Decreto del Presidente della Repubblica
Decreto del Presidente della Repubblica 701/1970
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Milano.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 1970, n. 701
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 701/1970
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 1970, n. 701
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Milano.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, numero 2280 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2056 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: L'art. 13, relativo all'ordinamento degli studi del corso di laurea in scienze politiche è abrogato e sostituito dal seguente: Art. 1 Art. 13. - La durata del corso degli studi per la laurea in scienze politiche è di quattro anni. È titolo di ammissione quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge. Il corso di studi comprende un biennio propedeutico ed un biennio di specializzazione ordinato secondo i seguenti indirizzi: politico-amministrativo; politico-economico; politico-internazionale; storico-politico; politico-sociale. Il biennio propedeutico comprende i seguenti insegnamenti obbligatori: 1) Istituzioni di diritto pubblico; 2) Diritto costituzionale italiano e comparato; 3) Economia politica; 4) Statistica; 5) Sociologia; 6) Storia moderna; 7) Istituzioni di diritto privato; 8) Storia delle dottrine politiche; 9) Organizzazione internazionale. Lo studente potrà aggiungere ai nove insegnamenti del biennio propedeutico uno o più insegnamenti obbligatori del biennio di specializzazione, fino ad un massimo di tre, scelti fra i primi tre insegnamenti obbligatori dell'indirizzo prescelto, indicati nel comma seguente. Tali insegnamenti anticipati vanno in detrazione del numero degli insegnamenti del biennio di specializzazione. Sono materie obbligatorie del biennio di specializzazione: a) per l'indirizzo politico-economico: 1) Politica economica e finanziaria; 2) Scienza delle finanze; 3) Economia internazionale; 4) Statistica economica. b) per l'indirizzo politico-amministrativo: 1) Diritto amministrativo I; 2) Scienze e tecnica dell'amministrazione; 3) Diritto finanziario; 4) Diritto amministrativo II. c) per l'indirizzo storico-politico: 1) Storia contemporanea; 2) Storia economica; 3) Storia del diritto; 4) Storia dei trattati e politica internazionale. d) per l'indirizzo politico-sociale: 1) Filosofia della politica; 2) Metodologia della ricerca sociologica; 3) Sociologia del diritto; 4) Sociologia politica. e) per l'indirizzo politico-internazionale: 1) Diritto internazionale I; 2) Diritto internazionale privato; 3) Storia dei trattati e politica internazionale; 4) Diritto internazionale II. Per ogni indirizzo la facoltà predisporrà, all'inizio di ogni anno accademico, un elenco comprendente non più di undici insegnamenti annuali, tra i quali lo studente dovrà scegliere sei insegnamenti annuali (ovvero tanti insegnamenti da raggiungere almeno sei annualità, nel caso di insegnamenti trimestrali, semestrali o biennali). Gli insegnamenti a scelta dello studente non possono essere anticipati al biennio propedeutico. Le materie di insegnamento da inserire nei suddetti elenchi relativi agli indirizzi di specializzazione saranno scelte fra tutte quelle indicate nel comma precedente nonchè fra le seguenti: 1) Diritto del lavoro; 2) Storia ed istituzioni dei paesi afroasiatici; 3) Scienza della politica; 4) Geografia politica ed economica; 5) Istituzioni di diritto e procedura penale; 6) Antropologia culturale; 7) Contabilità nazionale; 8) Contabilità dello Stato e degli enti pubblici; 9) Demografia; 10) Diritto anglo-americano; 11) Diritto commerciale; 12) Diritto delle comunità europee; 13) Diritto ecclesiastico; 14) Diritto parlamentare; 15) Diritto privato comparato; 16) Diritto pubblico dell'economia; 17) Diritto regionale e degli enti locali; 18) Econometria; 19) Economia aziendale; 20) Economia e politica agraria; 21) Economia e politica industriale; 22) Economia e politica monetaria; 23) Filosofia del diritto; 24) Diritto degli Stati socialisti; 25) Istituzioni politiche comparate; 26) Matematiche per le scienze economico-sociali; 27) Metodologia della ricerca storica; 28) Metodologia delle scienze sociali; 29) Organizzazione economico internazionale; 30) Psicologia sociale; 31) Relazioni internazionali; 32) Sociologia del lavoro e dell'industria; 33) Sociologia dell'organizzazione; 34) Sociologia economica; 35) Sociologia urbana; 36) Sociologia rurale; 37) Storia dei movimenti sindacali; 38) Storia dei rapporti fra Stato e Chiesa; 39) Storia dei partiti e dei movimenti politici; 40) Storia dell'amministrazione pubblica; 41) Storia delle dottrine economiche; 42) Storia del pensiero sociologico; 43) Storia del Risorgimento; 44) Storia dell'Europa orientale; 45) Storia americana; 46) Storia della scienza e della tecnica; 47) Teoria e politica dello sviluppo economico; 48) Teoria generale del diritto. Lo studente è altresì tenuto a seguire i corsi ed a sostenere gli esami in due lingue straniere moderne. Almeno una di esse deve essere, per tutti gli indirizzi, la francese, l'inglese e la tedesca; per l'altra lingua è consentita la scelta fra quelle effettivamente insegnate nelle altre facoltà dell'ateneo. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve avere seguito i corsi e superato gli esami relativi ad almeno diciannove insegnamenti annuali ed inoltre relativi a due lingue straniere. Nel caso di insegnamenti biennali, ogni esame annuale viene computato ai fini del numero minimo dei corsi sopra stabilito. La facoltà stabilirà le norme relative all'equivalenza fra corsi semestrali e trimestrali, eventualmente previsti nel piano di studi, e corsi annuali. Ove lo studente chieda il passaggio da uno ad altro degli indirizzi di specializzazione sopra indicati, la facoltà deciderà caso per caso in ordine all'equiparazione degli esami già sostenuti. Agli studenti immatricolati negli anni accademici 1966-67 e 1967-68, e purchè sostengano l'esame di laurea entro l'anno accademico 1971-72 è riconosciuta la facoltà di optare tra il piano di studi in vigore al momento, della loro immatricolazione e il piano di studi indicato nei precedenti commi di questo articolo. Nel caso di opzione per il piano di studi in vigore al momento della loro immatricolazione, sarà conferito il titolo di dottore in scienze politiche, senza indicazione di indirizzo. Nel caso di opzione per il piano di studi di cui ai precedenti commi di questo articolo, la facoltà stabilirà le norme transitorie relative all'equiparazione degli esami sostenuti nel corso degli anni accademici 1966-67, 1967-68 e 1968-69 con quelli previsti dal nuovo piano di studi. In tal caso sarà conferito il titolo di dottore in scienze politiche con l'indicazione dell'indirizzo prescelto. Art. 14, relativo all'esame di laurea del suddetto corso è integrato con il seguente terzo comma: "Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in scienze politiche con l'indicazione dell'indirizzo prescelto". Art. 15, relativo alle propedeuticità del suddetto corso di laurea è abrogato e sostituito dal seguente: Art. 15. - "L'esame di istituzioni di diritto pubblico dovrà essere superato prima di quelli di diritto costituzionale italiano e comparato, diritto amministrativo e diritto internazionale. L'esame di economia politica dovrà essere superato prima di quello di politica economica e finanziaria". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 3 agosto 1970 SARAGAT MISASI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1970 Atti del Governo, registro n. 237, foglio n. 135. - CARUSO
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