Integrazione con un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica degli organi deliberativi degli enti ed istituti aventi personalita' di diritto pubblico che svolgono funzione economica e sociale rilevante ai fini della programmazione economica.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 1967, n. 775
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 775/1967
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 1967, n. 775
## Integrazione con un rappresentante del Ministero del bilancio e della
programmazione economica degli organi deliberativi degli enti ed
istituti aventi personalita' di diritto pubblico che svolgono
funzione economica e sociale rilevante ai fini della programmazione
economica.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77, comma primo , e 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto l' art. 30 della legge 27 febbraio 1967, n. 48 , concernente delega al Governo per l'emanazione delle norme necessarie per la integrazione con un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica degli organi deliberativi degli enti ed istituti aventi personalità giuridica di diritto pubblico, che svolgano funzione economica e sociale rilevante ai fini della programmazione economica e siano sottoposti ai controlli di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 259 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il bilancio e la programmazione economica, di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il lavoro e la previdenza sociale, per le partecipazioni statali, per l'agricoltura e foreste, per i lavori pubblici e per il commercio con l'estero; Decreta: Art. 1 Il Consiglio di amministrazione di ciascuno degli enti appresso elencati è integrato con un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica: Istituto nazionale delle assicurazioni; Istituto per la ricostruzione industriale; Istituto nazionale della previdenza sociale; Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie; Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro; Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie; Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale; Ente delta padano, Ente di sviluppo; Ente di sviluppo in Campania; Ente di sviluppo in Puglia, Lucania e Molise; Ente di sviluppo nelle Marche; Ente di sviluppo nell'Umbria; Ente Fucino, Ente di sviluppo in Abruzzo; Ente Maremma, Ente di sviluppo in Toscana e Lazio; Opera Sila, Ente di sviluppo in Calabria; Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, Ente di sviluppo; Ente nazionale assistenza lavoratori. Sono parimenti integrati con un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica il Consiglio dell'Ente nazionale idrocarburi e il Consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero.
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