Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 696/1969

Modificazioni allo statuto dell'Universita' cattolica del S. Cuore di Milano.

Pubblicato: 24/10/1969 In vigore dal: 23/09/1969 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 settembre 1969, n. 696

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 696/1969 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 settembre 1969, n. 696 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' cattolica del S. Cuore di Milano. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università cattolica del S. Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università cattolica del S. Cuore di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 1 Art. 15. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono aggiunti i seguenti: Paleografia; Filologia bizantina; Letteratura latina medioevale; Psicologia del lavoro; Psicologia sociale; Ebraico e lingue semitiche; Sanscrito; Storia e critica del cinema; Psicologia dell'età evolutiva; Storia della liturgia; Storia dei rapporti tra Stato e Chiesa; Dottrina dello Stato; Storia del diritto romano; Storia delle istituzioni politiche; Storia economica; Scienza della politica; Storia delle origini cristiane. Art. 51, relativo alle modalità degli esami di laurea, comuni a tutte le facoltà, è modificato nel senso che viene aggiunto il seguente ultimo comma: "Il punto tre del presente articolo non si applica alla facoltà di lettere e filosofia". Dopo l'art. 97 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione, presso la facoltà di medicina e chirurgia, della scuola speciale per dirigenti dell'assistenza infermieristica. Scuola speciale per dirigenti dell'assistenza infermieristica Art. 98. - Presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università cattolica del Sacro Cuore in Roma è istituita ai sensi dell'art. 20 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , una scuola speciale per dirigenti della assistenza infermieristica. La scuola si propone di formare: a) personale dirigente ed insegnante per scuole professionali per infermiere, per assistenti sanitarie visitatrici, per ostetriche, per vigilatrici d'infanzia; b) personale dirigente di servizi infermieristici ospedalieri e di sanità pubblica. Art. 99. - Il corso degli studi per il conseguimento del diploma di dirigente dell'assistenza infermieristica ha la durata di anni 2. Art. 100. - La scuola speciale si suddivide in 3 sezioni: 1) Pedagogia per la formazione di personale infermieristico insegnante e di direttrice di scuole per: infermiere professionali e assistenti sanitarie visitatrici; ostetriche; vigilatrici dell'infanzia; infermiere ed infermieri generici. 2) Amministrativa per i servizi assistenziali, per la formazione di personale infermieristico dirigente di servizi assistenziali (ospedalieri, ambulatori, mutualistici, ecc.); 3) Amministrativa per i servizi medico-sociali, per la formazione di personale dirigente di servizi di sanità pubblica. Art. 101. - Per essere ammesse alla scuola le candidate devono essere in possesso dei seguenti titoli: a) titolo di studio prescritto per l'iscrizione all'università; b) diploma di infermiera professionale. Le candidate, oltre a possedere tale diploma, devono aver prestato lodevole servizio per almeno quattro anni presso un ospedale o una scuola per infermiere o in un servizio di sanità pubblica; tale periodo è ridotto a 3 anni per le candidate in possesso del diploma di assistente sanitaria visitatrice, di ostetrica o di altra specializzazione legalmente riconosciuta e a 2 anni per le candidate in possesso del certificato di abilitazione alle funzioni direttive; c) diploma di assistente sanitaria visitatrice (limitatamente alle candidate della sezione dei servizi medico-sociali). Art. 102. - L'ammissione alla scuola è subordinata all'esito positivo di un esame psico-diagnostico e attitudinale e all'accertamento della sana e robusta costituzione delle candidate. Il numero massimo dei posti annualmente disponibili è fissato in 30 complessivamente per le 3 sezioni e per ciascun anno di corso. Art. 103. - Il direttore della scuola è un professore di ruolo della facoltà di medicina e chirurgia, proposto dal consiglio della medesima facoltà e nominato dal rettore. Il direttore rimane in carica per un biennio e può essere confermato. La nomina dei docenti è effettuata dal rettore su proposta del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia, udito il direttore della scuola. Art. 104. - La preparazione specifica delle allieve è affidata alla scuola convitto professionale per infermiere "A. Barelli", che ha sede nel Policlinico "A. Gemelli" dell'Università cattolica del Sacro Cuore (via della Pineta Sacchetti n. 526 - 00168 Roma). Il direttore della scuola speciale, d'accordo con gli organi direttivi della scuola convitto professionale per infermiere "A. Barelli", nomina un'infermiera altamente qualificata, la quale viene preposta alla preparazione specifica teorico-pratica delle allieve. Art. 105. