Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 714/1980

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Messina.

Pubblicato: 05/11/1980 In vigore dal: 27/09/1980 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 settembre 1980, n. 714

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 714/1980 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 settembre 1980, n. 714 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Messina. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Messina, approvato con regio decreto 1 ottobre 1936, n. 1923 e modificato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1952 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Messina e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nei suoi pareri; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Articolo unico Lo statuto dell'Università di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 186, e con il conseguente spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in allergologia e in oncologia. Scuola di specializzazione in allergologia Art. 1 Art. 187. - È istituita presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Messina la scuola di specializzazione in allergologia. Art. 188. - La scuola di specializzazione in allergologia è annessa alla seconda cattedra di patologia speciale medica, e conferisce il diploma di specialista in allergologia. Art. 189. - Potranno iscriversi a detta scuola i laureati in medicina e chirurgia; è richiesta, almeno all'inizio del corso, l'abilitazione all'esercizio professionale. Art. 190. - La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo titolare della seconda cattedra di patologia speciale medica, o, in mancanza, ad un professore di ruolo o fuori ruolo di materia strettamente affine. Art. 191. - La durata del corso è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni. Il numero di allievi è di quattro per anno con un massimo complessivo di dodici per l'intero corso di studio. L'ammissione avviene per titoli e per esami. Art. 192. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: basi immunologiche e patogenesi dell'allergia (I); istopatologia generale; la patologia allergica in riferimento ai diversi agenti etiologici; la patologia autoimmune; semeiotica e diagnostica allergologica (I). 2° Anno: basi immunologiche e patogenesi dell'allergia (II); semeiotica e diagnostica allergologica (II); patologia dell'allergia dell'apparato respiratorio; allergia e otorinolaringoiatria; le malattie cutanee e patogenesi allergica. 3° Anno: clinica dell'allergia dell'apparato respiratorio; allergia ed apparato digerente; allergia ed altri organi ed apparati; la terapia specifica ed aspecifica delle sindromi allergiche; allergopatie professionali. Art. 193. - La presenza alle lezioni e alle esercitazioni è obbligatoria. Gli allievi, che non conseguano le attestazioni di frequenza nel relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame. Art. 194. - Alla fine di ciascun anno, gli iscritti, per essere ammessi agli anni successivi, devono superare tutte le prove d'esame delle materie insegnate durante l'anno; in caso contrario, essi restano iscritti in soprannumero. Art. 195. - Al termine del corso di studio per il conseguimento del diploma di specialista in allergologia, gli specializzandi debbono superare un esame di diploma consistente nella dissertazione scritta su un argomento attinente alla specializzazione. Scuola di specializzazione in oncologia Art. 196. - La scuola di specializzazione in oncologia ha sede presso l'istituto di oncologia dell'Università di Messina e conferisce il diploma di specialista in oncologia. Art. 197. - La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Art. 198. - Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente. Art. 199. - La durata del corso di studi è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazione. Art. 200. - Il numero massimo degli allievi è di cinque per anno di corso e complessivamente di quindici iscritti per l'intero corso di studi. Art. 201. - L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 202. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: patologia generale dei tumori (I); oncologia sperimentale (I); anatomia ed istologia patologica dei tumori (I); epidemiologia dei tumori; cancerogenesi ambientale e professionale e prevenzione primaria; immunologia dei tumori. 2° Anno: patologia generale dei tumori (II); oncologia sperimentale (II); anatomia ed istologia patologica dei tumori (II); citodiagnostica dei tumori; prevenzione clinica e tecniche diagnostiche e di laboratorio; radiodiagnostica dei tumori; oncologia medica (I); oncologia chirurgica (I). 3° Anno: oncologia medica (II); oncologia chirurgica (II); radioterapia dei tumori; oncologia pediatrica; principi di riabilitazione oncologica; organizzazione della lotta contro i tumori. Ogni scuola dovrà provvedere ad organizzare seminari e conferenze su specifici argomenti con l'integrazione di quelli elencati nello statuto. Art. 203. - La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni pratiche, è obbligatoria per l'ammissione agli esami, il superamento degli esami di ciascun anno è condizione indispensabile per l'iscrizione all'anno successivo. Per le materie a corso pluriennale l'esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Art. 204. - Al termine del triennio per ottenere il diploma i candidati devono presentare una dissertazione scritta su un argomento attinente alla specializzazione. Art. 205. - Gli iscritti alla scuola di specializzazione sono tenuti a pagare le tasse e sopratasse secondo quanto stabilito per gli studenti della facoltà di medicina e chirurgia, nonchè la tassa di diploma della misura di L. 6.000 (seimila) ai sensi dell' art. 7 della legge del 18 dicembre 1951, n. 1551 . Sono altresì tenuti al pagamento di speciali contributi nella misura che sarà determinata dal consiglio di amministrazione, previo parere della facoltà, su proposta del direttore della scuola. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 settembre 1980 p. Il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato FANFANI SARTI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1980 Registro n. 100 Istruzione, foglio n. 101

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