Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 735/1954

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Messina.

Pubblicato: 30/08/1954 In vigore dal: 27/03/1954 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1954, n. 735

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 735/1954 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1954, n. 735 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Messina. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090 e modificato con regi decreti 26 ottobre 1940, n. 1905 ; 28 maggio 1942, n. 643 e con decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 giugno 1947, n. 774 e con decreti del Presidente della Repubblica 5 agosto 1951, n. 1335 ; 27 ottobre 1951, n. 1827 e 30 luglio 1953, n. 999 ; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 13 giugno 1952, n. 692 ; Veduta la legge 3 novembre 1952, n. 1787 ; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 1 Dopo l'art. 19 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. Facoltà di economia e commercio Art. 20. - La Facoltà di economia e commercio conferisce la laurea in economia e commercio. Art. 21. - La durata del corso degli studi per la laurea in economia e commercio è di quattro anni. È titolo di ammissione il diploma di maturità classica, di maturità scientifica, di abilitazione per i provenienti dagli Istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri. Sono insegnamenti fondamentali: 1) Istituzioni di diritto privato; 2) Istituzioni di diritto pubblico; 3) Diritto commerciale (biennale); 4) Matematica generale; 5) Matematica finanziaria (biennale); 6) Statistica (biennale); 7) Economia politica (biennale); 8) Diritto del lavoro; 9) Scienza delle finanze e diritto finanziario; 10) Economia e politica agraria; 11) Politica economica e finanziaria; 12) Storia economica; 13) Geografia economica (biennale); 14) Ragioneria generale ed applicata (biennale); 15) Tecnica bancaria e professionale; 16) Tecnica industriale e commerciale; 17) Merceologia; 18) Lingua francese o spagnola (triennale); 19) Lingua inglese o tedesca (triennale). Sono insegnamenti complementari: 1) Diritto della navigazione; 2) Diritto industriale; 3) Diritto amministrativo; 4) Storia delle esplorazioni geografiche; 5) Diritto processuale civile; 6) Legislazione bancaria; 7) Diritto civile. Gli insegnamenti di "diritto commerciale" e di "geografia economica" comportano un unico esame alla fine del corso biennale; per gli altri insegnamenti biennali è prescritto l'esame alla fine di ciascun corso annuale, dovendosi il primo corso considerare come propedeutico al secondo. L'insegnamento triennale delle lingue estere comporta per ciascuna una prova scritta ed una orale alla fine del triennio. Non può essere ammesso alla prova orale di lingua straniera lo studente che non abbia ottenuto la sufficienza nella prova scritta. Lo studente che sia stato riprovato nella prova orale, o che per qualsiasi motivo non si sia presentato a sostenere la prova orale nella stessa sessione, dovrà ripetere, anche, la prova scritta. Art. 22. - Sono dichiarati propedeutici i seguenti insegnamenti: a) istituzioni di diritto privato, per il diritto commerciale, il diritto della navigazione e il diritto industriale; b) istituzioni di diritto pubblico e istituzioni di diritto privato, per il diritto del lavoro; c) matematica generale, per la matematica finanziaria e per la statistica; d) economia politica, per la scienza delle finanze e diritto finanziario, per la politica economica e finanziaria e per l'economia e politica agraria; e) ragioneria generale ed applicata, per la tecnica bancaria e professionale e per la tecnica industriale e commerciale. Gli insegnamenti propedeutici debbono precedere rispettivamente per l'iscrizione e per l'esame, gli insegnamenti cui servono di preparazione. Art. 23. - Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in due da lui scelti fra i complementari. Art. 24. - L'esame di laurea consiste: a) nella discussione orale di una dissertazione scritta su tema che rientri in uno degli insegnamenti fondamentali o complementari impartiti nella Facoltà esclusi gli insegnamenti di istituzioni di diritto privato, istituzioni di diritto pubblico e le lingue straniere; b) nella discussione orale di due argomenti scelti dal candidato in materie diverse fra quelle impartite nella, Facoltà, esclusa quella cui si riferisce la dissertazione scritta. Art. 41. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto quello di: 14) "Antropologia". Art. 46. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica (indirizzo organico-biologico) sono aggiunti quelli di: 13) "Storia della chimica; 14) Scienza dell'alimentazione". Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica (indirizzo inorganico-chimico-fisico) sono aggiunti quelli di: 11) "Storia della chimica; 12) Geochimica; 13) Storia della medicina". Art. 47. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali sono aggiunti i seguenti: 17) "Patologia vegetale; 18) Etnologia; 19) Endocrinologia; 20) Paleontologia umana; 21) Biologia generale". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 marzo 1954 EINAUDI MARTINO Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1954 Atti del Governo, registro n. 85, foglio n. 73. - TEMPESTA

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