Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 678/1974

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Roma.

Pubblicato: 21/12/1974 In vigore dal: 29/10/1974 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 1974, n. 678

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 678/1974 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 1974, n. 678 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Roma. Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli 515, 516, 517, 518, relativi alla scuola di specializzazione in neurologia e psichiatria, che muta la denominazione in quella di la scuola di specializzazione in neurologia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in neurologia (1ª Scuola) Art. 515. - La scuola di specializzazione in neurologia ha sede presso l'istituto di I clinica delle malattie nervose e mentali e ha lo scopo di conferire adeguata competenza teorica e pratica ai laureati in medicina e chirurgia che intendono conseguire il diploma di specializzazione in neurologia. Il corso degli studi ha la durata di quattro anni. Il numero massimo di iscritti è fissato a 48 per i complessivi quattro anni di corso. Sono esclusi da detto computo gli specializzandi "fuori corso". L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami; per i già specialisti in psichiatria e neuropsichiatria infantile e neurochirurgia potrà esservi abbuono di due anni e per gli specialisti in altre materie affini (medicina interna, otorinolaringoiatria, oculistica, radiologia) di un anno. Tutti gli abbuoni di cui sopra sono concessi a giudizio del direttore della scuola e dopo il superamento di un esame di ammissione da parte del candidato. Art. 516. - Le materie di insegnamento sono: 1° Anno: 1) Anatomia e istologia del sistema nervoso; 2) Fisiologia del sistema nervoso; 3) Biochimica del sistema nervoso; 4) Elementi di genetica; 5) Psicopatologia; 6) Semeiotica psichiatrica; 7) Psicologia generale. 2° Anno: 1) Anatomia e istologia patologica del sistema nervoso; 2) Semeiotica neurologica; 3) Patologia speciale e diagnostica neurologica (I); 4) Neuroradiologia; 5) Endocrinologia e neurologia vegetativa. 3° Anno: 1) Patologia speciale e diagnostica neurologica (II); 2) Clinica neurologica (I); 3) Elettroencefalografia; 4) Elettromiografia, elettrodiagnostica ed elettroterapia; 5) Neuro-oftalmologia; 6) Neuro-otologia; 7) Esami di laboratorio. 4° Anno: 1) Clinica neurologica e terapia (II); 2) Neurochirurgia; 3) Teoria e clinica della riabilitazione; 4) Neuro-traumatologia anche sotto l'aspetto della medicina legale; 5) Neurologia in rapporto alla patologia internistica. Tutte le discipline vengono svolte sotto forma di lezioni, dimostrazioni pratiche, illustrazione di casi chimici, a seconda delle esigenze didattiche delle discipline stesse. Art. 517. - Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare assiduamente per tutti e quattro gli anni i corsi e prestare quotidianamente servizio nei reparti psichiatrici dell'istituto di 1a clinica delle malattie nervose e mentali per il 1° anno, nei reparti neurologici dello stesso istituto per il 2°, 3° e 4° anno, con diritto ad un mese di vacanza all'anno. Per i medici che prestano servizio regolare in reparti neurologici di altri ospedali la frequenza nei reparti neurologici della la clinica delle malattie nervose e mentali potrà essere ridotta di non più di sei mesi all'anno, per quelli che prestano servizio in ospedali psichiatrici potrà essere di non più di quattro mesi. Per il passaggio agli anni successivi è obbligatorio il superamento di un esame finale per ogni singolo anno. Art. 518. - Alla fine dei quattro anni gli allievi che hanno frequentato i corsi saranno ammessi all'esame di diploma consistente nella presentazione e discussione di una tesi scritta di argomento pertinente alla neurologia. Agli allievi che avranno ottenuto l'approvazione nell'esame di diploma verrà rilasciato il diploma di specializzazione in neurologia valido a tutti gli effetti di legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 ottobre 1974 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1974 Atti di Governo, registro n. 7, foglio n. 78. - SCIARRETTA

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