Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 683/1980

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Torino.

Pubblicato: 29/10/1980 In vigore dal: 25/09/1980 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 1980, n. 683

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 683/1980 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 1980, n. 683 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Torino. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 1 Articolo unico L'art. 54, relativo alla facoltà di medicina e chirurgia, è così riformulato: La facoltà di medicina e chirurgia conferisce le lauree in medicina e chirurgia ed in odontoiatria e protesi dentaria. Dopo l'art. 58, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, è aggiunto il seguente nuovo articolo relativo alla istituzione del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria. Laurea in odontoiatria e protesi dentaria Art. 59. - La durata del corso degli studi per la laurea in odontoiatria e protesi dentaria è di cinque anni, divisi in un biennio ed in un triennio. I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Art. 60. - Il numero massimo degli studenti che possono essere iscritti è di venti per anno di corso. Il corso di laurea dispone, nell'istituto di clinica odontoiatrica, delle strutture adeguate ad accogliere tale numero di studenti. L'accesso al corso di laurea verrà regolato da un esame di ammissione; il punteggio da attribuire nell'esame sarà così ripartito: il 30% sarà riservato al voto riportato dal candidato nell'esame di Stato di licenza della scuola secondaria superiore ed il 70% sarà riservato alla prova di esame di ammissione al corso di laurea con tests a scelta multipla su argomenti di biologia generale, chimica, fisica e matematica, secondo i programmi della scuola secondaria superiore. Art. 61. - Per il trasferimento degli studenti iscritti al corso di laurea in medicina e chirurgia, le abbreviazioni di corso non possono superare l'ammissione oltre il secondo anno, subordinatamente al numero dei posti resisi eventualmente disponibili all'inizio del secondo anno, sempre che gli aspiranti abbiano superato gli esami di biologia generale applicata agli studi medici, chimica e propedeutica biochimica, fisica medica, istologia ed embriologia generale (compresa la citologia). Per i laureati in medicina e chirurgia le abbreviazioni di corso potranno essere concesse, sempre con iscrizione al secondo anno, subordinatamente al numero di posti resisi eventualmente disponibili all'inizio del secondo anno e dopo che sia trascorso un anno accademico dal conseguimento della laurea precedente. Art. 62. - Oltre alla graduatoria prevista dall'art. 60 per l'immatricolazione ne sarà formulata una seconda per gli studenti ed i laureati della facoltà di medicina e chirurgia che aspirino a conseguire la laurea in odontoiatria e protesi dentaria, da ammettere al secondo anno ai sensi dell'art. 61. Art. 63. - L'ordinamento del corso di laurea è stabilito come segue a causa della propedeuticità interna per discipline appartenenti allo stesso anno di corso; sia i corsi annuali che quelli semestrali possono essere svolti in maniera intensiva: i relativi esami potranno essere tenuti anche nel corso dell'anno accademico. Sono insegnamenti fondamentali: Biennio: 1) anestesia generale e speciale odontostomatologica (semestrale); *2) biologia generale applicata agli studi medici; *3) chimica; *4) chimica biologica; 5) farmacologia (semestrale); *6) fisica medica; 7) fisiologia umana e dell'apparato stomatognatico; 8) igiene e odontoiatria preventiva e sociale con epidemiologia (semestrale); 9) istituzioni di anatomia umana normale e dell'apparato stomatognatico; 10) istituzioni di anatomia ed istologia patologica; *11) istologia ed embriologia generale (compresa la citologia); 12) materiali dentari; 13) microbiologia (semestrale); 14) odontoiatria conservatrice (triennale - 2°, 3° e 4° anno); 15) patologia generale. Triennio: 16) chirurgia speciale odontostomatologica (biennale - 3° e 4° anno); 17) clinica odontostomatologica (biennale - 4° e 5° anno); 18) medicina legale e delle assicurazioni e deontologia in odontostomatologia (semestrale); 19) neuropatologia e psicopatologia (semestrale); 20) ortognatodonzia e gnatologia (funzione masticatoria) (biennale - 4° e 5° anno); 21) parodontologia (biennale - 4° e 5° anno); 22) patologia speciale chirurgica e propedeutica; 23) patologia speciale medica e metodologia clinica (compresa la pediatria); 24) patologia speciale odontostomatologica; 25) pedodonzia (semestrale); 26) protesi dentaria (triennale - 3°, 4° e 5° anno); 27) radiologia generale e speciale odontostomatologica (semestrale). Sono insegnamenti complementari: *1) chirurgia maxillo-facciale; *2) dermatologia e venereologia (semestrale); *3) otorinolaringoiatria (semestrale); *4) statistica sanitaria. Art. 64. - Gli insegnamenti segnati con asterisco sono mutuati dal corso di laurea in medicina e chirurgia. Agli insegnamenti complementari nel piano della facoltà possono essere mutuati dal corso di laurea in medicina e chirurgia. Art. 65. - Gli insegnamenti fondamentali sono teorici e pratici e la frequenza al relativo corso è obbligatoria. Gli insegnamenti specificamente odontostomatologici di ordine clinico comportano anche un tirocinio pratico continuativo da espletare prima di sostenere i relativi esami. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza non possono essere ammessi a sostenere le relative prove di esame. Per gli insegnamenti semestrali ed annuali lo studente è tenuto a sostenere un esame alla fine del corso. Per gli insegnamenti pluriennali lo studente è tenuto a superare tanti esami per quante sono le annualità. Il tirocinio pratico relativo ad ogni insegnamento clinico deve prevedere una assistenza didattica, da parte dei componenti dell'organico, adeguata al numero degli studenti. Art. 66. Non si può essere ammessi Se non si è superato a sostenere l'esame di: l'esame di: Fisiologia umana e dell'apparato Istituzioni di anatomia Stomatognatico umana normale e dell'apparato stomatognatico Patologia generale Chimica Biologia generale applicata agli studi medici Fisica medica Patologia speciale medica Fisiologia umana e del- e metodologica clinica l'apparato stomatognatico (compresa la pediatria) Patologia generale Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica Clinica odontostomatologica Patologia speciale medica e metodologia clinica (compresa la pediatria) Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica Istituzioni di anatomia e istologia patologica Patologia speciale odonto- stomatologica Chirurgia speciale odonto- stomatologia Art. 67. - Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, lo studente deve aver seguito i corsi ed aver superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in due insegnamenti scelti tra i complementari ed avere, inoltre, seguito le prescritte esercitazioni cliniche, i tirocini pratici ed averne conseguito le relative attestazioni. L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta su argomenti di odontostomatologia da richiedere almeno all'inizio dell'ultimo anno di corso. Art. 68. - Per esercitare la professione i laureati in odontoiatria e protesi dentaria devono superare un apposito esame di Stato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 25 settembre 1980 p. Il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato FANFANI SARTI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registro alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1980 Registro n. 95 Istruzione, foglio n. 310

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