Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 777/1959

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Torino.

Pubblicato: 03/10/1959 In vigore dal: 20/08/1959 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 agosto 1959, n. 777

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 777/1959 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 agosto 1959, n. 777 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Torino. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 , e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788 e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 1 Art. 18. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio è aggiunto quello di: "contabilità nazionale". Art. 19, relativo alle propedeuticità degli esami nel corso di laurea in economia e commercio è modificato nel senso che l'esame di istituzioni di diritto privato non è propedeutico rispetto all'esame di istituzioni di diritto pubblico. Art. 33. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto quello di: "anestesiologia". Art. 36. - È così modificato: "La Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce la laurea in chimica, in chimica industriale, in fisica, in scienze matematiche, in matematica e fisica, in scienza naturali, in scienze biologiche e in scienze geologiche. Presso la Facoltà, è pure istituito il corso biennale di studi propedeutici ingegneria". Dopo l'art. 44, e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione dei corsi di laurea in scienze biologiche e scienze geologiche. N. 7. - Corso di laurea in scienze biologiche Art. 45. - La durata del corso degli studi per la laurea in scienze biologiche è di quattro anni. È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica. Sono insegnamenti fondamentali: 1) istituzioni di matematiche; 2) fisica; 3) chimica generale ed inorganica; 4) chimica organica; 5) botanica (biennale); 6) zoologia (biennale); 7) anatomia comparata; 8) anatomia umana; 9) istologia ed embriologia; 10) fisiologia generale (biennale); 11) chimica biologica; 12) igiene. Sono insegnamenti complementari: 1) statistica; 2) chimica fisica; 3) paleontologia; 4) antropologia; 5) geologia; 6) patologia generale; 7) patologia vegetale: 8) entomologia agraria; 9) fisiologia vegetale; 10) embriologia sperimentale. Gli insegnamenti biennali di "botanica" e di "zoologia" comprendono tanto la parte generale quanto quella sistematica. Gli insegnamenti biennali di "zoologia" e di "botanica" importano due esami distinti alla fine di ciascun anno di insegnamento rispettivamente di zoologia generale e di zoologia descrittiva, di botanica generale e di botanica descrittiva; l'insegnamento di fisiologia generale importa un unico esame alla line del biennio. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari. Lo studente deve inoltre frequentare tre laboratori di scienze biologiche, di cui due annuali ed uno biennale e superare alla fine di ogni anno l'esame relativo alle esercitazioni in essi svolte. N. 8. - Corso di laurea in scienze geologiche. Art. 46. - La durata del corso degli studi per la laurea in scienze geologiche è di quattro anni. È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica. Sono insegna menti fondamentali: 1) istituzioni di matematiche: 2) fisica sperimentale (biennale); 3) chimica generale ed inorganica con elementi di organica: 4) mineralogia; 5) geologia; 6) geologia applicata; 7) paleontologia; 8) geografia; 9) geografia fisica; 10) topografia e cartografia; 11) fisica terrestre; 12) petrografia. Sono insegnamenti complementari: 1) chimica fisica; 2) geochimica; 3) disegno; 4) botanica; 5) zoologia; 6) analisi matematica (algebrica, e infinitesimale) biennale; 7) meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno; 8) astronomia; 9) statistica. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari. Lo studente deve inoltre frequentare i corsi di esercitazioni di tre laboratori di scienze geologiche, di cui due annuali (uno di questi sarà dedicato al rilevamento geologico sul terreno) ed uno biennale, e superare alla fine di ogni anno l'esame relativo alle esercitazioni in essi svolte. Sono aboliti gli ultimi due capoversi dell'art. 45 del vigente statuto, sostituiti con quanto segue: Per il corso di laurea in scienze geologiche: l'esame di istituzioni di matematiche deve precedere quello di fisica; gli esami di istituzioni di matematiche, di chimica generale ed inorganica con elementi di organica e di fisica sperimentale, devono precedere quello di mineralogia; l'esame di mineralogia deve precedere quello di petrografia; gli esami di petrografia e di paleontologia devono precedere quello di geologia. Precede l'esame di laurea nei singoli rami sopraelencati, un saggio orale di cultura generale rispettivamente in chimica, in fisica, in scienze matematiche, in matematica e fisica, in scienze naturali, in scienze biologiche e in scienze geologiche. Art. 56. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in agraria è aggiunto quello di: "orticoltura e floricoltura". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Napoli, addì 20 agosto 1959 GRONCHI MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1959 Atti del Governo, registro n. 120, foglio n. 161. - VILLA

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