Decreto del Presidente della Repubblica
Decreto del Presidente della Repubblica 773/1962
Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori agrumari dipendenti dalle imprese esercenti il commercio all'ingrosso e di esportazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari delle province di Catania e Siracusa.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 773
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 773/1962
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 773
## Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori agrumari
dipendenti dalle imprese esercenti il commercio all'ingrosso e di
esportazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari delle province
di Catania e Siracusa.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto il contratto collettivo nazionale 21 aprile 1954, per il personale stagionale, avventizio e giornaliero dipendente da aziende esercenti il commercio all'ingrosso e di esportazione dei prodotti ortofrutticoli e agrumari; Visti, per la provincia di Catania: - il contratto collettivo integrativo 30 novembre 1959, per i lavoratori agrumari interni, stipulato tra la Associazione Provinciale dei Commercianti e il Sindacato Provinciale Lavoratori Ortofrutticoli e Agrumi - C.G.I.L. -, la Federazione Lavoratori del Commercio - C.I.S.L. -, l'Unione italiana del Lavoro, la Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori; - l'accordo collettivo 18 dicembre 1959, per i raccoglitori di agrumi, stipulato tra la Associazione dei Commercianti e la Camera del Lavoro - C.G.I.L. la Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, la Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori, la Unione italiana del Lavoro; Visti, per la provincia di Siracusa: - il contratto collettivo 24 ottobre 1958, relativo ai lavoratori agrumari interni, stipulato tra l'Unione Provinciale dei Commercianti - Sindacato Provinciale Esportatori Ortofrutticoli Agrumari - e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. - l'Unione Provinciale Sindacale - C.I.S.L. -,la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L.-; - il contratto collettivo 30 ottobre 1958, relativo ai lavoratori agrumai esterni, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto contratto 24 ottobre 1958. Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 12 della provincia di Catania, in data 28 aprile 1961, numero 2 della provincia di Siracusa, in data 26 aprile 1960, dell'accordo e dei contratti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Art. 1 Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati: - per la provincia di Catania, il contratto collettivo integrativo 30 novembre 1959, relativo ai lavoratori agrumari interni, l'accordo collettivo 18 dicembre 1959, relativo ai raccoglitori di agrumi; - per la provincia di Siracusa, il contratto collettivo 24 ottobre 1958, relativo ai lavoratori agrumari interni, il contratto collettivo 30 ottobre 1958, relativo ai lavoratori agrumari esterni: sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo e dei contratti collettivi anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori agrumari dipendenti dalle imprese esercenti il commercio all'ingrosso e di esportazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari delle province di Catania e Siracusa. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1962 Atti del Governo, registro n. 150, foglio n. 46 - VILLA
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