Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 752/1974

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Genova.

Pubblicato: 05/02/1975 In vigore dal: 31/10/1974 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1974, n. 752

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 752/1974 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1974, n. 752 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Genova. Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, numero 2054 , e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 436 vengono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi al corso di specializzazione in ingegneria informatica: Corso di specializzazione in ingegneria informatica Art. 437. - Presso la facoltà di ingegneria è istituito un corso di specializzazione in ingegneria informatica, per la formazione di esperti nei diversi settori riguardanti la teoria e l'applicazione dell'informatica. Art. 438. - Il corso ha la durata di un anno ed è retto da un direttore assistito dal consiglio del corso. Art. 439. - Il direttore del corso è nominato dal rettore su designazione del consiglio di facoltà di ingegneria. Il direttore dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. Il direttore può promuovere tutte le iniziative di cooperazione con altre Università e con enti italiani e stranieri, che giudichi utili per il raggiungimento dei fini istituzionali. Il consiglio di facoltà, sentito il direttore, decide di anno in anno sullo svolgimento del corso e sulle materie da attivare. Art. 440. - Il consiglio del corso è costituito dal direttore, che lo presiede, e dai docenti delle materie oggetto di insegnamento fra quelle elencate nell'art. 444. Gli insegnanti del corso sono nominati dal rettore su proposta del direttore, che di anno in anno può sceglierli tra i professori di ruolo, fra i liberi docenti, fra gli aiuti e gli assistenti o anche fra persone di riconosciuta competenza in una delle materie trattate nel corso, ovvero giovarsi, per talune materie, di insegnamenti svolti presso una delle facoltà dell'Università di Genova. Art. 441. - Al corso sono ammessi i laureati in ingegneria; il consiglio del corso potrà ammettere candidati in possesso di laurea in altra materia o di Aiolo giudicato equivalente. Il consiglio del corso delibera tempestivamente di anno in anno l'inizio e lo svolgimento delle lezioni, il numero massimo di allievi ammessi al corso, e le norme per l'ammissione. L'ammissione al corso è subordinata ad una graduatoria formulata in base all'esito di un esame orale che verte sui fondamenti dei sistemi di calcolo automatico e sulla loro programmazione. Art. 442. - Il direttore è responsabile della supervisione dell'attività di studio degli iscritti che sono tenuti a frequentare i singoli insegnamenti secondo le modalità stabilite dal consiglio del corso. Art. 443. - Ciascuno allievo deve predisporre un piano di studi nell'ambito delle discipline oggetto di insegnamento tra quelle elencate nel successivo articolo o nell'ambito delle discipline insegnate presso l'Università di Genova. Il numero degli insegnamenti nel piano di studi deve essere almeno equivalente a sei insegnamenti annuali. Il piano di studi è sottoposto all'approvazione del consiglio del corso. Art. 444. - Gli insegnamenti impartiti sono annuali, ad eccezione dei corsi monografici che sono semestrali; alcuni degli insegnamenti annuali potranno essere suddivisi in insegnamenti semestrali. Essi sono: 1) Acquisizione e trasmissione dati; 2) Applicazioni gestionali degli elaboratori elettronici; 3) Automazione degli impianti industriali; 4) Calcolo numerico e programmazione; 5) Compilatori e sistemi operativi; 6) Esercitazioni di linguaggi programmativi; 7) Istruzione assistita da calcolatori; 8) Linguaggi programmativi speciali; 9) Logica e teoria degli automi; 10) Metodi di calcolo ibrido; 11) Modelli di processi industriali; 12) Organizzazione dei sistemi di elaborazione della informazione; 13) Principi di economia ed econometria; 14) Reti combinatorie e sequenziali; 15) Ricerca operativa; 16) Simulazione e modellistica; 17) Struttura dei calcolatori elettronici; 18) Tecniche digitali; 19) Tecniche di interazione uomo-macchina; 20) Tecniche di organizzazione delle informazioni; 21) Teoria della probabilità e statistica; 22) Corsi monografici. I corsi monografici in numero non superiore a due, sono stabiliti di anno in anno dal consiglio del corso e sono affidati ad esperti italiani e stranieri, prescelti dal consiglio stesso. Gli insegnamenti sono integrati da seminari. Art. 445. - Per la validità del corso ciascuno iscritto dovrà superare gli esami di tutti gli insegnamenti previsti nel suo piano di studi e dovrà svolgere un lavoro personale di carattere teorico e sperimentale. Agli iscritti che abbiano superati gli esami ed abbiano ottenuto l'idoneità per il lavoro personale eseguito viene rilasciato un attestato comprovante la carriera scolastica compiuta. Art. 446. - Il lavoro personale andrà concordato con uno degli insegnanti del corso e svolto sotto la sua guida. Il giudizio sull'idoneità sul lavoro personale verrà espresso da una commissione costituita dal direttore del corso, dal relatore, e da un correlatore, nominato dal consiglio del corso nella persona di un competente nel soggetto particolare del lavoro, il quale non faccia parte dell'Università di Genova. Art. 447. - Gli iscritti sono tenuti al pagamento delle seguenti tasse, soprattasse e contributi: tassa di immatricolazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000 tassa annuale di iscrizione . . . . . . . . . . . . . . . . L. 18.000 soprattassa annuale per esame di profitto . . . . . . . . . L. 7.000 contributo assistenziale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 400 contributo riscaldamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 9.500 contributo unificato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.000 L'ammontare dei contributi di laboratorio e di esercitazione viene stabilito dal consiglio di amministrazione su proposta del senato accademico, uditi la facoltà di ingegneria e il consiglio di corso. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1974 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1975 Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 18

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