Decreto del Presidente della Repubblica
Decreto del Presidente della Repubblica 780/1974
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Genova.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 1974, n. 780
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 780/1974
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 1974, n. 780
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Genova.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, numero 2054 , e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 1 Art. 122 - all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia è aggiunto il corso di specializzazione in neonatologia. Art. 222 - all'elenco degli insegnamenti del terzo anno di corso della scuola di specializzazione in oncologia è aggiunto il seguente: Radiologia (diagnostica e terapia dei tumori). L'art. 237 è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva è stabilito in venticinque per ogni anno di corso. L'art. 246, relativo alla scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio, è integrato con il seguente comma: "I medici che abbiano già conseguito la specializzazione in tisiologia e che vengano ammessi al terzo anno della scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio, contrariamente a quanto disposto dalle norme generali, dovranno pagare i contributi di laboratorio soltanto per il terzo anno". Dopo l'art. 275, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione del corso di specializzazione in neonatologia. Corso di specializzazione in neonatologia Art. 276. - È istituito presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova un corso di specializzazione in neonatologia. Il corso ha fini di aggiornamento sul piano teorico, ma soprattutto di perfezionamento clinico-pratico nell'ambito della neonatologia. La durata del corso è annuale. Possono essere ammessi al corso gli aspiranti laureati in medicina e chirurgia in possesso di un titolo di specializzazione in pediatria (o clinica pediatrica) o puericultura conseguito presso una scuola di specializzazione di durata almeno biennale. I candidati sono tenuti a sostenere un colloquio preliminare di ammissione, dinnanzi ad una commissione formata a mente delle disposizioni generali che regolano le scuole di specializzazione della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova. Il numero degli ammessi al corso è di dieci. Art. 277. - La direzione del corso è attribuita al direttore dell'istituto di puericultura, coadiuvato da un consiglio direttivo. Di questo debbono in ogni caso far parte, purchè professori di ruolo, il direttore dello istituto di clinica ostetrica e ginecologica, il direttore dell'istituto di clinica pediatrica ed eventualmente i direttori di altri istituti aventi stretta attinenza con le discipline ostetriche e pediatriche, i quali collaboreranno all'insegnamento e presso i cui istituti si esplicherà una parte dell'attività degli allievi. Art. 278. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1) Clinica della gravidanza, del parto normale ed a rischio; 2) Fisiopatologia e teratologia embrio-fetale; 3) Genetica della patologia cromosomica e delle malattie metaboliche congenite; 4) Fisiologia neonatale; 5) Immunologia neonatale; 6) Biochimica neonatale; 7) Farmacologia neonatale; 8) Patologia neonatale; 9) Diagnostica radiologica neonatale; 10) Tecniche di laboratorio (con riferimento alla fisiologia e patologia neonatali); 11) Assistenza al neonato sano ed ammalato; 12) Clinica e terapia neonatali; 13) Rianimazione e cure intensive neonatali; 14) Affezioni chirurgiche del neonato; 15) Anatomia patologica del feto e del neonato; 16) Evoluzione ed esiti della patologia feto-neonatale. Gli insegnamenti verranno impartiti attraverso lezioni, seminari, discussioni cliniche e integrati da conferenze su argomenti specialistici pertinenti a problemi di neonatologia. Art. 279. - L'allievo dovrà ottemperare all'internato obbligatorio quotidiano per almeno quattro ore giornaliere per la durata di dieci mesi. In tale periodo egli esplicherà attività in sala parto e nelle diverse sezioni e servizi interni ed esterni di assistenza e cura al neonato. Art. 280. - Alla fine del corso, l'allievo, che abbia seguito regolarmente il corso medesimo, in base a quanto stabilito dall'articolo precedente, è tenuto a superare un esame globale di profitto con prove teoriche e pratiche, dinnanzi ad una commissione proposta dal direttore del corso ed approvata dal preside della facoltà di medicina e chirurgia, della quale fanno parte, oltre al direttore del corso, in funzione di presidente, docenti del corso. Superato l'esame finale del corso, l'allievo sosterrà l'esame di diploma, che potrà essere costituito anche da una dissertazione orale, su un argomento di attualità in campo neonatologico; la commissione di esame di diploma è stabilita in ossequio alle disposizioni generali che regolano le scuole di specializzazione della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova, e comprenderà obbligatoriamente i direttori delle cliniche ostetrica e ginecologica e pediatrica della Università. All'allievo risultato idoneo, verrà rilasciato il diploma di specialista in neonatologia, valido a tutti gli effetti di legge. Art. 281. - Le norme per l'iscrizione, per gli esami, per le tasse, ecc. sono quelle generali per le scuole di specializzazione e di perfezionamento contenute negli articoli da 122 a 137 dello statuto dell'Università. Norma transitoria Per il primo anno di attività, potranno essere iscritti in soprannumero, sempre sulla base di esami e titoli e comunque in numero non superiore a dieci, gli specialisti in pediatria od in puericultura, che prestino servizio da almeno un anno in sezioni neonatali o per immaturi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 febbraio 1974 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1975 Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 46
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