Decreto del Presidente della Repubblica
Decreto del Presidente della Repubblica 704/1984
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1984, n. 704
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 704/1984
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1984, n. 704
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli.
Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2090 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2288 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933 numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217 ; Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28 ; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 ; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 926, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in medicina nucleare. SECONDA FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA Scuola di specializzazione in medicina nucleare Art. 927. - Si istituisce presso l'Università di Napoli la scuola di specializzazione in medicina nucleare che conferisce il diploma di specialista in medicina nucleare. Art. 928. - La direzione della scuola ha sede presso l'istituto di radiologia, prima cattedra, seconda facoltà di medicina e chirurgia di Napoli. Art. 929. - La scuola ha lo scopo di rendere idonei i laureati in medicina e chirurgia all'esercizio della medicina nucleare. Art. 930. - La durata del corso è di tre (3) anni e non è suscettibile di abbreviazioni. Art. 931. Il numero di iscritti è di otto (8) per ogni anno e complessivamente di ventiquattro (24) per l'intero corso di studi. Art. 932. - Alla scuola sono ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia. È richiesta l'abilitazione allo esercizio professionale. Art. 933. - Per l'ammissione alla scuola è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che dovrà svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrate eventualmente da un colloquio e da una valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli: a) la tesi della disciplina attinente alla specializzazione; b) il voto di laurea; c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione; d) le pubblicazioni nelle predette materie. Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito dal decreto ministeriale 16 settembre 1982. Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato. Art. 934. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: a) fisica con richiami di matematica, nozioni di statistica, informatica e dosimetria (facoltà di medicina e chirurgia); b) radiobiologia, legislazione e norme generali di radioprotezione (facoltà di medicina e chirurgia); c) tecnica di acquisizione e memorizzazione dei dati, fotodocumentazione ed archiviazione (facoltà di medicina e chirurgia); d) nozioni di anatomia e fisiologia generale (facoltà di medicina). 2° Anno: a) teoria dei traccianti (facoltà di medicina e chirurgia); b) elementi di radiochimica (facoltà di medicina e chirurgia); c) applicazioni di diagnostica I (facoltà di medicina e chirurgia); d) tecniche di misura di radioattività (facoltà di medicina e chirurgia). 3° Anno: a) applicazioni diagnostiche II (facoltà di medicina e chirurgia); b) applicazioni terapeutiche (facoltà di medicina e chirurgia); c) radioprotezione e legislazione applicata (facoltà di medicina e chirurgia). Art. 935. - La frequenza ai corsi è obbligatoria. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La commissione d'esame, di cui fanno parte il direttore della scuola e i docenti delle materie relative all'anno di corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attività prescritte per l'anno di corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta. Art. 936. - Attività pratiche: tecnica di eluzione da un generatore; marcatura di un composto chimico; controllo di qualità radionuclidica; controllo di qualità radiochimiche; tecniche di misura della radioattività in vitro; Spettrometria gamma; tecniche di misura della radioattività in vivo; nozioni di funzionamento del planiscanner; gammacamera, tecnica di acquisizione e memorizzazione dei dati, fotodocumentazione e archiviazione. Frequenza: le lezioni teoriche e le applicazioni pratiche, per ogni insegnamento, vengono impartite con cadenza di una per settimana o cinque consecutive nella stessa settimana per una settimana al mese, tenendo conto delle esigenze degli allievi. Per sostenere gli esami è necessaria una frequenza di almeno due terzi delle lezioni. Ai fini della frequenza e delle attività pratiche va riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979 in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo. Art. 937. - superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio delle scuole di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta in una o più materie del corso. A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista. Art. 938. - L'importo delle tasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione. Art. 939. - Il consiglio della scuola, presieduto dal direttore della scuola stessa, è composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall' art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 , ai quali sono affidate attività didattiche nella scuola, nonchè da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalità di cui all' art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 . Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell' art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , al consiglio del corso di laurea in materia di coordinamento di insegnamenti. La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 luglio 1984 PERTINI FALCUCCI Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1984 Registro n. 61 Istruzione, foglio n. 204
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Decreto del Presidente della Repubblica 704/1984 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Prova gratis Vai alla dashboardNormative correlate
Decreto del Presidente della Repubblica 118/2026
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2024, n. 23, co…
Decreto del Presidente della Repubblica 102/2026
Regolamento recante modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari i…
Decreto del Presidente della Repubblica 82/2026
Recepimento dell'accordo sindacale per il personale della carriera diplomatica …
Decreto del Presidente della Repubblica 73/2026
Modifica del regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'a…
Decreto del Presidente della Repubblica 41/2026
Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei m…
Decreto del Presidente della Repubblica 20/2026
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei minis…
Decreto del Presidente della Repubblica 12/2026
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 1° feb…
Decreto del Presidente della Repubblica 202/2025
Recepimento dell'accordo sindacale relativo al triennio 2018-2020 per il person…
Altre normative del 1984
Autorizzazione ad accettare una donazione a favore dello Stato.
Decreto del Presidente della Repubblica 1222
Modificazione allo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli.
Decreto del Presidente della Repubblica 1221
Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1982, n. 1110, recante…
Decreto del Presidente della Repubblica 1220
Istituzione di un istituto d'arte in Vittorio Veneto.
Decreto del Presidente della Repubblica 1218
Individuazione dei profili professionali del personale dei Ministeri in attuazione dell'a…
Decreto del Presidente della Repubblica 1219
Istituzione di un istituto d'arte in Giussano e soppressione della sede staccata dell'ist…
Decreto del Presidente della Repubblica 1217
Istituzione di un liceo artistico in Lecco.
Decreto del Presidente della Repubblica 1213
Istituzione di un liceo artistico in Brindisi.
Decreto del Presidente della Repubblica 1215
Altri Decreto del Presidente della Repubblica
Recepimento degli accordi sindacali relativi al triennio 2018-2020 per il personale dirig…
203/2025
Recepimento dell'accordo sindacale relativo al triennio 2021-2023 per il personale dirige…
204/2025
Recepimento degli accordi sindacali relativi al triennio 2021-2023 per il personale dirig…
205/2025
Regolamento di istituzione di una zona economica esclusiva comprendente parte delle acque…
193/2025
Modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia, di cui al dec…
189/2025
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, …
176/2025
Vedi tutti i Decreto del Presidente della Repubblica →