Decreto del Presidente della Repubblica
Decreto del Presidente della Repubblica 782/1974
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Siena.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1974, n. 782
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 782/1974
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1974, n. 782
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Siena.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 , e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 167 sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso: Scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso Art. 1 Art. 168. - La scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso ha sede presso gli istituti di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica, di patologia speciale chirurgica e di semeiotica chirurgica dell'Università di Siena. Il corso degli studi per il conseguimento del diploma di specialista in chirurgia generale d'urgenza e di pronto soccorso ha la durata di due anni accademici. Alla scuola possono iscriversi i laureati in medicina e chirurgia che abbiano superato con profitto gli esami del terzo anno della scuola di specializzazione in chirurgia e che saranno pertanto esclusi dalla prosecuzione di quest'ultima; gli specialisti in chirurgia generale e i docenti in branche chirurgiche a indirizzo clinico. Il numero massimo complessivo degli iscritti alla scuola è di 15 (quindici) per ogni anno di corso per un totale di 30 (trenta) iscritti. Art. 169. - Le materie di insegnamento del corso sono le seguenti: 1) Chirurgia generale d'urgenza e di pronto soccorso (biennale); 2) Chirurgia cardio-vascolare d'urgenza; 3) Chirurgia ginecologica d'urgenza; 4) Chirurgia plastica e riparatrice (biennale); 5) Chirurgia pediatrica d'urgenza; 6) Chirurgia toracica d'urgenza (biennale); 7) Chirurgia urologica d'urgenza; 8) Fisiopatologia del politraumatizzato; 9) Neurotraumatologia (biennale); 10) Radiologia; 11) Rianimazione; 12) Ricerche di laboratorio in chirurgia d'urgenza; 13) Semeiologia chirurgica nell'urgenza; 14) Trattamento del politraumatizzato; 15) Trattamento pre e post-operatorio in chirurgia d'urgenza; 16) Traumatologia dell'apparato locomotore (biennale); 17) Traumatologia maxillo-facciale; 18) Valutazione medico-legale delle lesioni chirurgiche. Art. 170. - Le materie sopra elencate sono così distribuite: 1° Anno: 1) Chirurgia generale d'urgenza e di pronto soccorso (biennale) (1°); 2) Chirurgia cardio-vascolare d'urgenza; 3) Chirurgia ginecologica d'urgenza; 4) Chirurgia pediatrica d'urgenza; 5) Chirurgia plastica e riparatrice (biennale) (1°); 6) Chirurgia toracica d'urgenza (biennale) (1°); 7) Neurotraumatologia (biennale) (1°); 8) Ricerche di laboratorio in chirurgia d'urgenza; 9) Radiologia; 10) Semeiologia chirurgica d'urgenza; 11) Traumatologia dell'apparato locomotore (biennale) (1°); 12) Trattamento pre e post-operatorio in chirurgia d'urgenza. 2° Anno: 1) Chirurgia generale d'urgenza e di pronto soccorso (biennale) (2°); 2) Chirurgia plastica e riparatrice (biennale) (2°); 3) Chirurgia toracica d'urgenza (biennale) (2°); 4) Chirurgia urologica d'urgenza; 5) Neurotraumatologia (biennale) (2°); 6) Traumatologia maxillo-facciale; 7) Traumatologia dell'apparato locomotore (biennale) (2°); 8) Fisiopatologia del politraumatizzato; 9) Trattamento del politraumatizzato; 10) Rianimazione; 11) Valutazione medico-legale delle lesioni chirurgiche. Art. 171. - La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni e ai seminari è obbligatoria per tutti gli iscritti. L'internato è obbligatorio durante tutti i due anni del corso sotto forma di permanenza costante in istituto durante le ore della sua attività. Tale internato avrà la durata annuale di almeno sei mesi. Dall'obbligo di tale internato potranno essere esentati, valutato caso per caso, quegli allievi che, in qualità di assistenti o di aiuti, prestino effettivamente servizio presso reparti di chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso delle università e di ospedali generali regionali o provinciali. Alla fine del primo anno di corso gli specializzandi, per poter ottenere l'ammissione all'anno successivo, dovranno superare un esame di profitto comprensivo degli insegnamenti previsti per l'anno in corso. L'esame di diploma consiste nella discussione di una tesi scritta su un tema preventivamente approvato dal direttore della scuola. Le norme per l'iscrizione, gli esami, le tasse, ecc. sono quelle generali per le scuole di specializzazione dell'Università. Art. 172. - La direzione della scuola sarà affidata dalla facoltà a turno ai tre direttori degli istituti di clinica chirurgica, di patologia chirurgica e di semeiotica chirurgica. Art. 173. - Tassa d'immatricolazione (1° anno di corso) L. 12.000; tassa d'iscrizione (ogni anno di corso) L. 100.000; sopratassa esami (ogni anno di corso) lire 16.000; contributi di laboratorio (ogni anno di corso) L. 14.000; tassa di diploma L. 20.000. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 ottobre 1974 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1975 Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 41
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