Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 680/1970

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Genova.

Pubblicato: 28/09/1970 In vigore dal: 18/05/1970 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 1970, n. 680

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 680/1970 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 1970, n. 680 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Genova. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054 , e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 1 Art. 122, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia è modificato nel senso che la scuola in "Igiene" muta la denominazione in quella di "Igiene e medicina preventiva". Nello stesso elenco le scuole in "Igiene e tecnica ospedaliera" e in "Igiene e medicina scolastica" sono soppresse. Gli articoli 237, 238, 239, relativi alla scuola di specializzazione in igiene, che muta denominazione in quella di igiene e medicina preventiva, sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva Art. 237. - Presso l'istituto di igiene è istituita la scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva, la quale ha lo scopo di conferire adeguata competenza teorica e pratica ai laureati in medicina e chirurgia, i quali intendano conseguire il diploma di specializzazione in igiene e medicina preventiva. La scuola è articolata in quattro orientamenti: a) Sanità pubblica; b) Laboratorio; c) Igiene e direzione ospedaliera; d) Igiene e medicina scolastica. La scuola ha la durata di tre anni. Ad essa possono iscriversi soltanto i laureati in medicina e chirurgia. Non possono essere iscritti più di quindici allievi per anno. Le norme di iscrizione, esami, pagamento tasse, ecc. sono quelle generali delle scuole di specializzazione e di perfezionamento riferite negli articoli da 122 a 137 del presente statuto. Art. 238. - Le materie di insegnamento sono: 1° Anno: Metodologia statistica e biometria; Educazione sanitaria; Psicologia; Microbiologia; Parassitologia; Epidemiologia e profilassi generale. 2° Anno: Patologia e clinica delle malattie infettive; Epidemiologia e profilassi delle malattie infettive; Patologia e clinica delle malattie non infettive di importanza sociale; Epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale; Demografia e statistica sanitaria; Legislazione e organizzazione sanitaria. 3° Anno (con orientamento di sanità pubblica): Approvvigionamento idrico; raccolta e smaltimento dei rifiuti liquidi e solidi; inquinamenti atmosferici; Igiene edilizia e urbanistica; Igiene dell'alimentazione; Igiene e medicina scolastica; Igiene ospitaliera; Servizi di sanità pubblica. 3° Anno (con orientamento di laboratorio): Microscopia applicata all'igiene; Microbiologia applicata all'igiene; Chimica clinica; Accertamento diagnostico delle malattie batteriche e parassitarie; Accertamento diagnostico delle infezioni virali; Nozioni di anatomia e istologia patologica. 3° anno [con orientamento di igiene e tecnica (o direzione) ospitaliera]: Storia degli ospedali e principi metodologici dell'assistenza ospitaliera; Igiene e tecnica delle costruzioni ospitaliere, arredamento ed impianti sanitari; Organizzazione e funzione degli ospedali generali e speciali; Diritto amministrativo e legislazione ospitaliera; Igiene dell'alimentazione, ispezione degli alimenti, dietologia ospitaliera; Selezione e istruzione professionale del personale ospitaliero; Organizzazione e funzione dei laboratori di analisi e di accertamento necroscopico. 3° Anno (con orientamento di igiene e medicina scolastica): Auxologia normale e patologica; Epidemiologia e profilassi delle malattie dell'età scolare; Servizi di medicina scolastica; Elementi di psicologia e pedagogia per l'età scolare; Igiene dell'alimentazione; Assistenza parascolastica; Edilizia scolastica. Materie complementari, una per anno a scelta dell'iscritto: Ispezioni delle carni; Geologia applicata all'igiene; Igiene mentale; Malattie professionali e loro prevenzione; Diritto sanitario; Igiene navale e dell'emigrazione; Antropologia culturale e sociologica; Malattie tropicali; Istituzioni di matematica; Genetica; Gerontologia e geriatria; Elementi di economia politica. Tutte le discipline sono svolte sotto forma di lezioni e dimostrazioni pratiche. L'internato è obbligatorio durante i tre anni di corso. Le lezioni teoriche e le esercitazioni pratiche sono integrate da visite ad impianti interessanti la specialità. Art. 239. - Alla fine del triennio gli allievi che hanno frequentato i corsi saranno ammessi all'esame di diploma, consistente nella presentazione e discussione di una tesi scritta di argomento pertinente all'igiene ed alla medicina preventiva, in una prova orale teorica ed in una prova pratica. Agli allievi che hanno ottenuto l'approvazione all'esame di diploma verrà rilasciato il diploma di specializzazione in igiene e medicina preventiva, valido a tutti gli effetti di legge. Gli articoli 248, 249, 250, relativi alla scuola in igiene e tecnica ospedaliera, e gli articoli 273, 274, 275, relativi alla scuola in igiene e medicina scolastica sono soppressi con il conseguente spostamento della numerazione successiva. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 maggio 1970 SARAGAT MISASI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1970 Atti del Governo, registro n. 237, foglio n. 105. - GRECO

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