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: a) insegnamenti fondamentali comuni a tutte e tre le sezioni: 1) Deontologia professionale; 2) Elementi di microbiologia e igiene; 3) Elementi di pubblica amministrazione; 4) Filosofia morale; 5) Pedagogia; 6) Psicologia; 7) Sociologia; 8) Statistica; 9) Storia dell'assistenza infermieristica; 10) Tecnica infermieristica; 11) Esposizione della dottrina e morale cattolica; b) insegnamenti complementari comuni a tutte e tre le sezioni: 1) Elementi di anatomia e fisiologia; 2) Elementi di biologia; 3) Elementi di chimica biologica. Inoltre le allieve sono tenute ad effettuare i seguenti tirocini: 1) Sezione pedagogica; Esercizi didattici preparatori; Insegnamento clinico; Guida educativa di allieve infermiere; 2) Sezione amministrativa per servizi assistenziali: Esercitazioni nel servizio ospedaliero; 3) Sezione amministrativa per i servizi medico-sociali: Esercitazioni nei servizi di sanità pubblica. 2° Anno: a) insegnamenti fondamentali comuni a tutte e tra le sezioni: 1) Elementi di diritto costituzionale; 2) Elementi di diritto del lavoro; 3) Elementi di legislazione sanitaria; 4) Elementi di patologia medica e chirurgica; 5) Igiene e tecnica ospedaliera; 6) Organizzazione delle associazioni professionali infermieristiche nazionali e internazionali; 7) Organizzazione di scuole per infermiere in Italia e all'estero; 8) Pedagogia applicata alla professione; 9) Principi di amministrazione pubblica applicati all'assistenza infermieristica; 10) Psicologia applicata alla professione; 11) Sociologia; 12) Esposizione della dottrina e morale cattolica; b) insegnamenti complementari: 1) Elementi di farmacologia e terapia clinica; 2) Elementi di radiologia. Inoltre le allieve sono tenute ad effettuare i seguenti tirocini: 1) Sezione pedagogica: Esercitazioni didattiche; Organizzazione e funzionamento delle scuole; Visite documentative; 2) Sezione amministrativa per i servizi assistenziali: Esercitazioni nei servizi ospedalieri; Visite documentative; 3) Sezione amministrativa per i servizi medico-sociali: Esercitazioni nei servizi di sanità pubblica; Visite documentative. Art. 106. - Per ottenere l'ammissione al 2° anno occorre aver frequentato i corsi e superato gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali e di almeno un insegnamento complementare del 1° anno ed aver compiuto con esito positivo i prescritti tirocini. Per ottenere l'ammissione agli esami finali di diploma è necessario aver frequentato i corsi del 2° anno e superato gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali e di almeno un complementare del medesimo anno ed aver compiuto i tirocini prescritti con esito favorevole. Art. 107. - L'esame per il conseguimento del "Diploma di dirigente dell'assistenza infermieristica" secondo le varie sezioni della scuola consiste nella discussione di un elaborato scritto, preventivamente assegnato dal direttore della scuola. Art. 108. - Le commissioni giudicatrici per gli esami di profitto e di diploma sono nominate dal preside della facoltà di medicina e chirurgia, su designazione del consiglio di facoltà e proposta del direttore della scuola. Le commissioni sono composte: a) per gli esami di profitto: dal professore ufficiale della materia, che presiede la commissione, e da due professori di insegnamenti affini. Ogni commissario ha a disposizione 10 punti; b) per gli esami di diploma: dal direttore della scuola, che presiede la commissione, da tre professori e dall'infermiera responsabile della preparazione specifica. Ogni commissario ha a disposizione 10 punti. Art. 109. - Le tasse, soprattasse e contributi per la scuola sono fissati nella misura seguente: Tassa di immatricolazione. . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000 Tassa annuale di iscrizione . . . . . . . . . . . . . . L. 43.000 Soprattassa annuale di esami . . . . . . . . . . . . . . L. 7.000 Tassa per l'esame di diploma . . . . . . . . . . . . . . L. 6.000 Soprattassa per l'esame di diploma . . . . . . . . . . . L. 3.000 Soprattassa per ripetizione esami di profitto. . . . . . . L. 500 Soprattassa per ripetizione esami di diploma . . . . . . L. 1.000 Contributo speciale (biblioteca, riscaldamento, ecc.) . L. 37.500 Per il rilascio della tessera. . . . . . . . . . . . . . . L. 500 Per il rilascio del libretto d'iscrizione. . . . . . . . L. 1.500 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 23 settembre 1969 SARAGAT FERRARI AGGRADI Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1969 Atti del Governo, registro n. 229, foglio n. 117. - CARUSO

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