Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 694/1971

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Roma.

Pubblicato: 07/09/1971 In vigore dal: 06/07/1971 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1971, n. 694

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 694/1971 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1971, n. 694 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Roma. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 , e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 1 Art. 177, relativo all'elenco delle scuole annesse alla facoltà di giurisprudenza è modificato nel senso che la "Scuola in diritto penale con annesso istituto di criminologia" muta denominazione in quella di "Scuola di specializzazione in diritto penale e criminologia". Gli articoli 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186 relativi alla scuola di diritto penale con annesso istituto di criminologia che muta denominazione in quella di scuola di specializzazione in diritto penale e criminologia sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in diritto penale e criminologia Art. 178. - La scuola ha come scopo didattico lo studio approfondito e l'applicazione del diritto penale, della procedura penale e delle discipline criminologiche; e come scopo scientifico, la ricerca relativa a tali discipline. A questi fini la scuola: a) tiene un corso biennale ordinario di diploma, riservato agli allievi regolarmente iscritti; b) svolge seminari su date materie o gruppi di materie, non riservati agli allievi di cui alla lettera a); c) tiene corsi di aggiornamento riservati a magistrati e funzionari della pubblica amministrazione; d) dirige e svolge ricerche sia in nome proprio che per conto di altri enti. La scuola funziona anche come seminario di esercitazioni pratiche di diritto penale, procedura penale e criminologia per gli studenti della facoltà di giurisprudenza iscritti ai corsi ufficiali di diritto penale, procedura penale e criminologia; e rilascia in tal senso un attestato di frequenza. La scuola svolge le sue attività nel quadro dell'istituto di diritto penale, che ne è la sede; e si collega, quando sia necessario per meglio raggiungere i suoi scopi, con la Association internationale de droit penal, sezione italiana; con la Società internazionale di criminologia; con la sezione di studi penitenziari del Ministero di grazia e giustizia e con la scuola di specializzazione in criminologia clinica, aventi sede in Roma, o con qualsiasi altro ente italiano o straniero la cui collaborazione sia giudicata utile. Art. 179. - Per quanto riguarda gli organi direttivi ed il personale docente, si applicano le norme di cui all'art. 170 del titolo XVI dello statuto della Università di Roma, concernente le disposizioni generali relative alle scuole di specializzazione. Art. 180. - Le materie del corso biennale ordinario di specializzazione sono obbligatorie ed a scelta dello allievo, secondo il seguente piano di studi: 1° Anno: Gruppo giuridico: 1) a) Diritto penale (parte generale - corso monografico); b) Esercitazioni di diritto penale (parte generale - corso monografico); 2) a) Diritto processuale penale (teorie generali - corso monografico); b) Esercitazioni di diritto processuale penale (teorie generali - corso monografico); 3) Diritto costituzionale penale; 4) Diritto penitenziario; 5) Una materia a scelta nel gruppo giuridico. Gruppo criminologico: 1) Criminologia generale; 2) Psicopatologia criminale; 3) Psicologia giudiziaria; 4) Statistica criminale metodologica; 5) Criminalistica; 6) Una materia a scelta nel gruppo criminologico. 