Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 700/1958

Ampliamento del perimetro dell'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania.

Pubblicato: 19/07/1958 In vigore dal: 08/04/1958 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 aprile 1958, n. 700

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 700/1958 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 aprile 1958, n. 700 ## Ampliamento del perimetro dell'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 18 marzo 1947, n. 281 , col quale venne costituito l'"Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania" nell'interesse delle due regioni e ai fini dell'incremento della produzione agricola nazionale; Vista la legge in data 18 luglio 1952, n. 1005 , in base alla quale venne ratificato il decreto istitutivo dell'Ente estendendo il comprensorio di bonifica a n. 20 Comuni dell'Alta Irpinia in provincia di Avellino e ricadenti nel perimetro di bacini montani di corsi d'acqua defluenti verso il litorale adriatico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 15 luglio 1955, n. 1275 , registrato alla Corte dei conti in data 19 dicembre 1955 , col quale venne classificato in comprensorio di bonifica montana, ai sensi dell' art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991 , il territorio dell'"Alta Irpinia" ricadente nelle province di Avellino e Foggia esteso ha. 106.641 di cui ettari 94.400, ricadenti in provincia di Avellino, ed ettari 12.241 in provincia di Foggia; Visto il decreto interministeriale in data 10 settembre 1956, registrato alla Corte dei conti in data 5 ottobre 1956 , col quale venne riconosciuta all'Ente predetto, ai sensi del combinato disposto dell' art. 22, della legge 21 novembre 1950, n. 841 , e all' art. 30 della legge 25 luglio 1952, n. 991 , la idoneità ad assumere le funzioni consortili di bonifica montana nel comprensorio di bonifica montana dell'Alta Irpinia classificato come sopra; Considerata la necessità di doversi promuovere l'ampliamento di ufficio a tutti gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991 , del perimetro del suddetto Ente estendendolo a tutto il territorio ricadente nel comprensorio di bonifica montana dell'" Alta Irpinia" classificato come sopra ai sensi del combinato disposto dell' art. 62 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 , e degli articoli 16 e 30 della legge 25 luglio 1952, n. 991 , che prevedono la modifica dei confini territoriali dei Consorzi di bonifica quando si ritiene necessario ed utile per il migliore conseguimento dei fini della bonifica, nonchè la costituzione d'ufficio dei Consorzi di bonifica montana nel caso in cui difetti la iniziativa dei proprietari e degli Enti pubblici interessati; Ritenuto che con l'ampliamento d'ufficio dell'attuale perimetro dell'"Ente per lo sviluppo e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania" a tutto il territorio incluso nel comprensorio di bonifica montana dell'Alta Irpinia (province di Foggia ed Avellino) potrà essere assicurata la indispensabile unità di indirizzo nella previsione, direzione, esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica montana, avvalendosi di un organo consortile già esistente ed efficiente; Visto il parere del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste in data 30 novembre 1957; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura, e per le foreste, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici; Decreta: Art. 1 Articolo unico. Il perimetro dell'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania regolato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 18 marzo 1947, n. 281 , è esteso a tutto il territorio ricadente nel comprensorio di bonifica montana dell'Alta Irpinia interessante le province di Avellino e Foggia esteso ha: 106.641, e delimitato come risulta dall'unita corografia in scala 1: 100.000, con linea tratteggiata in tinta nera con sfumatura interna di colore bleu che fa parte integrante del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 8 aprile 1958 GRONCHI COLOMBO - TOGNI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1958 Atti del Governo, registro n. 113, foglio n. 45. - RELLEVA

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