Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 671/1970

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari.

Pubblicato: 21/09/1970 In vigore dal: 14/07/1970 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 1970, n. 671

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 671/1970 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 1970, n. 671 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1098 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1473 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 189, e con il successivo spostamento della successiva numerazione, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in nefrologia medica. Scuola di specializzazione in nefrologia medica Art. 1 Art. 190. - Alla facoltà di medicina e chirurgia è annessa una scuola di specializzazione in nefrologia medica, con sede presso la clinica medica generale. La direzione della scuola sarà affidata dal consiglio della facoltà di medicina al direttore della clinica o di istituto che sia un noto cultore della nefrologia medica e che continui a dedicarsi ad essa insieme con i suoi collaboratori. Art. 191. - Alla scuola di specializzazione sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia, in numero di quarantacinque per l'intero corso. Nel caso che le domande eccedano tale numero, la selezione verrà fatta mediante concorso per titoli ed esami espletato da una commissione presieduta dal direttore della scuola. Art. 192. - La durata del corso degli studi è di tre anni. Art. 193. - Gli insegnamenti impartiti saranno i seguenti, suddivisi nei tre anni di corso: 1° Anno: Struttura ed ultrastruttura normale del rene; Aspetti biochimici della funzione renale; Fisiologia renale; Semeiologia renale (fisica, radiologica, funzionale); Microbiologia ed immunologia applicata alla nefrologia; Struttura ed ultrastruttura patologica del rene. 2° Anno: Patologia del ricambio idro-salino; Insufficienza renale acuta e cronica; Nefropatie glomerulari; Nefropatie tubulari; Farmacologia di interesse nefrologico; Terapia dietetica e dialitica (1° anno). 3° Anno: Nefropatie interstiziali; Nefropatie vascolari; Nefropatie malformative e neoplastiche; Terapia dialitica (2° anno); Terapia generale delle nefropatie (antibiotica, antireattiva, sintomatica). Art. 194. - Per ottenere l'attestato di frequenza necessario per l'ammissione alle prove di esame, gli allievi debbono sottostare all'obbligo di frequentare le lezioni, le esercitazioni, le visite di istruzione, nonchè le eventuali conferenze organizzate dalla direzione della scuola. Al termine di ogni anno accademico, gli allievi dovranno sostenere un esame di profitto che comprende il gruppo delle materie in programma, ove detto esame non venga superato, il candidato non potrà essere ammesso al corso successivo. L'esame di diploma si svolgerà col rispetto delle norme generali del testo unico sull'istruzione superiore e di quelle del presente statuto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 luglio 1970 SARAGAT MISASI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1970 Atti del Governo, registro n. 237, foglio n. 92. - GRECO

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