2° Anno: Gruppo giuridico: 1) a) Diritto penale (parte speciale - corso monografico); b) Esercitazioni di diritto penale (parte speciale - corso monografico); 2) a) Diritto processuale penale (parte speciale - corso monografico); b) Esercitazioni di diritto processuale penale (parte speciale - corso monografico); 3) Diritto e procedura penale minorile; 4) Diritto di polizia; 5) Sociologia giuridica penale; 6) Una materia a scelta nel gruppo giuridico. Gruppo criminologico: 1) Criminologia applicata al diritto penale; 2) Criminologia applicata alla prevenzione ed al controllo della criminalità; 3) Scienza e tecnica penitenziaria; 4) Medicina legale; 5) Una materia scelta nel gruppo criminologico. Le materie sulle quali può cadere la scelta degli iscritti sono le seguenti: Gruppo giuridico: 1) Diritto penale tributario; 2) Diritto penale industriale e commerciale; 3) Diritto e procedura penale militare; 4) Diritto e procedura penale della navigazione; 5) Diritto penale straniero e comparato; 6) Diritto internazionale penale; 7) Diritto penale romano; 8) Diritto penale canonico; 9) Storia del diritto penale; 10) Filosofia del diritto penale. Gruppo criminologico: 1) Antropologia criminale; 2) Sociologia criminale; 3) Psicologia criminale; 4) Criminologia clinica; 5) Tecniche della ricerca criminologica; 6) Principi e tecniche di trattamento penitenziario; 7) Criminologia storica. Gli insegnamenti ordinari possono essere integrati da conferenze o lezioni tenute da specialisti italiani e stranieri. Gli insegnamenti possono essere trimestrali, semestrali ed annuali. Alla fine di ogni anno accademico, nel coordinare i programmi di insegnamento per l'anno successivo, il consiglio direttivo stabilirà il numero di ore assegnato ad ogni materia. All'atto della domanda di iscrizione al relativo anno di corso, l'allievo dovrà indicare alla segreteria della scuola quali materie non obbligatorie intende includere nel suo piano di studi annuale. L'indicazione è vincolante. Il direttore della scuola, previo il parere del consiglio direttivo, potrà non attivare il corso per le materie che non siano state scelte da un numero di allievi tale da giustificarne l'insegnamento. Art. 181. - Il corso ordinario di diploma è della durata di due anni ed abilita al conseguimento del "Diploma di specializzazione in diritto penale e criminologia". Al corso ordinario di diploma possono iscriversi i laureati della facoltà di giurisprudenza e di scienze politiche e sociali di qualsiasi università italiana, o straniera. Su proposta del direttore, il consiglio direttivo della scuola può autorizzare l'iscrizione dei laureati nella facoltà di medicina e chirurgia od in qualsiasi altra facoltà di una università italiana o straniera, il cui piano di studi, a giudizio insindacabile del consiglio direttivo, abbia affinità con le materie insegnate nella scuola. In tal caso l'iscritto, per essere ammesso a frequentare la scuola, deve superare un esame integrativo interno di diritto e procedura penale. Ai sensi del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 , i corsi ordinari della scuola possono essere considerati equivalenti, ai fini della pratica forense, ad un anno di frequenza nello studio di un procuratore legale. Art. 182. - Gli esami di profitto sono tenuti ogni anno, per singole materie e vi possono essere ammessi solamente gli iscritti che abbiano ottenuto l'attestato di frequenza ai corsi, rilasciato dal direttore della scuola. Gli esami del secondo anno di corso possono essere sostenuti solo dopo aver superato tutti gli esami del primo anno del corrispondente gruppo. Art. 183. - L'esame di diploma di specializzazione consiste nella discussione di una dissertazione scritta originale in una delle materie oggetto di insegnamento; il tema, concordato col docente, dovrà essere presentato al direttore della scuola per l'approvazione, nei termini stabiliti. Art. 184. - I voti agli esami di profitto sono attribuiti in trentesimi; a quello di diploma, in settantesimi. Per l'esame di diploma il consiglio direttivo della scuola, su proposta del direttore, può concedere alla dissertazione che abbia ottenuto il massimo dei voti e la lode, la qualifica di "meritevole di stampa". Art. 185. - Per l'inizio, lo svolgimento e la fine dei corsi ordinari la scuola si uniforma in linea di massima al calendario della facoltà di giurisprudenza. Gli esami di profitto e di diploma hanno luogo in tre sessioni: estiva, autunnale ed invernale. Art. 186. - Per i seminari ed i corsi di aggiornamento di cui all'art. 178, saranno di volta in volta stabilite e rese note le materie, le modalità di iscrizione, di frequenza e di esame finale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 6 luglio 1971 SARAGAT MISASI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1971 Atti del Governo, registro n. 244, foglio n. 7. - PASQUALUCCI

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