Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 710/1978

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Milano.

Pubblicato: 18/11/1978 In vigore dal: 18/07/1978 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1978, n. 710

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 710/1978 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1978, n. 710 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Milano. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Milano e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 1 Art. 148 - all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia è aggiunta la scuola di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva (seconda scuola). Art. 171, terzo comma - è modificato nel senso che il numero complessivo degli iscritti da ammettere alla scuola di specializzazione in audiologia è stabilito in trenta (dieci per anno di corso). Art. 192 - è modificato nel senso che il numero massimo degli iscritti da ammettere alla scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso e stabilito in venticinque per ogni anno di corso (totale cinquanta iscritti). Art. 213, quarto comma - è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva è stabilito in cinquanta per anno di corso. Art. 215, ultimo comma - è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente è stabilito in venticinque per anno di corso. Art. 235, terzo comma - è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola di specializzazione in nefrologia medica è stabilito in quindici per anno di corso. Art. 238, secondo comma - è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola di specializzazione in neurologia è stabilito in trenta per anno di corso. Art. 242, secondo comma - è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola di specializzazione in oculistica è stabilito in venti per anno di corso. Art. 245, secondo comma - è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale è stabilito in quindici per ogni anno di corso. Art. 247, settimo comma - è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola di specializzazione in psichiatria è stabilito in quaranta per anno di corso. Art. 263, terzo comma - è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio è stabilito in trenta per anno di corso. Art. 264, terzo comma - è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola di specializzazione in urologia è stabilito in venti per anno di corso. Dopo l'art. 264, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva (seconda scuola). Art. 265. - La seconda scuola di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva ha sede presso un istituto di materie chirurgiche e conferisce il diploma di specialista in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva. Art. 266. - La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Art. 267. - Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente. Art. 268. - La durata del corso di studi è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazione. Art. 269. - Il numero massimo degli allievi è di venti per anno di corso e complessivamente di cento iscritti per l'intero corso di studi. Art. 270. - L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 271. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: anatomia descrittiva e topografica specialistica (biennale I); fisiopatologia e semeiotica funzionale (biennale I); anatomia ed istologia patologica (biennale I); patologia chirurgica (triennale I). 2° Anno: anatomia descrittiva e topografica specialistica (biennale II); fisiopatologia e semeiotica funzionale (biennale II); anatomia ed istologia patologica (biennale II); patologia chirurgica (triennale II); semeiotica chirurgica (triennale I); radiologia e medicina nucleare (triennale I); endoscopia digestiva diagnostica e terapeutica (triennale I). 3° Anno: patologia chirurgica (triennale III); semeiotica chirurgica (triennale II); radiologia e medicina nucleare (triennale II); endoscopia digestiva diagnostica e terapeutica (triennale II); clinica e terapia chirurgica (triennale I); tecniche operatorie (triennale I). 4° Anno: semeiotica chirurgica (triennale III); radiologia e medicina nucleare (triennale III); endoscopia digestiva diagnostica e terapeutica (triennale III); clinica e terapia chirurgica (triennale II); tecniche operatorie (triennale II); anestesia e rianimazione; riabilitazione in chirurgia digestiva. 5° Anno: clinica e terapia chirurgica (triennale III); tecniche operatorie (triennale III); chirurgia d'urgenza dell'apparato digerente; chirurgia pediatrica dell'apparato digerente; terapia intensiva. Art. 272. - La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni pratiche, ai periodi di internato è obbligatorio per l'ammissione agli esami; il superamento degli esami di ciascun anno sarà condizione indispensabile per l'iscrizione all'anno successivo. Art. 273. - Al termine del quinquennio per ottenere il diploma, i candidati dovranno presentare una dissertazione scritta su un argomento della specializzazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 luglio 1978 PERTINI PEDINI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1978 Registro n. 119 Istruzione, foglio n. 58

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