Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 733/1965

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo.

Pubblicato: 07/07/1965 In vigore dal: 21/05/1965 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1965, n. 733

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 733/1965 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1965, n. 733 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1920 n. 2412 , e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927 n. 2240 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulato dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 1 Art. 18. - Agli insegnamenti complementari del corse di laurea in Economia e commercio sono aggiunti quelli di: 14) Statistica economica; 15) Sociologia. Art. 31. - All'elenco degli Istituti annessi alla Facoltà di Lettere e filosofia è aggiunto l'istituto di Lingue e letterature straniere. Dopo l'art. 31, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi al regolamento dell'Istituto di Lingue e letterature straniere con il conseguente spostamento della successiva numerazione. Istituto di Lingue e letterature straniere Art. 32. - L'Istituto di Lingue e letterature straniere comprende le cattedre di Lingua e letteratura francese; di Lingua e letteratura inglese, di Lingua e letteratura tedesca, di Lingua e letteratura spagnola della Facoltà di Lettere e filosofia. Art. 33. - L'Istituto ha lo scopo di coordinare e di potenziare l'incremento delle lingue e letterature moderne e delle discipline ad esse complementari nonchè di fornire una adeguata cultura specifica e quegli studenti che si dedicheranno all'insegnamento delle lingue moderne. Art. 34. - L'Istituto ha sede nei locali assegnati alla cattedra di Lingua e letteratura francese. Art. 35. - La direzione dell'Istituto è affidata, a turno annuale, ad uno dei titolari delle singole discipline. Art. 36. - Presso l'Istituto prestano servizio gli assistenti sia di ruolo sia volontari attualmente in servizio, e quelli che in seguito verranno assunti dalle predette cattedre. Art. 37. - Per il raggiungimento dei propri fini, l'Istituto dispone di materiale didattico e scientifico appropriati, di una fototeca, di una propria biblioteca, da costituirsi quest'ultima con un fondo di libri già esistenti presso la biblioteca universitaria, e con singoli donativi. Art. 38. - All'Istituto è annesso un laboratorio linguistico modernamente attrezzato, al cui funzionamento saranno preposti un assistente di ruolo (coadiuvato per ciascuna lingua, da assistenti di ruolo o volontari, che abbiano una pratica dei recentissimi metodi di insegnamento) e un tecnico specializzato che abbia cura degli apparecchi. Art. 39. - L'Istituto si propone anche di pubblicare una serie di contributi di carattere scientifico preparati da professori assistenti e laureati. Art. 40. - Con la dotazione assegnata all'Istituto dal Consiglio di amministrazione dell'Università, nonchè le eventuali elargizioni di altri Enti e Istituzioni, l'Istituto potrà provvedere alle proprie attività scientifiche e didattiche. L'articolo 96 è modificato nel senso che la durata della Scuola di specializzazione in Clinica oculistica è fissata in anni quattro. L'art. 117 è abrogato e sostituito dal seguente: Scuola di specializzazione in Clinica oculistica Art. 117. - La Scuola ha la durata di quattro anni Il numero complessivo degli iscritti ai quattro anni del corso è di venticinque. Gli insegnamenti impartiti dalla Scuola sono i seguenti: 1° Anno: 1) Anatomia e istologia dell'apparato oculare; 2) Nozioni di embriologia e genetica oculare; 3) Fisiologia dell'occhio e nozioni di biochimica dei tessuti e dei liquidi oculari; 4) Nozioni di ottica fisiologica, esame della rifrazione; 5) Microbiologia ed igiene oculare. 2° Anno: 1) Semeiotica oculare e mezzi di indagine dell'apparato oculare (biomicroscopia, oftalmologia, perimetria, campimetria, adattometria, senso cromatico, tonometria, tonografia, esami elettrofunzionali, radiologia); 2) Farmacologia oculare e terapia fisica; 3) Anatomia patologica oculare; 4) Patologia e clinica oculare (malattie delle palpebre, della congiuntiva, delle vie lacrimali, della cornea e della sclera). 3° Anno: 1) Patologia e clinica oculare (malattie dell'uvea, della retina, del nervo e delle vie ottiche, dell'occhio nella sua totalità e dell'orbita, glaucoma); 2) Anomalie e patologia della motilità oculare e della visione binoculare. Ortottica e pleottica; 3) Affezioni otorinolaringoiatriche e occhio; 4) Tecnica operatoria - 1ª parte. 4° Anno: 1) Neuro-oftalmologia; 2) Malattie oculari in rapporto ad affezioni generali; 3) Malattie professionali. Infortunistiche e medicina legale oculare; 4) Tecnica operatoria - 2ª parte; 5) Tesi di specializzazione. Gli esami di profitto si danno alla fine di ciascun anno. Alla line del corso gli iscritti oltre a presentate la dissertazione scritta ed a sostenere la relativa discussione a norma dell'art. 106, devono sostenere una prova pratica sull'ammalato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo di chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 21 maggio 1965 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1965 Atti del Governo, registro n. 194, foglio n. 35 - VILLA

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