (biennale); 2) Storia delle teoriche del cinema; 3) Tecnica della ripresa e del montaggio; 4) La critica cinematografica; 5) Produzione distribuzione cinematografica. Gli iscritti che aspirano a conseguire il diploma in critica e tecnica del cinema debbono inoltre scegliere come materie ausiliarie due fra le seguenti: 1) La regia filmica; 2) La critica filmica; 3) Il cinema come sussidio didattico; 4) Musica filmica; 5) Il film scientifico; 6) Il film industriale. Art. 107. Le materie costitutive per conseguire il diploma in critica e tecnica della radio e della televisione sono: 1) Dottrina e tecnica della radio (corso superiore) (biennale); 2) Dottrina e tecnica della televisione (corso superiore) (biennale); 3) Programmazione radiofonica; 4) Programmazione televisiva; 5) Musica radiofonica e televisiva. Gli iscritti che aspirano a conseguire il diploma in critica e tecnica della radio e della televisione debbono scegliere come materie ausiliarie due fra le seguenti: 1) Regia radiofonica; 2) Regia televisiva; 3) Critica radiofonica; 4) Critica televisiva; 5) Radio e T.V. come sussidi didattici. Art. 108. Le materie costitutive per conseguire il diploma in critica e tecnica dei teatro sono: 1) Dottrina e tecnica del teatro (corso superiore) (biennale); 2) Storia del teatro; 3) Storia della musica teatrale; 4) Composizione drammaturgica; 5) Mimica e dizione. Gli iscritti che aspirano a conseguire il diploma in critica e tecnica del teatro debbono scegliere come materie ausiliarie due fra le seguenti: 1) Regia teatrale; 2) Critica teatrale; 3) Storia del linguaggio mimico; 4) Architettura teatrale; 5) Scenografia. Art. 109. Sono prescritte esercitazioni pratiche presso i vari istituti della scuola. Art. 110. Gli esami della Scuola superiore delle comunicazioni sociali sono di profitto e di diploma. Gli esami di profitto, anche per le materie pluriennali, si svolgono alla fine di ciascun anno. L'ammissione all'esame di diploma richiede l'aver superato tutti gli esami su tutte le materie istituzionali comuni, sulle materie costitutive del diploma e su due scelte fra le ausiliarie proprie. Art. 111. Le Commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal direttore della Scuola. Le Commissioni sono composte di tre membri: dal professore ufficiale della materia, presidente; da un professore ufficiale di materia affine; da un libero docente o cultore della materia. Ogni commissario ha a disposizione dieci punti. Art. 112. L'esame di diploma consiste nella presentazione e discussione di una tesi scritta su argomento monografico con ricerche personali. Art. 113. L'esame di diploma viene sostenuto davanti ad una Commissione di sette membri scelti tra i docenti della Scuola, nominati dal preside della Facoltà di lettere e filosofia e su proposta del direttore della Scuola. Ogni commissionario ha a disposizione dieci punti. Art. 114. Le tasse e soprattasse della Scuola sono le seguenti: Tassa di iscrizione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 20.000 Tassa di frequenza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 30.000 Soprattassa esami di profitto . . . . . . . . . . . . . . . L. 10.000 Tassa di diploma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 10.000 Soprattassa di diploma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000 Art. 115. Il numero dei posti viene determinato anno per anno, con decreto del rettore udito il Consiglio della Scuola. L'ammissione è fatta per concorso su una graduatoria di merito. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 13 luglio 1966 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 1 ottobre 1966 Atti del Governo, registro n. 206, foglio n. 37. - DI PRETORO
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